|
PREMESSA
PARTE PRIMA
1.1 Impianti soggetti alla disciplina
autorizzatoria del DPR 203/88
1.2 Impianti non soggetti
alla disciplina del DPR 203/88
1.3 Emissioni diffuse
La disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista
dal DPR203/88 si distingue tra impianti esistenti e nuovi impianti
1.4 Impianti esistenti e
limiti di emissione
1.5 Nuovi impianti e
limiti di emissione
Provvedimenti adottati dalla regione Abruzzo in
attuazione del DPR 203/88 per gli impianti esistenti
1.6 DGR N.5859 del
30/10/1993 - Autorizzazione generale provvisoria
1.7 DGR N.1154 del
10/03/1993 – Autorizzazione generale provvisoria per impianti a ridotto
inquinamento
1.8 DGR N.97/17 del
14/10/1998 – Autorizzazione generale definitiva
Provvedimenti adottati dalla regione Abruzzo in
attuazione del DPR n.203/88 per i nuovi impianti
1.9 DGR N.5797 del
15/11/1994 – Limiti di emissione per nuovi impianti
1.10 “DPR 203/88, artt.
6, 15 e 17 – Riordino e riorganizzazione delle procedure delle
Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere generale di cui al DPR
25/07/91, art. 5, comma 1”. (Delibera del Consiglio Regionale n. 28/5 del
6.02.2001, in BURA N. 35 Speciale Ambiente, del 14/03/01)
PARTE SECONDA
SCHEDA 1. IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
SCHEDA 1.1 IMPIANTI
INDUSTRIALI ESISTENTI
SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI,
ATTIVATI ALL’1.07.1989
SCHEDA 2.1 NUOVI
IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989
SCHEDA 2.2 NUOVI
IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989
SCHEDA 2.3 NUOVI
IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1989 17
SCHEDA 3 ATTIVITA’ AD
INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
SCHEDA 4 ATTIVITA’ A
RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
SCHEDA 5 MODIFICAZIONI E
TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO
SCHEDA 6 DISPOSIZIONI
COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
SCHEDA 7 IMPIANTI TERMICI
CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h
SCHEDA 7.1 IMPIANTI
TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h
SCHEDA 8 CENTRALI
TERMOELETTRICHE E RAFFINERIE DI OLI MINERALI
PARTE TERZA
REGIONE ABRUZZO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI AI
SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.
3.1 Iter burocratico per impianti ordinari
3.2 Iter burocratico per
impianti a ridotto inquinamento atmosferico
PARTE QUARTA
4.1 DPR 203/88: DISCIPLINA SANZIONATORIA E
PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
4.3 LEGGI E DELIBERE
REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
4.4 D.P.R. 203/88:
GIURISPRUDENZA
4.5 I NUOVI ORIENTAMENTI
COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
PARTE QUINTA
Modulistica
Modulo 1 - Schema di domanda
Modulo 2
Allegati:
DGR N.1154 del 10/03/1993 - Autorizzazione generale
provvisoria
DGR N. 2185 del 21/08/1998 – Autorizzazione generale
definitiva
DGR N. 1591/c del 7.12.2000 – Autorizzazione generale per
impianti a ridotto inquinamento
PARTE PRIMA
1.1 IMPIANTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA
AUTORIZZATORIA DEL D.P.R. 203/88
Il DPR n.203/88 si applica a tutti gli impianti
industriali di produzione di beni o servizi, compresi gli impianti di
imprese artigiane di cui alla Legge n.443/85, nonché agli impianti di
pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o
tecnicamente convogliabili.
Ai sensi del DPR n.203/88 fine dell’applicazione della legge, lo
stabilimento può essere costituito da più impianti e il singolo impianto è
l’insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di
emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni
funzionali al ciclo produttivo.
La realizzazione e l’attivazione di qualsiasi impianto che possa dar luogo
ad emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata
dall’ente preposto, ad eccezione di categorie espressamente individuate.
1.2 IMPIANTI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL DPR
203/88
Ai sensi del DPCM 21 luglio 1989, punto 1, la
realizzazione e la conduzione dei seguenti impianti non necessita di
alcuna autorizzazione per le emissioni in atmosfera:
• gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
• gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati
esclusivamente a riscaldamento dei locali;
• gli impianti di climatizzazione;
• gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al
riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni
mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense,
forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione;
• gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
• gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici,
fotovoltaici e solari;
• gli impianti di emergenza e di sicurezza;
• i laboratori di analisi e ricerca.
1.3 EMISSIONI DIFFUSE
Una disciplina particolare si rileva per le cosiddette
“emissioni diffuse” derivanti dalle fasi di manipolazione, produzione,
trasporto, carico, scarico e stoccaggio delle sostanze polverulenti.
Fermo restando il principio che tutte le emissioni devono essere
convogliate, nel caso in cui il convogliamento non sia tecnicamente
attuabile, le emissioni diffuse dovevano essere conformate alle linee
guida dettate dagli Allegati 6 e 7:
- entro il 31.12.1991, le sostanze elencate
nell’Allegato 1punto 1 tabella A1 e A2;
- entro il 31.12.1997, le sostanze elencate nell’Allegato 1 punto 2
tabella B classi I e II
punto 3 tabella C classe I e punto 4 tabella D classe.
Tutte le altre sostanze dovevano essere adeguate entro
il 31/12/97 alle linee guida specifiche adottate con un decreto del
Ministero dell’Ambiente.
Il suddetto decreto, che doveva essere emanato entro il 30/10/1990, non è
stato mai adottato.
