PREMESSA


PARTE PRIMA


1.1 Impianti soggetti alla disciplina autorizzatoria del DPR 203/88

1.2 Impianti non soggetti alla disciplina del DPR 203/88

1.3 Emissioni diffuse

La disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dal DPR203/88 si distingue tra impianti esistenti e nuovi impianti

1.4 Impianti esistenti e limiti di emissione

1.5 Nuovi impianti e limiti di emissione

Provvedimenti adottati dalla regione Abruzzo in attuazione del DPR 203/88 per gli impianti esistenti

1.6 DGR N.5859 del 30/10/1993 - Autorizzazione generale provvisoria

1.7 DGR N.1154 del 10/03/1993 – Autorizzazione generale provvisoria per impianti a ridotto inquinamento

1.8 DGR N.97/17 del 14/10/1998 – Autorizzazione generale definitiva

Provvedimenti adottati dalla regione Abruzzo in attuazione del DPR n.203/88 per i nuovi impianti

1.9 DGR N.5797 del 15/11/1994 – Limiti di emissione per nuovi impianti

1.10 “DPR 203/88, artt. 6, 15 e 17 – Riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere generale di cui al DPR 25/07/91, art. 5, comma 1”. (Delibera del Consiglio Regionale n. 28/5 del 6.02.2001, in BURA N. 35 Speciale Ambiente, del 14/03/01)

 

PARTE SECONDA


SCHEDA 1. IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI

SCHEDA 1.1 IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI

SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989

SCHEDA 2.1 NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989

SCHEDA 2.2 NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989

SCHEDA 2.3 NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989 17

SCHEDA 3 ATTIVITA’ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

SCHEDA 4 ATTIVITA’ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

SCHEDA 5 MODIFICAZIONI E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO

SCHEDA 6 DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI

SCHEDA 7 IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h

SCHEDA 7.1 IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h

SCHEDA 8 CENTRALI TERMOELETTRICHE E RAFFINERIE DI OLI MINERALI

 

PARTE TERZA


REGIONE ABRUZZO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.


3.1 Iter burocratico per impianti ordinari

3.2 Iter burocratico per impianti a ridotto inquinamento atmosferico


PARTE QUARTA


4.1 DPR 203/88: DISCIPLINA SANZIONATORIA E PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.3 LEGGI E DELIBERE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.4 D.P.R. 203/88: GIURISPRUDENZA

4.5 I NUOVI ORIENTAMENTI COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA


PARTE QUINTA


Modulistica

Modulo 1 - Schema di domanda

Modulo 2

Allegati:

DGR N.1154 del 10/03/1993 - Autorizzazione generale provvisoria

DGR N. 2185 del 21/08/1998 – Autorizzazione generale definitiva

DGR N. 1591/c del 7.12.2000 – Autorizzazione generale per impianti a ridotto inquinamento

 

 

PARTE PRIMA

1.1 IMPIANTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA DEL D.P.R. 203/88

Il DPR n.203/88 si applica a tutti gli impianti industriali di produzione di beni o servizi, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge n.443/85, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili.
Ai sensi del DPR n.203/88 fine dell’applicazione della legge, lo stabilimento può essere costituito da più impianti e il singolo impianto è l’insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo.
La realizzazione e l’attivazione di qualsiasi impianto che possa dar luogo ad emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata dall’ente preposto, ad eccezione di categorie espressamente individuate.

1.2 IMPIANTI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL DPR 203/88

Ai sensi del DPCM 21 luglio 1989, punto 1, la realizzazione e la conduzione dei seguenti impianti non necessita di alcuna autorizzazione per le emissioni in atmosfera:
• gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
• gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali;
• gli impianti di climatizzazione;
• gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
• gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
• gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari;
• gli impianti di emergenza e di sicurezza;
• i laboratori di analisi e ricerca.

1.3 EMISSIONI DIFFUSE

Una disciplina particolare si rileva per le cosiddette “emissioni diffuse” derivanti dalle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio delle sostanze polverulenti.
Fermo restando il principio che tutte le emissioni devono essere convogliate, nel caso in cui il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse dovevano essere conformate alle linee guida dettate dagli Allegati 6 e 7:

- entro il 31.12.1991, le sostanze elencate nell’Allegato 1punto 1 tabella A1 e A2;
- entro il 31.12.1997, le sostanze elencate nell’Allegato 1 punto 2 tabella B classi I e II
punto 3 tabella C classe I e punto 4 tabella D classe.

Tutte le altre sostanze dovevano essere adeguate entro il 31/12/97 alle linee guida specifiche adottate con un decreto del Ministero dell’Ambiente.
Il suddetto decreto, che doveva essere emanato entro il 30/10/1990, non è stato mai adottato.
 

LA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SANZIONATORIA PREVISTA DAL DPR 203/88 SI DISTINGUE TRA IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI

1.4 IMPIANTI ESISTENTI E LIMITI DI EMISSIONE

Si considerano “esistenti”:

• gli impianti già funzionanti alla data del 1/7/1988 (entrata in vigore del DPR 203/88);
• gli impianti non funzionanti ma completamente costruiti alla data del 1/7/88;
• gli impianti autorizzati ai sensi della precedente normativa (L. n.615/66 – DPR n.322/71 – DL. n.1741/33)
 

I titolari degli impianti esistenti, alla data di entrata in vigore del DPR 203/88, dovevano presentare la domanda di autorizzazione alla Regione, che li avrebbe autorizzati in via provvisoria alla continuazione delle emissioni stabilendo, in caso di concentrazioni elevate di sostanze inquinanti, le prescrizioni sui tempi e sui modi di adeguamento.
Le concentrazioni massime consentite per le sostanze inquinanti sono individuate attraverso le linee guida con D.M. del 12.07.1990
Sono linee guida i criteri in linea con l’evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
- cicli tecnologici;
- migliori tecnologie disponibili relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni
- fattori di emissione con o senza l’applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei suddetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
Nell’ambito delle linee guida fissate dalla normativa nazionale viene lasciata facoltà alle singole Regioni di stabilire i limiti per il proprio territorio di competenza.
La Delibera di Consiglio Regionale n.16/7 del 21/3/91 individua come limiti massimi per la Regione Abruzzo i limiti minimi previsti dal DM 12/790.