LA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SANZIONATORIA
PREVISTA DAL DPR 203/88 SI DISTINGUE TRA IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI
IMPIANTI
1.4 IMPIANTI ESISTENTI E LIMITI DI EMISSIONE
Si considerano “esistenti”:
• gli impianti già funzionanti alla data del 1/7/1988
(entrata in vigore del DPR 203/88);
• gli impianti non funzionanti ma completamente costruiti alla data del
1/7/88;
• gli impianti autorizzati ai sensi della precedente normativa (L. n.615/66
– DPR n.322/71 – DL. n.1741/33)
I titolari degli impianti esistenti, alla data di
entrata in vigore del DPR 203/88, dovevano presentare la domanda di
autorizzazione alla Regione, che li avrebbe autorizzati in via provvisoria
alla continuazione delle emissioni stabilendo, in caso di concentrazioni
elevate di sostanze inquinanti, le prescrizioni sui tempi e sui modi di
adeguamento.
Le concentrazioni massime consentite per le sostanze inquinanti sono
individuate attraverso le linee guida con D.M. del 12.07.1990
Sono linee guida i criteri in linea con l’evoluzione tecnica messi a punto
relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
- cicli tecnologici;
- migliori tecnologie disponibili relativamente ai sistemi del
contenimento delle emissioni
- fattori di emissione con o senza l’applicazione della migliore
tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei suddetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi
di emissione.
Nell’ambito delle linee guida fissate dalla normativa nazionale viene
lasciata facoltà alle singole Regioni di stabilire i limiti per il proprio
territorio di competenza.
La Delibera di Consiglio Regionale n.16/7 del 21/3/91 individua come
limiti massimi per la Regione Abruzzo i limiti minimi previsti dal DM
12/790.
1.5 NUOVI IMPIANTI E LIMITI DI EMISSIONE (VEDI
SCHEDA 2)
Per la realizzazione di un qualsiasi nuovo impianto che
generi delle emissioni in atmosfera, occorre richiedere ed ottenere
l’autorizzazione dalla Regione (ad esclusione di alcuni impianti
esplicitamente esonerati dalla normativa nazionale – vedere sezione 1.2)
Si intende precisare che l’autorizzazione deve essere ottenuta prima di
iniziare la costruzione dell’impianto (a meno di particolari disposizioni
regionali emanate con delibere di giunta che consentano la realizzazione
di specifici impianti anche con il silenzio assenso).
La Regione Abruzzo non consente la realizzazione di nessun impianto senza
la preventiva autorizzazione, ad esclusione delle attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo (vedere sezione 3.7).
La normativa nazionale finora ha individuato le linee guida e i valori
limite delle sostanze inquinanti solamente per gli impianti esistenti (DM
12.7.90), senza fornire alcuna indicazione per i nuovi impianti; è data
facoltà alle singole Regioni di adottare dei criteri specifici.
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REGIONE ABRUZZO IN
ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI
1.6 D.G.R. 30 OTTOBRE 1993 N.585,: AUTORIZZAZIONE
GENERALE PROVVISORIA
Secondo quanto previsto dal DPR n.203/88, i titolari
degli impianti esistenti, una volta presentata la richiesta di
autorizzazione, avrebbero dovuto ricevere dalla Regione un provvedimento
autorizzativo che consentisse loro di continuare la propria attività e che
stabilisse il modo e la tempistica di adeguamento ai limiti di emissione
in caso di superamento degli stessi.
Per far fronte alle numerose istanze presentate e per snellire l’iter
burocratico, la Regione Abruzzo, con la delibera n.5859 del 30.10.1993,
individua i criteri generali di autorizzazione: un’azienda che possiede i
requisiti elencati nella delibera e rispetta quanto disposto, è
automaticamente e tacitamente autorizzata per tre anni (senza specifico
atto deliberativo).
La DGR n.5859/93 stabilisce di autorizzare in via provvisoria per 3 anni
le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
• avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione entro i termini
di legge (entro il 31.07.1989);
• non superamento dei valori limite dettati dal DM 12.7.90;
• possesso di certificato di regolare conduzione degli impianti rilasciato
dal PMIP (Presidio Multizonale Igiene e Profilassi) o dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo, considerato “ente
strumentale della Regione Abruzzo” con DGR n.6377 del 25.6.1993).
Le aziende che rientrano in tali specifiche sono autorizzate a condizione
che:
• presentino alla Regione l’apposito modulo di richiesta
dell’autorizzazione provvisoria generale;
• effettuino delle analisi annuali alle emissioni, che dovranno essere
riportate su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente
bollate.
1.7 DGR N. 1154 DEL 10/03/1993 - AUTORIZZAZIONE GENERALE PROVVISORIA
PER IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO
Ulteriore agevolazione è stata concessa dalla Regione
Abruzzo con la delibera n.1154/93 per gli impianti esistenti che rientrano
tra le attività considerate ad inquinamento atmosferico ridotto (elenco di
attività individuate nell’Allegato 2 al DPR del 25/7/91 per le quali le
Regioni possono predisporre delle procedure semplificate di domande di
autorizzazione).
La Regione concede una tacita autorizzazione alle emissioni derivanti
dalle attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico a condizione
che:
• la ditta abbia presentato la domanda di autorizzazione nei termini di
legge (entro il 31/7/1989 – come impianto esistente ai sensi dell’art.12
DPR 203/88);
• tutte le emissioni siano convogliate e, se necessario abbattute con
idonei sistemi;
• venga effettuata una periodica manutenzione dei filtri dell’eventuale
sistema di abbattimento (la sostituzione dei filtri deve essere annotata
sul registro di carico-scarico dei rifiuti);
• non vengano superati i valori limite dettati dal DM 12/7/90;
• la ditta presenti la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione
provvisoria generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico
utilizzando l’apposita modulistica.
1.8 DGR 14.10.1998, N. 97/17: AUTORIZZAZIONE GENERALE DEFINITIVA
La DGR n.5859/93 e la DGR n.1154/93 permisero di
autorizzare in via provvisoria gli impianti esistenti ordinari ed a
ridotto inquinamento atmosferico che fossero in possesso di determinati
requisiti (vedere paragrafi 5 e 6).