1.5 NUOVI IMPIANTI E LIMITI DI EMISSIONE (VEDI SCHEDA 2)

Per la realizzazione di un qualsiasi nuovo impianto che generi delle emissioni in atmosfera, occorre richiedere ed ottenere l’autorizzazione dalla Regione (ad esclusione di alcuni impianti esplicitamente esonerati dalla normativa nazionale – vedere sezione 1.2)
Si intende precisare che l’autorizzazione deve essere ottenuta prima di iniziare la costruzione dell’impianto (a meno di particolari disposizioni regionali emanate con delibere di giunta che consentano la realizzazione di specifici impianti anche con il silenzio assenso).
La Regione Abruzzo non consente la realizzazione di nessun impianto senza la preventiva autorizzazione, ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (vedere sezione 3.7).
La normativa nazionale finora ha individuato le linee guida e i valori limite delle sostanze inquinanti solamente per gli impianti esistenti (DM 12.7.90), senza fornire alcuna indicazione per i nuovi impianti; è data facoltà alle singole Regioni di adottare dei criteri specifici.
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REGIONE ABRUZZO IN ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

1.6 D.G.R. 30 OTTOBRE 1993 N.585,: AUTORIZZAZIONE GENERALE PROVVISORIA

Secondo quanto previsto dal DPR n.203/88, i titolari degli impianti esistenti, una volta presentata la richiesta di autorizzazione, avrebbero dovuto ricevere dalla Regione un provvedimento autorizzativo che consentisse loro di continuare la propria attività e che stabilisse il modo e la tempistica di adeguamento ai limiti di emissione in caso di superamento degli stessi.
Per far fronte alle numerose istanze presentate e per snellire l’iter burocratico, la Regione Abruzzo, con la delibera n.5859 del 30.10.1993, individua i criteri generali di autorizzazione: un’azienda che possiede i requisiti elencati nella delibera e rispetta quanto disposto, è automaticamente e tacitamente autorizzata per tre anni (senza specifico atto deliberativo).
La DGR n.5859/93 stabilisce di autorizzare in via provvisoria per 3 anni le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
• avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione entro i termini di legge (entro il 31.07.1989);
• non superamento dei valori limite dettati dal DM 12.7.90;
• possesso di certificato di regolare conduzione degli impianti rilasciato dal PMIP (Presidio Multizonale Igiene e Profilassi) o dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo, considerato “ente strumentale della Regione Abruzzo” con DGR n.6377 del 25.6.1993).
Le aziende che rientrano in tali specifiche sono autorizzate a condizione che:
• presentino alla Regione l’apposito modulo di richiesta dell’autorizzazione provvisoria generale;
• effettuino delle analisi annuali alle emissioni, che dovranno essere riportate su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate.


1.7 DGR N. 1154 DEL 10/03/1993 - AUTORIZZAZIONE GENERALE PROVVISORIA PER IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO

Ulteriore agevolazione è stata concessa dalla Regione Abruzzo con la delibera n.1154/93 per gli impianti esistenti che rientrano tra le attività considerate ad inquinamento atmosferico ridotto (elenco di attività individuate nell’Allegato 2 al DPR del 25/7/91 per le quali le Regioni possono predisporre delle procedure semplificate di domande di autorizzazione).
La Regione concede una tacita autorizzazione alle emissioni derivanti dalle attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico a condizione che:
• la ditta abbia presentato la domanda di autorizzazione nei termini di legge (entro il 31/7/1989 – come impianto esistente ai sensi dell’art.12 DPR 203/88);
• tutte le emissioni siano convogliate e, se necessario abbattute con idonei sistemi;
• venga effettuata una periodica manutenzione dei filtri dell’eventuale sistema di abbattimento (la sostituzione dei filtri deve essere annotata sul registro di carico-scarico dei rifiuti);
• non vengano superati i valori limite dettati dal DM 12/7/90;
• la ditta presenti la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione provvisoria generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico utilizzando l’apposita modulistica.


1.8 DGR 14.10.1998, N. 97/17: AUTORIZZAZIONE GENERALE DEFINITIVA

La DGR n.5859/93 e la DGR n.1154/93 permisero di autorizzare in via provvisoria gli impianti esistenti ordinari ed a ridotto inquinamento atmosferico che fossero in possesso di determinati requisiti (vedere paragrafi 5 e 6).
Con la Delibera n.97/17 del 14/10/1998 la Regione intende concedere un’autorizzazione definitiva per gli impianti esistenti, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

• il rappresentante legale presenti la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione definitiva inviando l’apposito modulo adottato dalla Regione;
• una copia della domanda venga inviata anche al Sindaco, al PMIP ed alla Provincia competenti per territorio;
• vengano effettuate delle analisi annuali alle emissioni da riportare su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate; una copia delle analisi annuali deve essere inviata alla Regione;
• i valori limite delle emissioni non vengano mai superati (linee guida dettate dal DM 12/7/90) e venga effettuata una periodica manutenzione degli eventuali impianti di abbattimento;
• venga inviato alla Regione il certificato di regolare conduzione degli impianti (può essere rilasciato dal PMIP oppure dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, come stabilito dalla DGR n.3677/93);
• siano state convogliate le emissioni diffuse e siano stati adottati eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni.

Le imprese che presentano tale istanza di autorizzazione sono autorizzate in via generale e definita decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione (permane il silenzio assenso da parte della Regione).
Le ditte hanno l’obbligo di comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al PMIP competenti per territorio:

• l’eventuale variazione di ragione sociale;
• la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati.

Si allega la documentazione necessaria per richiedere l’autorizzazione generale definitiva (vedere parte quarta Modulistica: n. 2, 3, 7).

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REGIONE ABRUZZO IN ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER I NUOVI IMPIANTI

1.9 DGR N. 5797 DEL 15.11.1994 - LIMITI DI EMISSIONE PER NUOVI IMPIANTI

La Regione Abruzzo, con la delibera n.5797 del 15.11.1994, decise di adottare come criterio di indirizzo riferito ai nuovi impianti i valori di emissione elencati nel DM 12.7.1990 ridotti del 30%.

1.10. “ DPR 203/88, ARTT. 6, 15 E 17 - RIORDINO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ ART. 5, COMMA 1, D.P.R. 25/07/1991”. (DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE N. 28/5 DEL 6.02.2001, IN BURA N. 35 SPECIALE AMBIENTE DEL 14/03/01)

La Regione Abruzzo con Delibera di Consiglio Regionale n. 28/5 del 6.02.2001, ha deciso di attivare la procedura di rilascio di autorizzazioni generalizzate, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25.07.1991, per le categorie degli impianti a ridotto inquinamento atmosferico indicate dall’art. 4, commi 1 e 2, relativamente alle istanze avanzate ai sensi degli artt. 6, 15 a) e b) e dell'art. 17, DPR 203/88.
Con tale provvedimento la Regione intende snellire l’iter burocratico: l’azienda che possiede i requisiti elencati nella delibera e rispetta quanto disposto, viene autorizzata automaticamente e tacitamente dal momento della data di ricezione dell’istanza di autorizzazione.
Restano fermi naturalmente gli obblighi previsti dalla normativa generale di avvio degli impianti, messa a regime e marcia controllata, nonché della relativa comunicazione periodica ed annuale delle analisi.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovrà essere verificata la sussistenza dei seguenti criteri tecnici:

- emissioni contenute almeno entro i valori limite fissati dal DM 12 luglio 1990 ridotti del 30% (criterio CRIA adottato dalla DGR 5797 del 15.11.94;
- in merito alle emissioni diffuse, quando tecnicamente non convogliabili, si applicano le disposizioni contenute agli all. 6 e 7 del DM 12.07.90;
- le Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.) presenti nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni devono essere esplicitate e distinte per Classi di appartenenza come disciplinate dal D.M. 12.07.90.

L’istanza di autorizzazione generalizzata deve essere formulata secondo lo schema ALL. , contenente la documentazione tecnica di cui all’ALL e trasmessa alla Giunta regionale - servizio Politica energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale e SINA - facente parte della Direzione Turismo, Ambiente, Energia, copia della stessa deve essere contestualmente inviata al Sindaco, all’A.R.T.A. ed alla Provincia competenti per territorio, e al Ministero dell’Ambiente.
L’autorizzazione ottenuta in via generale viene rilasciata da parte del competente servizio senza prevedere il ricorso a limiti temporali e può essere revocata con ordinanza dirigenziale sulla base di eventuali rilievi motivati del sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DPR n. 203/88.

 


PARTE SECONDA
SCHEDA 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Richiesta di autorizzazione

Per gli impianti in funzione e autorizzati prima del 1° luglio 1988, appartenenti alle categorie indicate nell'Allegato 1, DPCM 21.07.89, si prevede l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 12 o 17, per continuare le emissioni in via provvisoria

 

 

Entro il 31.07.1989

 

Arresto fino a 2 anni o Ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni

 

con obbligo di presentare il relativo progetto di adeguamento, rispettando i modi indicati nella domanda di autorizzazione

Entro il 31 .07.1990

Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni

 

 

Tutti gli altri impianti non inclusi nell'elenco di cui sopra, debbono presentare domanda di autorizzazione

 

Entro il 31.07.1990

 

 

Arresto fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni

 

 

e, ove, necessario, il relativo progetto di adeguamento, cioè, qualora superino i limiti di emissione di cui al DM 12.07.1990, rispettando i modi indicati nella domanda di autorizzazione

 

Artt.12 e 25, comma 1, DPR 203/88; artt. 23 e 24, DPCM 21.07.1989

 

 

Entro il 31.07.1991

 

Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni

 


SCHEDA 1.1. - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Esercizio di un impianto esistente

Gli impianti esistenti devono rispettare i valori limite fissati dal DM 12/07/1990.

 

DM 12/07/1990

Delibera Regione Abruzzo n.16/7 del 21.03.91

 

 

Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena dell’arresto sino a 1 anno

 

Esercizio di un impianto esistente senza autorizzazione

La ditta titolare dell’impianto esistente deve cessare l’esercizio dell’attività produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa, revocata, rifiutata ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.