Con la Delibera n.97/17 del 14/10/1998 la Regione intende concedere
un’autorizzazione definitiva per gli impianti esistenti, purché siano in
possesso dei seguenti requisiti:
• il rappresentante legale presenti la richiesta di
avvalersi dell’autorizzazione definitiva inviando l’apposito modulo
adottato dalla Regione;
• una copia della domanda venga inviata anche al Sindaco, al PMIP ed alla
Provincia competenti per territorio;
• vengano effettuate delle analisi annuali alle emissioni da riportare su
un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate; una copia
delle analisi annuali deve essere inviata alla Regione;
• i valori limite delle emissioni non vengano mai superati (linee guida
dettate dal DM 12/7/90) e venga effettuata una periodica manutenzione
degli eventuali impianti di abbattimento;
• venga inviato alla Regione il certificato di regolare conduzione degli
impianti (può essere rilasciato dal PMIP oppure dall’Istituto
Zooprofilattico di Teramo, come stabilito dalla DGR n.3677/93);
• siano state convogliate le emissioni diffuse e siano stati adottati
eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni.
Le imprese che presentano tale istanza di
autorizzazione sono autorizzate in via generale e definita decorsi 90
giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione
(permane il silenzio assenso da parte della Regione).
Le ditte hanno l’obbligo di comunicare alla Regione, alla Provincia, al
Comune e al PMIP competenti per territorio:
• l’eventuale variazione di ragione sociale;
• la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati.
Si allega la documentazione necessaria per richiedere
l’autorizzazione generale definitiva (vedere parte quarta Modulistica: n.
2, 3, 7).
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REGIONE ABRUZZO IN
ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER I NUOVI IMPIANTI
1.9 DGR N. 5797 DEL 15.11.1994 - LIMITI DI
EMISSIONE PER NUOVI IMPIANTI
La Regione Abruzzo, con la delibera n.5797 del
15.11.1994, decise di adottare come criterio di indirizzo riferito ai
nuovi impianti i valori di emissione elencati nel DM 12.7.1990 ridotti del
30%.
1.10. “ DPR 203/88, ARTT. 6, 15 E 17 - RIORDINO ED ORGANIZZAZIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI
ALL’ ART. 5, COMMA 1, D.P.R. 25/07/1991”. (DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE
N. 28/5 DEL 6.02.2001, IN BURA N. 35 SPECIALE AMBIENTE DEL 14/03/01)
La Regione Abruzzo con Delibera di Consiglio Regionale
n. 28/5 del 6.02.2001, ha deciso di attivare la procedura di rilascio di
autorizzazioni generalizzate, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25.07.1991, per
le categorie degli impianti a ridotto inquinamento atmosferico indicate
dall’art. 4, commi 1 e 2, relativamente alle istanze avanzate ai sensi
degli artt. 6, 15 a) e b) e dell'art. 17, DPR 203/88.
Con tale provvedimento la Regione intende snellire l’iter burocratico:
l’azienda che possiede i requisiti elencati nella delibera e rispetta
quanto disposto, viene autorizzata automaticamente e tacitamente dal
momento della data di ricezione dell’istanza di autorizzazione.
Restano fermi naturalmente gli obblighi previsti dalla normativa generale
di avvio degli impianti, messa a regime e marcia controllata, nonché della
relativa comunicazione periodica ed annuale delle analisi.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovrà essere verificata la
sussistenza dei seguenti criteri tecnici:
- emissioni contenute almeno entro i valori limite
fissati dal DM 12 luglio 1990 ridotti del 30% (criterio CRIA adottato
dalla DGR 5797 del 15.11.94;
- in merito alle emissioni diffuse, quando tecnicamente non convogliabili,
si applicano le disposizioni contenute agli all. 6 e 7 del DM 12.07.90;
- le Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.) presenti nel Quadro Riassuntivo
delle Emissioni devono essere esplicitate e distinte per Classi di
appartenenza come disciplinate dal D.M. 12.07.90.
L’istanza di autorizzazione generalizzata deve essere
formulata secondo lo schema ALL. , contenente la documentazione tecnica di
cui all’ALL e trasmessa alla Giunta regionale - servizio Politica
energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico,
Rischio Ambientale e SINA - facente parte della Direzione Turismo,
Ambiente, Energia, copia della stessa deve essere contestualmente inviata
al Sindaco, all’A.R.T.A. ed alla Provincia competenti per territorio, e al
Ministero dell’Ambiente.
L’autorizzazione ottenuta in via generale viene rilasciata da parte del
competente servizio senza prevedere il ricorso a limiti temporali e può
essere revocata con ordinanza dirigenziale sulla base di eventuali rilievi
motivati del sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art.
7, comma 2 del DPR n. 203/88.
PARTE SECONDA
SCHEDA 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Richiesta
di autorizzazione
Per gli
impianti in funzione e autorizzati prima del 1° luglio 1988,
appartenenti alle categorie indicate nell'Allegato 1, DPCM 21.07.89,
si prevede l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai sensi
degli artt. 12 o 17, per continuare le emissioni in via provvisoria
|
Entro il
31.07.1989 |
Arresto
fino a 2 anni o Ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
con
obbligo di presentare il relativo progetto di adeguamento, rispettando
i modi indicati nella domanda di autorizzazione |
|
Arresto fino a 1 anno o
ammenda fino a L. 2 milioni
|
Tutti gli
altri impianti non inclusi nell'elenco di cui sopra, debbono
presentare domanda di autorizzazione
|
Entro il
31.07.1990
|
Arresto fino a 2 anni o
ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
e, ove,
necessario, il relativo progetto di adeguamento, cioè, qualora
superino i limiti di emissione di cui al DM 12.07.1990,
rispettando i modi indicati nella domanda di autorizzazione
Artt.12 e 25, comma 1, DPR 203/88; artt. 23 e
24, DPCM 21.07.1989
|
Entro il
31.07.1991 |
Arresto fino a 1 anno o
ammenda fino a L. 2 milioni
|
SCHEDA 1.1. - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Esercizio
di un impianto esistente
Gli
impianti esistenti devono rispettare i valori limite fissati dal DM
12/07/1990.