 

Artt. 10, 13 e 25, comma 5, DPR 203/88

 

 

Con la notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura dell’impianto e rifiuto al rilascio della autorizzazione

 

 

 

Arresto da due mesi a due anni e ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni

 

Tempi di adeguamento

Gli impianti esistenti hanno l’obbligo di adeguarsi:

 

 

 

 

Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione, determini il superamento dei valori limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena dell’arresto fino a 1 anno

ai valori di emissione di cui all’Allegato 1 e dal DM 12/07/90 in base alle loro diverse tipologie, al combustibile utilizzato e alle diverse specie di inquinanti prodotti:

entro il 31/05/1995

per le sostanze di cui all’Allegato 1, punti 1.1 e 12 ( es. sostanze cancerogene)

entro il 31/12/1991

per le sostanze sotto la forma di gas, vapori o polveri, che superano di tre o più volte i valori minimi di emissione, di cui all’Allegato 1, punti 2,3,4:

entro il 31/12/1992

emissioni che superano di due o più volte i valori minimi di emissione:

entro il 31/05/1996

emissioni che superano i valori di emissione minimi:

Art. 27, DPCM 21.07.1989 e art.5, DM 12.07.1990 e art.25, DPR 203/88

entro il 31/12/1997


SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Richiesta di autorizzazione preventiva

Per l’inizio di costruzione o installazione di un nuovo impianto la ditta è obbligata a presentare:

1)domanda di autorizzazione alla Regione corredata da progetto indicante il ciclo produttivo, le tecnologie adottate a prevenire l’inquinamento, la quantità e qualità delle emissioni, il termine per la messa a regime degli impianti ; con allegati: scheda informativa generale, planimetrie, elaborazione tecnica e quadro riassuntivo delle emissioni. Nel quadro riassuntivo devono essere indicate le sostanze inquinanti con le relative concentrazioni ottenute per: comparazione con impianti aventi lo stesso ciclo produttivo e grandezza; ovvero attraverso veri e propri calcoli matematici;

2) copia di tale domanda, comprensiva del progetto e degli allegati, deve essere inviata al Sindaco del Comune in cui sarà costruito l’impianto ad integrazione della domanda di concessione edilizia;

3)copia della semplice domanda, priva di progetto e di allegati, al Ministero dell’Ambiente.

Artt.6 e 24, DPR 203/88

Vedi parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4

 

 

Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un nuovo impianto

 

 

Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni

 



SCHEDA 2.1. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Esercizio nuovo impianto

I nuovi impianti devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla Regione nella delibera di autorizzazione.

 

Per i nuovi impianti la Regione Abruzzo impone i valori limite delle sostanze inquinanti di cui al DM 12/07/1990 ridotti del 30%, a causa della mancata determinazione delle linee guida dalla normativa nazionale.

DM 12.07.1990

Delibera Regione Abruzzo n. 5797 del 15.11.1994

 

 

 

Arresto sino a 1 anno e ammenda sino a L. 2 milioni.

Si applica sempre la pena dell'arresto sino a 1 anno, se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria

 

Esercizio di un nuovo impianto senza autorizzazione

La ditta titolare dell’impianto deve cessare l’esercizio dell’attività produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa, revocata o non rinnovata, ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.

Artt. 10, 13 e 25, comma 5, DPR203/88

 

 

Con la notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura dell’impianto o di rinnovo non concesso della delibera autorizzativa

 

Arresto da 2 mesi a 2 anni e ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni


SCHEDA 2.2. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Messa in esercizio

L’impresa 15 giorni prima dalla data stabilita per l’avviamento degli impianti, ha l'obbligo di comunicare tale data alla Regione e al Comune o Comuni interessati.

La Regione trasmette immediatamente agli organi di controllo competenti.

 

 

 

15 giorni prima dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto

 

 

Arresto fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni

 

 

Marcia controllata

Entro 15 giorni a partire dalla data stabilita per la messa a regime degli impianti, scatta un periodo di 10 giorni cd. di marcia controllata durante il quale l'impresa è obbligata ad effettuare almeno due analisi delle emissioni secondo le metodologie e le prescrizioni sancite nella delibera di autorizzazione.

 

Entro 15 giorni dalla data stabilita per la messa a regime

 

 

Arresto fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni

 

 

 

La ditta ha l’obbligo di inviare alla Regione e al Sindaco del Comune gli originali dei risultati firmati e timbrati dal tecnico che li ha compiuti, afferenti il periodo prescritto.

Art. 8, comma 2 e art. 24, comma 3, DPR 203/88

Nell’ipotesi in cui dai risultati delle analisi emerga il superamento dei limiti imposti dall’autorizzazione, la Regione procede alla prescrizione delle misure necessarie da adottare entro un termine prestabilito.

 

Immediata comunicazione

 

 

Arresto fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni

 

In caso di inosservanza delle prescrizioni la Regione può procedere al meccanismo della diffida, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione.

Art. 25, comma 2, DPR 203/88

 

Entro i termini stabiliti dalla delibera di autorizzazione

 

Arresto fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni.


SCHEDA 2.3. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Adempimenti prescritti nella delibera di autorizzazione:

1)obbligo di frequenza dei controlli

La ditta titolare di un nuovo impianto deve adempiere al c.d. obbligo di frequenza dei controlli analitici prescritti nella delibera di autorizzazione, effettuandoli secondo le metodologie e le scadenze temporali espressamente indicate.

2)obbligo di regolare tenuta del registro delle emissioni.

Il soggetto all’uopo indicato, deve trascrivere sul registro delle emissioni tutti i risultati delle analisi svolte, a partire dalla marcia controllata effettuata durante la messa a regime dell’impianto.

Il registro deve essere vidimato e bollato per ogni pagina dall’organo competente.

3)obbligo di rispettare i limiti indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni che costituisce parte integrante della delibera autorizzativa.

Art. 25, comma 2, DPR 203/88

 

 

 

 

 

 

Autorizzazioni provvisorie rilasciate dalla regione ai nuovi impianti: obbligo di domanda di rinnovo.

La ditta deve presentare alla Regione, entro 3 mesi prima dalla data di scadenza della delibera, la richiesta di rinnovo della stessa per proseguire l’esercizio dell’impianto. Qualora, alla scadenza non segua l’atto richiesto, la ditta può continuare a svolgere legittimamente la propria attività nel silenzio della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, la domanda presentata fuori termine, cioè, oltre i 3 mesi ovvero oltre la data di scadenza della prima autorizzazione, comporta che l’impresa svolge ex lege la sua attività, fino a quando non interverrà la delibera di rinnovo.

 

 

3 mesi prima dalla data di scadenza della autorizzazione o, comunque, entro la data indicata nella delibera stessa

 

 



SCHEDA 3. ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Comunicazione preventiva delle condizioni di poca significatività delle emissioni.

Le ditte titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 1, DPR 25.07.1991 non sono obbligate a munirsi di alcuna autorizzazione, (secondo gli artt. 6, 12, 15 o 17, DPR 203/88) avendo invece la facoltà di comunicare preventivamente le condizioni di poca significatività;

tuttavia, sono sempre obbligate a rispettare i valori di emissione di cui al DPR 203/88, diversamente incorrendo nella sanzione prevista per ogni fattispecie.

 

Art.2, comma 2 e All. 1,DPR 25.07.1991; artt. 25 e 26, DPCM 21.07.1989

 

Vedere parte quarta Modulistica: n.5

 

 

 

 

 

La legge non pone un termine specifico perentorio.

Prima dell’inizio dell’attività, è interesse stesso della ditta avvertire la regione e gli enti competenti delle condizioni di poca significatività

 

 

 

La comunicazione non è obbligatoria ma facoltativa.

Non è prevista alcuna sanzione per la mancata comunicazione

 



SCHEDA 4. ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

 

Le ditte titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 2, DPR 25.07.1999 ricadono nel regime autorizzatorio del DPR 203/88, con relativo obbligo di chiedere l’autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 15.

 

Artt. 4, 5 e All. 2, DPR 25.07.1991 e

Art. 19, DPCM 21.07.1989

 

Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-6

 

La Regione Abruzzo ha predisposto una procedura di  autorizzazione generalizzata per impianti a ridotto inquinamento

 

Delibera di Giunta Regionale  n. 1591/c del 7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001.

 

Vedere parte quarta Modulistica: n. 8

 

 

 

 

 

Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un nuovo impianto

 

 

 

 

 

Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a L. 2 milioni


SCHEDA 5. MODIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO. DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

I nuovi impianti, autorizzati, ex art. 6, gli impianti esistenti ordinari, ex art. 12 e gli impianti esistenti a ridotto inquinamento, sono sottoposti ad autorizzazione preventiva nelle ipotesi di :

 

 

 

 

 

1) modifica sostanziale dell’impianto

che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti.

Sono considerate tali le modifiche strutturali del ciclo produttivo inerenti il singolo impianto e qualsiasi cambiamento o modifica che comporti un aumento significativo delle emissioni già prodotte. Si ha sempre variazione qualitativa nel caso di passaggio, nell’ambito di ciascuna tabella, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a sostanze appartenenti a classi più tossiche. Diversamente, non si verifica variazione qualitativa nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell’ambito di ciascuna tabella

 

Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4

 

 

 

Autorizzazione preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto

 

 

Arresto sino 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni

 

2) trasferimento dell’impianto in altra località.

Inteso per trasferimento fisico dello stabilimento o del singolo impianto in un'altra località, oppure al di fuori del perimetro industriale originario.

 

Art. 15, lett. a) e b), e art. 25, comma 6, DPR 203/88

 

Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4

 

 

Autorizzazione preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto

Arresto sino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni


SCHEDA 6 – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Modificazione dell’impianto secondo le migliori tecnologie disponibili.

Le prescrizioni imposte con delibera possono essere modificate in seguito all’evoluzione della migliore tecnologia possibile, nonché all’evoluzione della situazione ambientale. Si intende che l’autorità competente non possa imporre al titolare dell’impianto nuove tecnologie in grado di ridurre ulteriormente il livello di inquinamento, qualora risultino eccessivamente costose per la categoria cui l’impresa appartiene.

 

Artt. 11 e 14, comma 1, DPR 203/88

 

 

 

Obbligo di evitare il peggioramento delle emissioni.

In presenza di autorizzazione provvisoria vige l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare il peggioramento, anche temporaneo delle emissioni sino al rilascio dell’autorizzazione definitiva.

 

Art. 25, comma 7 e art. 13, comma 5, DPR 203/88

 

Sino al rilascio della autorizzazione definitiva

Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni

Combustibili.

Obbligo dei titolari degli impianti di non utilizzare combustibili non conformi alle prescrizioni.

 

Art. 16 e 26 , DPR 203/88

 

 

Arresto fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni

Utilizzo di combustibile.

Obbligo da parte dei titolari degli impianti di combustione di non utilizzare gasolio con contenuto in zolfo difforme dalle previsioni del D.Lgs 97/92.

 

Art. 3, D.Lgs 27.01.1992, n. 97, Tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

 

 

Arresto fino a 2 anni o ammenda da L. 1 milione a L. 5 milioni

Ozono.

Obbligo del rispetto le norme che regolamentano le sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

Art. 3, comma 7, L. 28.12.1993, n. 549

 

Arresto fino a 2 anni o ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, o importate o commercializzate e, nei casi più gravi, la revoca della licenza dell’attività costituente l’illecito.



SCHEDA 7. IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 KCAL/H
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Richiesta preventiva di autorizzazione.

Obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la domanda relativa alla installazione, alla trasformazione e all’ampliamento di un impianto termico con potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h.