DM
12/07/1990
Delibera Regione Abruzzo n.16/7 del 21.03.91 |
|
Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Se il superamento
dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori
limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena dell’arresto
sino a 1 anno |
Esercizio
di un impianto esistente senza autorizzazione
La ditta titolare
dell’impianto esistente deve cessare l’esercizio dell’attività
produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa, revocata,
rifiutata ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.
Artt.
10, 13 e 25, comma 5, DPR 203/88
|
Con la
notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura
dell’impianto e rifiuto al rilascio della autorizzazione
|
|
Tempi
di adeguamento
Gli
impianti esistenti hanno l’obbligo di adeguarsi: |
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Nel caso in cui il
superamento dei valori limite di emissione, determini il superamento
dei valori limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena
dell’arresto fino a 1 anno |
ai valori
di emissione di cui all’Allegato 1 e dal DM 12/07/90 in base alle loro
diverse tipologie, al combustibile utilizzato e alle diverse specie di
inquinanti prodotti: |
entro il
31/05/1995 |
per le
sostanze di cui all’Allegato 1, punti 1.1 e 12 ( es. sostanze
cancerogene) |
entro il
31/12/1991 |
per le
sostanze sotto la forma di gas, vapori o polveri, che superano di tre
o più volte i valori minimi di emissione, di cui all’Allegato 1, punti
2,3,4: |
entro il
31/12/1992 |
emissioni
che superano di due o più volte i valori minimi di emissione: |
entro il
31/05/1996 |
emissioni
che superano i valori di emissione minimi:
Art. 27, DPCM 21.07.1989 e art.5, DM 12.07.1990 e art.25, DPR 203/88 |
entro il
31/12/1997 |
SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Richiesta di autorizzazione preventiva
Per
l’inizio di costruzione o installazione di un nuovo impianto la ditta
è obbligata a presentare:
1)domanda di autorizzazione
alla Regione corredata da progetto indicante il ciclo produttivo, le
tecnologie adottate a prevenire l’inquinamento, la quantità e qualità
delle emissioni, il termine per la messa a regime degli impianti ; con
allegati: scheda informativa generale, planimetrie, elaborazione
tecnica e quadro riassuntivo delle emissioni. Nel quadro riassuntivo
devono essere indicate le sostanze inquinanti con le relative
concentrazioni ottenute per: comparazione con impianti aventi lo
stesso ciclo produttivo e grandezza; ovvero attraverso veri e propri
calcoli matematici;
2)
copia di tale domanda, comprensiva del progetto e degli
allegati, deve essere inviata al Sindaco del Comune in cui sarà
costruito l’impianto ad integrazione della domanda di concessione
edilizia;
3)copia della semplice domanda,
priva di progetto e di allegati, al Ministero dell’Ambiente.
Artt.6
e 24, DPR 203/88
Vedi parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un nuovo
impianto
|
Arresto
da 2 mesi a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
SCHEDA 2.1. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Esercizio nuovo impianto
I nuovi impianti devono rispettare i valori limite di emissione
stabiliti direttamente dalla Regione nella delibera di autorizzazione.
Per i nuovi impianti
la Regione Abruzzo impone i valori limite delle sostanze inquinanti di
cui al DM 12/07/1990 ridotti del 30%, a causa della mancata
determinazione delle linee guida dalla normativa nazionale.
DM 12.07.1990
Delibera Regione Abruzzo
n. 5797 del 15.11.1994
|
|
Arresto
sino a 1 anno e ammenda sino a L. 2 milioni.
Si
applica sempre la pena dell'arresto sino a 1 anno, se il superamento
dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori
limite di qualità dell'aria |
Esercizio di un nuovo impianto senza autorizzazione
La ditta titolare
dell’impianto deve cessare l’esercizio dell’attività produttiva nelle
ipotesi di autorizzazione sospesa, revocata o non rinnovata, ovvero
dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.
Artt. 10, 13 e 25, comma
5, DPR203/88
|
Con la
notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura
dell’impianto o di rinnovo non concesso della delibera autorizzativa |
Arresto
da 2 mesi a 2 anni e ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni |
SCHEDA 2.2. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Messa
in esercizio
L’impresa
15 giorni prima dalla data stabilita per l’avviamento degli impianti,
ha l'obbligo di comunicare tale data alla Regione e al Comune o
Comuni interessati.
La
Regione trasmette immediatamente agli organi di controllo competenti.
|
15 giorni
prima dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto |
Arresto fino a 1 anno o
ammenda sino a L. 2 milioni
|
Marcia
controllata
Entro 15
giorni a partire dalla data stabilita per la messa a regime degli
impianti, scatta un periodo di 10 giorni cd. di marcia
controllata durante il quale l'impresa è obbligata ad effettuare
almeno due analisi delle emissioni secondo le metodologie e le
prescrizioni sancite nella delibera di autorizzazione. |
Entro 15
giorni dalla data stabilita per la messa a regime |
Arresto
fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni
|
La ditta ha l’obbligo di
inviare alla Regione e al Sindaco del Comune gli originali dei
risultati firmati e timbrati dal tecnico che li ha compiuti, afferenti
il periodo prescritto.
Art. 8, comma 2 e art. 24, comma 3, DPR 203/88
Nell’ipotesi in cui dai risultati delle analisi emerga il superamento
dei limiti imposti dall’autorizzazione, la Regione procede alla
prescrizione delle misure necessarie da adottare entro un termine
prestabilito. |
Immediata comunicazione
|
Arresto fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni |
In caso di inosservanza
delle prescrizioni la Regione può procedere al meccanismo della
diffida, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione.
Art. 25, comma 2, DPR 203/88 |
Entro i
termini stabiliti dalla delibera di autorizzazione |
Arresto
fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni. |
SCHEDA 2.3. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Adempimenti prescritti nella delibera di autorizzazione:
1)obbligo di frequenza dei controlli
La ditta
titolare di un nuovo impianto deve adempiere al c.d. obbligo di
frequenza dei controlli analitici prescritti nella delibera di
autorizzazione, effettuandoli secondo le metodologie e le scadenze
temporali espressamente indicate.