 

Art. 9, commi 1 e 3, L.13.07.1966 n. 615

 

 

Autorizzazione preventiva e propedeutica alla installazione, trasformazione, ampliamento dell’impianto

 

Ammenda da L. 300.000  a L. 3 milioni

 

Denuncia preventiva di installazione.

Obbligo di effettuare la denuncia al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, 15 giorni prima della data di installazione, trasformazione, ampliamento dell’impianto termico.

 

Art. 10, comma 5, L. 615/1966

 

15 giorni prima dalla installazione, trasformazione e ampliamento dell’impianto

Ammenda da L 30.000 a L. 150.000

 

Collaudo.

Prima della messa in funzione dell’impianto deve essere effettuato il collaudo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

Art. 10, comma 5, L. 615/1966

 

 

Prima della sua attivazione

 

Ammenda da L. 150.000 a L. 450.0000

 

Impiego combustibili.

Obbligo di non impiegare per il funzionamento degli impianti termici, combustibili vietati o difformi dalle prescrizioni autorizzatorie.

Obbligo del commerciante di non fornire combustibili irregolari agli impianti termici industriali e di precisare le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto, (con apposito documento o nella fattura).

 

Art. 14, commi 1e 3, L. 615/66

 

 

 

Ammenda da L. 90.000 a L. 900.000

Dell’impiego di combustibile irregolare risponde soltanto il fornitore, con pena doppia, se è illegale il combustibile da lui venduto; ne risponde invece l’utente se egli ricorre a modalità d’uso non consentite dalla legge.


SCHEDA 7.1- IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE
ALLE 200.000 KCAL/ H
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Emissione da impianti termici.

Obbligo nella conduzione degli impianti termici di assicurare una combustione quanto più perfetta .

Obbligo di non emettere fumi aventi contenuti inquinanti superiori ai limiti consentiti.

 

Art. 15, comma 3, L. 615/66

 

 

 

Ammenda da L. 5.000 a L. 50.000

 

Impianti termici con potenzialità superiore a 200.0000 Kcal/h.

Il personale addetto alla conduzione di impianto termico con potenzialità superiore a 200.0000 Kcal/h deve essere provvisto del relativo patentino di abilitazione.

 

 

Art. 18, L. 615/66

 

 

 

Ammenda  da L. 30.000 a  L. 90.000


SCHEDA 8. CENTRALI TERMOELETTRICHE E RAFFINERIE DI OLI MINERALI


La disciplina prevista per i nuovi impianti industriali non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali in esercizio o in costruzione, per le quali le rispettive autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dell’industria, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Ministro della Sanità e dell’Ambiente, sentita la regione interessata.
Dopo l’approvazione del Piano Energetico Nazionale, alle centrali termoelettriche di nuova installazione saranno applicate le procedute definite dal piano suddetto.
Tali impianti vengono assoggettati alle stesse prescrizioni legislative degli altri impianti, sulla base delle proposte fatte eventualmente da Ministro della Sanità.

Sono centrali termoelettriche: tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell’energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione; mentre le raffinerie di olii minerali tutti gli impianti di trasformazione e/o deposito degli olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni e autorizzazioni ai sensi del regio decreto – legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive disposizioni attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio 1991, n. 9

Artt. 6 e 17, DPR 203/88; Art. 1, DPR 21.07.1991


3. PARTE TERZA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.

3.1 ITER BUROCRATICO - PROCEDURA ORDINARIA
La ditta interessata ad ottenere il provvedimento autorizzatorio, per la realizzazione di un nuovo impianto, deve seguire tale procedura:

  1.  la domanda di autorizzazione deve essere inviata alla Regione, corredata dal progetto nel quale siano indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e il termine di messa a regime degli impianti. (vedere parte quarta Modulistica: 1, 2, 3 e 4).

  2. Una copia della richiesta di autorizzazione completa di tutta la documentazione tecnica, insieme alla domanda di concessione edilizia, deve essere trasmessa al Sindaco del Comune di appartenenza;

  3. Al Ministero dell’Ambiente deve essere inviata soltanto la copia della domanda, senza gli allegati e la documentazione tecnica;

  4. Il Sindaco, visionata la documentazione, rilascia alla Regione il suo parere favorevole per la realizzazione dell’impianto;

  5. La Regione notifica la delibera di autorizzazione direttamente all’azienda interessata. Nel provvedimento autorizzativo viene stabilita la qualità e la quantità delle emissioni con i relativi limiti di concentrazione che le sostanze inquinanti non dovranno superare; viene specificata, inoltre, la periodicità e la tipologia dei controlli analitici necessari.

  6. Secondo quanto disposto nella delibera autorizzativa ricevuta, l’impresa comunica alla Regione, al Sindaco e a tutti gli enti elencati nella delibera stessa, la messa in esercizio degli impianti (almeno 15 giorni prima).

  7. Nel momento in cui ha inizio la messa a regime dell’impianto, l’azienda effettua la cosiddetta marcia controllata (esecuzione di almeno due controlli analitici nell’arco di dieci giorni).

  8. Entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, l’impresa invia i risultati dei controlli analitici effettuati durante la marcia controllata agli enti competenti elencati nella propria delibera di autorizzazione.

  9. Tutti i risultati delle analisi (della marcia controllata e dei successivi controlli periodici) dovranno essere annotati su un registro delle emissioni, regolarmente vidimato;

  10. La Regione, entro 120 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verifica il rispetto dei valori limiti. In caso di superamento dei valori limite, prescrive delle misure di adeguamento.

3.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88 – SCHEDA N.4

L’iter burocratico è identico a quello per la procedura ordinaria
Le due procedure si differenziano esclusivamente nella stesura della relazione tecnica e nel numero di elaborati grafici da presentare.
(Vedere parte quarta Modulistica: 1,2,3 e 6).

Si ricorda che per gli impianti a ridotto inquinamento atmosferico ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, esiste la possibilità di avvalersi della procedura di autorizzazione generalizzata prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1591/c del 7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 (si veda par. 1.10 e parte quarta Modulistica: 8).

4. PARTE QUARTA

4.1 DPR 24 MAGGIO 1988 N. 203. DISCIPLINA SANZIONATORIA E IL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
Il DPR 203/88 configura una pluralità di reati esclusivamente di natura contravvenzionale, punibili con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ai sensi dell’art. 162 bis del codice penale e relativa possibilità per il contravventore di pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese per il procedimento (oblazione speciale) .
Il pagamento di tali somme estingue il reato.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
Tuttavia l’oblazione non è ammessa nei casi di recidiva aggravata (art. 99, 3° comma, cod. pen.), di abitualità nelle contravvenzioni (art.104, cod. pen.), di professionalità del reato (art.105, cod. pen.), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso, il giudice può respingere la domanda di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.
Il DPR 203/88 prevede per le fattispecie più gravi, costituite dagli artt. 24,1° comma, e 25, 5° comma, la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda; e, per quelle contenute dagli artt. 24, 4° comma e 25, 2° e 3° comma, la pena dell’arresto, qualora il superamento dei valori limite di emissione determini il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. In tali casi, deriva l'impossibilità per contravventore di avvalersi dell’oblazione speciale e dell'estinzione del reato.
Infine, il DPR 203/88 prevede una pluralità di violazioni punite con sanzione amministrativa, in via autonoma o in congiunzione con le sanzioni penali.
La competenza a decidere sugli illeciti in oggetto è del Pretore.


4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L. 13.07.1966 n. 615, “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”, G.U. 13.08.1966, n. 201

D.P.R. 24.05.1988, n.203, “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”, G. U. 16.06.1988, n. 53
 

D.P.C.M. 21 luglio 1989, “Atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per l'attuazione l'interpretazione del DPR 203/88, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali”, G. U. 24.07.1989, n. 171
 

D.P.R. 25 luglio 1991, “Modifiche dell'atto di indirizzo e di coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989”, G. U. 27.07.1991, n. 175
 

D. M. 12 luglio 1990, “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”, G. U. 30.07.1990, n. 176
 

D.Lgs 27.01.1992, n. 97, “Tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi”, G. U. 15.02.1992, n. 38
 

L. 28.12.1993 n. 549 “Violazione delle norme che regolamentano le sostanze lesive per l'ozono stratosferico”, G. U. 30.12.1993, n. 305
 

D.L. 30.06.1989, n. 245, art. 6, convertito in L. 4.08.1989, n. 288, proroga di 30gg. del termine di presentazione della domanda per gli impianti esistenti,
 

D. M. 12. 07.1994, “Modificazioni al D.M. 12 luglio 1990”, G.U. 22.07.1994, n. 170
 

L.16.06.1997, “Modifiche alla legge 549/93 recante misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente”, G.U. 24.06.1997, n. 145
 

L. 8.06.1990 n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, G.U. 12.06.1990, S.O. n. 135
 

L. 8.07.1986 n. 349, “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”, G.U. 15.07.1989, n. 162
 

D.L. 4.12.1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21.01.1994 n. 61, in ordine ai compiti di controllo
 

L.15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, S. O. n. 56/L, G.U. 17.03.1997, n.63

4.3 LEGGI E DELIBERE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L.R. 28.12.1983, n. 78. “Norme per la istituzione e funzionamento del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico per la Regione Abruzzo”, B.U.R.A. 28.12.1983, n.19, Straordinario

L.R. 27.08.1987, n. 46. “Modiche della L.R.78/83 recante Norme per il funzionamento e per la istituzione del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico”, B.U.R.A. 15.09.1987, n. 26

Delibera del Consiglio Regionale 21.03.1991, n. 16/7 – “Indicazione dei valori limite di emissione relativamente ad impianti industriali esistenti ai sensi dell’art.12, D.P.R. 203/88 presenti nel territorio regionale di riferimento alle autorizzazioni D.M. 12.07.1990 - D.P.R. 24.05.1988”, B.U.R.A. 23.05.1991, n. 14

Deliberazione Giunta Regionale 10.03.1993, n.1154 – “Autorizzazione generale provvisoria per Attività a ridotto inquinamento atmosferico”, B.U.R.A. 6.07.1993, n.8, Speciale

Delibera Giunta Regionale 15.11.1994, n. 5797 – “Revoca e sostituzione deliberazione Giunta Regionale n. 4032 del 29.06.1989: Indicazione dei valori limite di emissione di impianti industriali”, B.U.R.A. 17.01.1995, n.1

Delibere Giunta Regionale 30.10.1993, n. 5859, e di Consiglio Regionale 21.12.1993, n. 87/20, (Allegati n. 1 e 2) – “Individuazione dei criteri per l’autorizzazione generale provvisoria e approvazione dei criteri regionali per procedure tecniche e amministrative per gli impianti di cui all’art. 12, D P R 203/88 e D M 12.07.1990”, B. U. R .A. 17.02.1994, n. 6

Delibera Giunta Regionale 25.06.1993, n. 3677 – “Modalità per la effettuazione dei controlli di cui al D.P.R. 203/88”, B.U.R.A. 4.05.1994, n. 17

Delibera Giunta Regionale 7.09.1995, n. 4270 – “Certificazione attestante la regolare conduzione degli impianti – Approvazione schema tipo”, B.U.R.A. 17.10.1995, n. 23