2)obbligo
di regolare tenuta del registro delle emissioni.
Il
soggetto all’uopo indicato, deve trascrivere sul registro delle
emissioni tutti i risultati delle analisi svolte, a partire dalla
marcia controllata effettuata durante la messa a regime dell’impianto.
Il
registro deve essere vidimato e bollato per ogni pagina dall’organo
competente.
3)obbligo
di rispettare i limiti indicati
nel quadro riassuntivo delle emissioni che costituisce parte
integrante della delibera autorizzativa.
Art. 25, comma 2, DPR 203/88
|
|
|
Autorizzazioni provvisorie rilasciate dalla regione ai nuovi impianti:
obbligo di domanda di rinnovo.
La ditta deve presentare
alla Regione, entro 3 mesi prima dalla data di scadenza della
delibera, la richiesta di rinnovo della stessa per proseguire
l’esercizio dell’impianto. Qualora, alla scadenza non segua l’atto
richiesto, la ditta può continuare a svolgere legittimamente la
propria attività nel silenzio della Pubblica Amministrazione.
Diversamente, la domanda presentata fuori termine, cioè, oltre i 3
mesi ovvero oltre la data di scadenza della prima autorizzazione,
comporta che l’impresa svolge ex lege la sua attività, fino a quando
non interverrà la delibera di rinnovo.
|
3 mesi
prima dalla data di scadenza della autorizzazione o, comunque, entro
la data indicata nella delibera stessa
|
|
SCHEDA 3. ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Comunicazione preventiva delle condizioni di poca significatività
delle emissioni.
Le ditte
titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 1, DPR
25.07.1991 non sono obbligate a munirsi di alcuna autorizzazione,
(secondo gli artt. 6, 12, 15 o 17, DPR 203/88) avendo invece la
facoltà di comunicare preventivamente le condizioni di poca
significatività;
tuttavia,
sono sempre obbligate a rispettare i valori di emissione di cui al DPR
203/88, diversamente incorrendo nella sanzione prevista per ogni
fattispecie.
Art.2, comma 2 e All. 1,DPR 25.07.1991; artt. 25 e 26, DPCM 21.07.1989
Vedere parte quarta Modulistica: n.5
|
La legge
non pone un termine specifico perentorio.
Prima
dell’inizio dell’attività, è interesse stesso della ditta avvertire la
regione e gli enti competenti delle condizioni di poca significatività
|
La
comunicazione non è obbligatoria ma facoltativa.
Non è
prevista alcuna sanzione per la mancata comunicazione
|
SCHEDA 4. ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Le ditte
titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 2, DPR
25.07.1999 ricadono nel regime autorizzatorio del DPR 203/88,
con relativo obbligo di chiedere l’autorizzazione ai sensi
degli artt. 6 e 15.
Artt.
4, 5 e All. 2, DPR 25.07.1991 e
Art.
19, DPCM 21.07.1989
Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-6
La
Regione Abruzzo ha predisposto una procedura di autorizzazione
generalizzata per impianti a ridotto inquinamento
Delibera di Giunta
Regionale n. 1591/c del 7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale
in data 6.02.2001.
Vedere parte quarta Modulistica: n. 8
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un nuovo
impianto
|
Arresto
fino a 6 mesi o ammenda fino a L. 2 milioni |
SCHEDA 5. MODIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO. DISPOSIZIONI COMUNI
PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
I nuovi
impianti,
autorizzati, ex art. 6, gli impianti esistenti ordinari, ex
art. 12 e gli impianti esistenti a ridotto inquinamento, sono
sottoposti ad autorizzazione preventiva nelle ipotesi di :
|
|
|
1)
modifica sostanziale dell’impianto
che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni
inquinanti.
Sono
considerate tali le modifiche strutturali del ciclo produttivo
inerenti il singolo impianto e qualsiasi cambiamento o modifica che
comporti un aumento significativo delle emissioni già prodotte. Si ha
sempre variazione qualitativa nel caso di passaggio, nell’ambito di
ciascuna tabella, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a
sostanze appartenenti a classi più tossiche. Diversamente, non si
verifica variazione qualitativa nel caso di passaggio a sostanze
appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche
nell’ambito di ciascuna tabella
Vedere
parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4
|
Autorizzazione preventiva
e propedeutica alla modifica dell’impianto
|
Arresto sino 6 mesi o
ammenda sino a L. 2 milioni
|
2)
trasferimento dell’impianto in altra località.
Inteso
per trasferimento fisico dello stabilimento o del singolo impianto in
un'altra località, oppure al di fuori del perimetro industriale
originario.
Art. 15, lett. a) e b), e art. 25, comma 6, DPR 203/88
Vedere
parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto |
Arresto
sino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni |
SCHEDA 6 – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Modificazione dell’impianto secondo le migliori tecnologie
disponibili.
Le
prescrizioni imposte con delibera possono essere modificate in seguito
all’evoluzione della migliore tecnologia possibile, nonché
all’evoluzione della situazione ambientale. Si intende che l’autorità
competente non possa imporre al titolare dell’impianto nuove
tecnologie in grado di ridurre ulteriormente il livello di
inquinamento, qualora risultino eccessivamente costose per la
categoria cui l’impresa appartiene.
Artt.
11 e 14, comma 1, DPR 203/88
|
|
|
Obbligo di evitare il peggioramento delle emissioni.
In
presenza di autorizzazione provvisoria vige l’obbligo di adottare
tutte le misure necessarie per evitare il peggioramento, anche
temporaneo delle emissioni sino al rilascio dell’autorizzazione
definitiva.
Art. 25, comma 7 e art. 13, comma 5, DPR 203/88
|
Sino al
rilascio della autorizzazione definitiva |
Arresto
fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni |
Combustibili.