Delibera Consiglio Regionale del 14.10.1998, n°. 97/17 - “Autorizzazione definitiva di carattere generale per le emissioni provenienti da impianti– esistenti - Artt. 12 e 13 DPR 203/88; DPCM 21.07.1989, punti 9) 16) e 18) – DM 12.07.1990”, B.U.R.A. 27.11.1998, n. 30

Delibera Giunta Regionale 12 dicembre 1991 n. 8853.
Individuazione dei criteri regionali per le procedure tecniche e amministrative riferite ai nuovi impianti industriali ai sensi degli artt. 6 e 15 del D .P .R. 203/88

Delibera di Giunta Regionale n. 1591/c del 7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 e non ancora pubblicata - Riordino ed organizzazione delle procedure autorizzatorie e delle autorizzazioni di carattere generale di cui all’art.5, comma 1, D.P.R. 25/07/1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 DPR 203/88: GIURISPRUDENZA

CONCETTO AMPIO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Il DPR 203/88 assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico, con la conseguenza che sono sottoposti alla normativa indicata tutte le attività degli impianti destinati ala produzione, al commercio, all’artigianato, ai servizi, da cui derivi anche uno soltanto degli effetti contemplati: alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi; per aversi inquinamento atmosferico pertanto non è necessario il pericolo di danno alla salute dell’uomo, per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l’alterazione dell’atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull’uso di essi.
Cass. Penale, Sez. III, 3.03.1992, n.221

IMPIANTI ESISTENTI, MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
In materia di inquinamento dell’aria, il reato di cui all’art. 25, comma 1, DPR 203/88, consistente nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione nel termine prescritto, continua a sussistere anche dopo la scadenza del termine stesso, perché l’esercizio degli impianti esistenti richiede sempre un controllo preventivo della Regione, nella forma di una autorizzazione espressa specifica, provvisoria o definitiva.
Cass. Penale, Sez. III,9.06.1994, n.1862

IMPIANTI ESISTENTI: AUTORIZZAZIONE GENERALE ESPRESSA E SPECIFICA
In materia di tutela qualità dell’aria, il DPR 203/88 prescrive per gli impianti esistenti un triplice obbligo: presentazione della domanda di autorizzazione; osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dall’autorità competente; realizzare il progetto di adeguamento nei modi e nei tempi indicati nella domanda di autorizzazione. Non può, perciò, valere come domanda, una istanza non sottoscritta o incompleta o generica, in quanto l’art.12, del predetto decreto prescrive che la domanda sia specifica e finalizzata ad un reale adeguamento dei valori di emissione.
Cass. Penale, Sez. III,30.03.1995, n.378

NUOVI IMPIANTI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ( ARTT. 6 E 24, DPR 203/88)
La contravvenzione di cui all’art.24, comma 1, è un reato la cui permanenza dura fino al rilascio della prevista autorizzazione.
Cass. penale, Sez. III ,29.11.1994, n.2031
Il DPR 203/88 sottopone a controllo preventivo, nella forma dell’autorizzazione generale espressa e specifica, “l’inizio della costruzione” di un nuovo impianto e distingue tale momento da quello “dell’attivazione dell’esercizio” egualmente soggetto a controllo regionale.
Cass. Penale, Sez. III, 15.06.1994, n.1563
Il reato previsto dall’art. 24, comma 1, DPR 203/88 (costruzione di un nuovo impianto senza autorizzazione), può concorrere con quello previsto dal comma 2, del medesimo articolo, (attivazione di un nuovo impianto senza comunicazione all’autorità competente).
Pret. Reggio Emilia, 15.05.1992

ART. 674 C.P. E DPR 203/88
La normativa introdotta con il DPR 203/88non ha abrogato la contravvenzione prevista dall’art. 674 del codice penale, né espressamente e né implicitamente e neppure ne condiziona l’operatività in considerazione della diversità dell’oggetto, dell’ambito di riferimento e delle finalità.
Cass. Penale, Sez. III, 7.04.1994, n.905
 

4.5 I NUOVI ORIENTAMENTI COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

Tra gli aspetti principali della nuova politica ambientale europea assume rilevanza primaria l’emanazione degli interventi finalizzati al raggiungimento di un elevato livello di protezione ambientale, considerato, cioè, globalmente, nel suo complesso.
In tale ottica, la Direttiva 96/61/CE recentemente attuata con il D.Lgs. 372/99 ed entrato in vigore il 10/11/1999, (con riferimento esclusivo agli impianti esistenti)7, prevede una diversa ed unica procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
L'autorizzazione in esame dovrà, pertanto, sostituire i singoli provvedimenti autorizzatori emanati per le corrispondenti normative settoriali in tema di tutela dell'ambiente (aria, acqua, rifiuti, ecc.), disponendo l’insieme degli strumenti ritenuti necessari per garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente8.
Il D.Lgs. 372/99 indica il 30 giugno 2002 come termine per l’emanazione dei provvedimenti di attuazione che renderanno attuali le prescrizioni, le sanzioni e le relative scadenze al riguardo.

 

 


5. PARTE QUINTA

MODULISTICA

La numerazione della modulistica allegata prescinde da qualunque riferimento normativo ed è indicata pertanto solo per l'individuazione delle pagine.
Modulo n.1
Schema di domanda 32
Modulo n.2
Scheda informativa generale 33
Modulo n.3
Quadro riassuntivo delle emissioni 34
Modulo n.4
Elaborati tecnici 35
Modulo n.5
Comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo 38
Modulo n.6
Impianti a ridotto inquinamento atmosferico 39
Modulo n.7
Domanda di autorizzazione definitiva 42
Modulo n.8
Domanda di autorizzazione generalizzata per impianti a ridotto inquinamento
(DGR N. 1591/C del 7/12/00 ) 45