Obbligo
dei titolari degli impianti di non utilizzare combustibili non
conformi alle prescrizioni.
Art. 16 e 26 , DPR 203/88
|
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni |
Utilizzo di combustibile.
Obbligo
da parte dei titolari degli impianti di combustione di non utilizzare
gasolio con contenuto in zolfo difforme dalle previsioni del D.Lgs
97/92.
Art.
3, D.Lgs 27.01.1992, n. 97, Tenore di zolfo di taluni combustibili
liquidi.
|
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda da L. 1 milione a L. 5 milioni |
Ozono.
Obbligo
del rispetto le norme che regolamentano le sostanze lesive dell'ozono
stratosferico.
Art. 3, comma 7, L. 28.12.1993, n. 549 |
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda fino al triplo del valore delle sostanze
utilizzate a fini produttivi, o importate o commercializzate e, nei
casi più gravi, la revoca della licenza dell’attività costituente
l’illecito. |
SCHEDA 7. IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 KCAL/H
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Richiesta preventiva di autorizzazione.
Obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la
domanda relativa alla installazione, alla trasformazione e
all’ampliamento di un impianto termico con potenzialità superiore alle
30.000 Kcal/h.
Art.
9, commi 1 e 3, L.13.07.1966 n. 615
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla installazione,
trasformazione, ampliamento dell’impianto |
Ammenda
da L. 300.000 a L. 3 milioni
|
Denuncia preventiva di installazione.
Obbligo
di effettuare la denuncia al Comando provinciale dei Vigili del fuoco,
15 giorni prima della data di installazione, trasformazione,
ampliamento dell’impianto termico.
Art. 10, comma 5, L. 615/1966
|
15 giorni
prima dalla installazione, trasformazione e ampliamento dell’impianto |
Ammenda
da L 30.000 a L. 150.000
|
Collaudo.
Prima
della messa in funzione dell’impianto deve essere effettuato il
collaudo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.
Art. 10, comma 5, L. 615/1966
|
Prima
della sua attivazione |
Ammenda
da L. 150.000 a L. 450.0000
|
Impiego combustibili.
Obbligo
di non impiegare per il funzionamento degli impianti termici,
combustibili vietati o difformi dalle prescrizioni autorizzatorie.
Obbligo
del commerciante di non fornire combustibili irregolari agli impianti
termici industriali e di precisare le caratteristiche merceologiche
del combustibile venduto, (con apposito documento o nella fattura).
Art.
14, commi 1e 3, L. 615/66
|
|
Ammenda
da L. 90.000 a L. 900.000
Dell’impiego di combustibile irregolare risponde soltanto il
fornitore, con pena doppia, se è illegale il combustibile da lui
venduto; ne risponde invece l’utente se egli ricorre a modalità d’uso
non consentite dalla legge. |
SCHEDA 7.1- IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE
ALLE 200.000 KCAL/ H
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA –
ADEMPIMENTO |
SCADENZA |
SANZIONE |
Emissione da impianti termici.
Obbligo
nella conduzione degli impianti termici di assicurare una combustione
quanto più perfetta .
Obbligo
di non emettere fumi aventi contenuti inquinanti superiori ai limiti
consentiti.
Art. 15, comma 3, L. 615/66
|
|
Ammenda
da L. 5.000 a L. 50.000 |
Impianti termici con potenzialità superiore a 200.0000 Kcal/h.
Il
personale addetto alla conduzione di impianto termico con potenzialità
superiore a 200.0000 Kcal/h deve essere provvisto del relativo
patentino di abilitazione.
Art.
18, L. 615/66
|
|
Ammenda
da L. 30.000 a L. 90.000 |
SCHEDA 8. CENTRALI TERMOELETTRICHE E RAFFINERIE DI OLI MINERALI
La disciplina prevista per i nuovi impianti industriali non si applica
alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali in
esercizio o in costruzione, per le quali le rispettive autorizzazioni sono
rilasciate dal Ministero dell’industria, dopo aver ottenuto il parere
favorevole del Ministro della Sanità e dell’Ambiente, sentita la regione
interessata.
Dopo l’approvazione del Piano Energetico Nazionale, alle centrali
termoelettriche di nuova installazione saranno applicate le procedute
definite dal piano suddetto.
Tali impianti vengono assoggettati alle stesse prescrizioni legislative
degli altri impianti, sulla base delle proposte fatte eventualmente da
Ministro della Sanità.
Sono centrali termoelettriche: tutti gli impianti e i
componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell’energia, ivi
compresi gli impianti di alimentazione; mentre le raffinerie di olii
minerali tutti gli impianti di trasformazione e/o deposito degli olii
minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni e
autorizzazioni ai sensi del regio decreto – legge 2 novembre 1933, n.
1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
disposizioni attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge
9 gennaio 1991, n. 9
Artt. 6 e 17, DPR 203/88; Art. 1, DPR 21.07.1991
3. PARTE TERZA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI AI
SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.
3.1 ITER BUROCRATICO - PROCEDURA ORDINARIA
La ditta interessata ad ottenere il provvedimento autorizzatorio, per
la realizzazione di un nuovo impianto, deve seguire tale procedura:
-
la domanda di autorizzazione deve essere inviata
alla Regione, corredata dal progetto nel quale siano indicati il ciclo
produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la
quantità e la qualità delle emissioni e il termine di messa a regime
degli impianti. (vedere parte quarta Modulistica: 1, 2, 3 e 4).
-
Una copia della richiesta di autorizzazione completa
di tutta la documentazione tecnica, insieme alla domanda di concessione
edilizia, deve essere trasmessa al Sindaco del Comune di appartenenza;
-
Al Ministero dell’Ambiente deve essere inviata
soltanto la copia della domanda, senza gli allegati e la documentazione
tecnica;
-
Il Sindaco, visionata la documentazione, rilascia
alla Regione il suo parere favorevole per la realizzazione
dell’impianto;
-
La Regione notifica la delibera di autorizzazione
direttamente all’azienda interessata. Nel provvedimento autorizzativo
viene stabilita la qualità e la quantità delle emissioni con i relativi
limiti di concentrazione che le sostanze inquinanti non dovranno
superare; viene specificata, inoltre, la periodicità e la tipologia dei
controlli analitici necessari.
-
Secondo quanto disposto nella delibera autorizzativa
ricevuta, l’impresa comunica alla Regione, al Sindaco e a tutti gli enti
elencati nella delibera stessa, la messa in esercizio degli impianti
(almeno 15 giorni prima).
-
Nel momento in cui ha inizio la messa a regime
dell’impianto, l’azienda effettua la cosiddetta marcia controllata
(esecuzione di almeno due controlli analitici nell’arco di dieci
giorni).
-
Entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a
regime, l’impresa invia i risultati dei controlli analitici effettuati
durante la marcia controllata agli enti competenti elencati nella
propria delibera di autorizzazione.
-
Tutti i risultati delle analisi (della marcia
controllata e dei successivi controlli periodici) dovranno essere
annotati su un registro delle emissioni, regolarmente vidimato;
-
La Regione, entro 120 giorni dalla data fissata per
la messa a regime degli impianti, verifica il rispetto dei valori
limiti. In caso di superamento dei valori limite, prescrive delle misure
di adeguamento.
3.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI
A RIDOTTO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88 – SCHEDA N.4
L’iter burocratico è identico a quello per la procedura
ordinaria
Le due procedure si differenziano esclusivamente nella stesura della
relazione tecnica e nel numero di elaborati grafici da presentare.
(Vedere parte quarta Modulistica: 1,2,3 e 6).
Si ricorda che per gli impianti a ridotto inquinamento
atmosferico ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, esiste la
possibilità di avvalersi della procedura di autorizzazione generalizzata
prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1591/c del 7.12.2000,
approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 (si veda par. 1.10 e
parte quarta Modulistica: 8).
4. PARTE QUARTA
4.1 DPR 24 MAGGIO 1988 N. 203. DISCIPLINA
SANZIONATORIA E IL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
Il DPR 203/88 configura una pluralità di reati esclusivamente di natura
contravvenzionale, punibili con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda ai sensi dell’art. 162 bis del codice penale e relativa
possibilità per il contravventore di pagare, prima dell’apertura del
dibattimento ovvero del decreto di condanna, una somma corrispondente alla
metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese per il
procedimento (oblazione speciale) .
Il pagamento di tali somme estingue il reato.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
Tuttavia l’oblazione non è ammessa nei casi di recidiva aggravata (art.
99, 3° comma, cod. pen.), di abitualità nelle contravvenzioni (art.104,
cod. pen.), di professionalità del reato (art.105, cod. pen.), né quando
permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte
del contravventore. In ogni altro caso, il giudice può respingere la
domanda di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.
Il DPR 203/88 prevede per le fattispecie più gravi, costituite dagli artt.
24,1° comma, e 25, 5° comma, la pena congiunta dell’arresto e
dell’ammenda; e, per quelle contenute dagli artt. 24, 4° comma e 25, 2° e
3° comma, la pena dell’arresto, qualora il superamento dei valori limite
di emissione determini il superamento dei valori limite di qualità
dell’aria. In tali casi, deriva l'impossibilità per contravventore di
avvalersi dell’oblazione speciale e dell'estinzione del reato.
Infine, il DPR 203/88 prevede una pluralità di violazioni punite con
sanzione amministrativa, in via autonoma o in congiunzione con le sanzioni
penali.
La competenza a decidere sugli illeciti in oggetto è del Pretore.
4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L.
13.07.1966 n. 615, “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”, G.U.
13.08.1966, n. 201
D.P.R.
24.05.1988, n.203, “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183”, G. U. 16.06.1988, n. 53
D.P.C.M. 21
luglio 1989, “Atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 9 della
legge 8 luglio 1986 n. 349, per l'attuazione l'interpretazione del DPR
203/88, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali”, G. U. 24.07.1989, n. 171
D.P.R. 25
luglio 1991, “Modifiche dell'atto di indirizzo e di coordinamento in
materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto
inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 21 luglio 1989”, G. U. 27.07.1991, n. 175
D. M. 12
luglio 1990, “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti
degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di
emissione”, G. U. 30.07.1990, n. 176
D.Lgs
27.01.1992, n. 97, “Tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi”, G. U.
15.02.1992, n. 38
L.
28.12.1993 n. 549 “Violazione delle norme che regolamentano le sostanze
lesive per l'ozono stratosferico”, G. U. 30.12.1993, n. 305
D.L.
30.06.1989, n. 245, art. 6, convertito in L. 4.08.1989, n. 288, proroga di
30gg. del termine di presentazione della domanda per gli impianti
esistenti,
D. M. 12.
07.1994, “Modificazioni al D.M. 12 luglio 1990”, G.U. 22.07.1994, n. 170
L.16.06.1997,
“Modifiche alla legge 549/93 recante misure a tutela dell'ozono
atmosferico e dell'ambiente”, G.U. 24.06.1997, n. 145
L.
8.06.1990 n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, G.U. 12.06.1990,
S.O. n. 135
L.
8.07.1986 n. 349, “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in
materia di danno ambientale”, G.U. 15.07.1989, n. 162
D.L.
4.12.1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21.01.1994 n. 61, in
ordine ai compiti di controllo
L.15 marzo
1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”, S. O. n. 56/L, G.U. 17.03.1997,
n.63
4.3 LEGGI E DELIBERE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L.R. 28.12.1983, n. 78. “Norme per la istituzione e
funzionamento del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e
Acustico per la Regione Abruzzo”, B.U.R.A. 28.12.1983, n.19, Straordinario
L.R. 27.08.1987, n. 46. “Modiche della L.R.78/83
recante Norme per il funzionamento e per la istituzione del Comitato
Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico”, B.U.R.A.
15.09.1987, n. 26
Delibera del Consiglio Regionale 21.03.1991, n. 16/7 –
“Indicazione dei valori limite di emissione relativamente ad impianti
industriali esistenti ai sensi dell’art.12, D.P.R. 203/88 presenti nel
territorio regionale di riferimento alle autorizzazioni D.M. 12.07.1990 -
D.P.R. 24.05.1988”, B.U.R.A. 23.05.1991, n. 14
Deliberazione Giunta Regionale 10.03.1993, n.1154 –
“Autorizzazione generale provvisoria per Attività a ridotto inquinamento
atmosferico”, B.U.R.A. 6.07.1993, n.8, Speciale
Delibera Giunta Regionale 15.11.1994, n. 5797 – “Revoca
e sostituzione deliberazione Giunta Regionale n. 4032 del 29.06.1989:
Indicazione dei valori limite di emissione di impianti industriali”,
B.U.R.A. 17.01.1995, n.1
Delibere Giunta Regionale 30.10.1993, n. 5859, e di
Consiglio Regionale 21.12.1993, n. 87/20, (Allegati n. 1 e 2) –
“Individuazione dei criteri per l’autorizzazione generale provvisoria e
approvazione dei criteri regionali per procedure tecniche e amministrative
per gli impianti di cui all’art. 12, D P R 203/88 e D M 12.07.1990”, B. U.
R .A. 17.02.1994, n. 6
Delibera Giunta Regionale 25.06.1993, n. 3677 –
“Modalità per la effettuazione dei controlli di cui al D.P.R. 203/88”,
B.U.R.A. 4.05.1994, n. 17
Delibera Giunta Regionale 7.09.1995, n. 4270 –
“Certificazione attestante la regolare conduzione degli impianti –
Approvazione schema tipo”, B.U.R.A. 17.10.1995, n. 23
Delibera Consiglio Regionale del 14.10.1998, n°. 97/17
- “Autorizzazione definitiva di carattere generale per le emissioni
provenienti da impianti– esistenti - Artt. 12 e 13 DPR 203/88; DPCM
21.07.1989, punti 9) 16) e 18) – DM 12.07.1990”, B.U.R.A. 27.11.1998, n.
30
Delibera Giunta Regionale 12 dicembre 1991 n. 8853.
Individuazione dei criteri regionali per le procedure tecniche e
amministrative riferite ai nuovi impianti industriali ai sensi degli artt.
6 e 15 del D .P .R. 203/88
Delibera di Giunta Regionale n. 1591/c del 7.12.2000,
approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 e non ancora
pubblicata - Riordino ed organizzazione delle procedure autorizzatorie e
delle autorizzazioni di carattere generale di cui all’art.5, comma 1,
D.P.R. 25/07/1991.
4.4 DPR 203/88: GIURISPRUDENZA
CONCETTO AMPIO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Il DPR 203/88 assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico, con la
conseguenza che sono sottoposti alla normativa indicata tutte le attività
degli impianti destinati ala produzione, al commercio, all’artigianato, ai
servizi, da cui derivi anche uno soltanto degli effetti contemplati:
alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione
delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da
parte di terzi; per aversi inquinamento atmosferico pertanto non è
necessario il pericolo di danno alla salute dell’uomo, per la presenza di
sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che
l’alterazione dell’atmosfera incida negativamente sui beni naturali o
anche semplicemente sull’uso di essi.
Cass. Penale, Sez. III, 3.03.1992, n.221
IMPIANTI ESISTENTI, MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
In materia di inquinamento dell’aria, il reato di cui all’art. 25,
comma 1, DPR 203/88, consistente nella mancata presentazione della domanda
di autorizzazione nel termine prescritto, continua a sussistere anche dopo
la scadenza del termine stesso, perché l’esercizio degli impianti
esistenti richiede sempre un controllo preventivo della Regione, nella
forma di una autorizzazione espressa specifica, provvisoria o definitiva.
Cass. Penale, Sez. III,9.06.1994, n.1862
IMPIANTI ESISTENTI: AUTORIZZAZIONE GENERALE ESPRESSA
E SPECIFICA
In materia di tutela qualità dell’aria, il DPR 203/88 prescrive per
gli impianti esistenti un triplice obbligo: presentazione della domanda di
autorizzazione; osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle
imposte dall’autorità competente; realizzare il progetto di adeguamento
nei modi e nei tempi indicati nella domanda di autorizzazione. Non può,
perciò, valere come domanda, una istanza non sottoscritta o incompleta o
generica, in quanto l’art.12, del predetto decreto prescrive che la
domanda sia specifica e finalizzata ad un reale adeguamento dei valori di
emissione.
Cass. Penale, Sez. III,30.03.1995, n.378
NUOVI IMPIANTI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ( ARTT. 6 E
24, DPR 203/88)
La contravvenzione di cui all’art.24, comma 1, è un reato la cui
permanenza dura fino al rilascio della prevista autorizzazione.
Cass. penale, Sez. III ,29.11.1994, n.2031
Il DPR 203/88 sottopone a controllo preventivo, nella forma
dell’autorizzazione generale espressa e specifica, “l’inizio della
costruzione” di un nuovo impianto e distingue tale momento da quello
“dell’attivazione dell’esercizio” egualmente soggetto a controllo
regionale.
Cass. Penale, Sez. III, 15.06.1994, n.1563
Il reato previsto dall’art. 24, comma 1, DPR 203/88 (costruzione di un
nuovo impianto senza autorizzazione), può concorrere con quello previsto
dal comma 2, del medesimo articolo, (attivazione di un nuovo impianto
senza comunicazione all’autorità competente).
Pret. Reggio Emilia, 15.05.1992
ART. 674 C.P. E DPR 203/88
La normativa introdotta con il DPR 203/88non ha abrogato la
contravvenzione prevista dall’art. 674 del codice penale, né espressamente
e né implicitamente e neppure ne condiziona l’operatività in
considerazione della diversità dell’oggetto, dell’ambito di riferimento e
delle finalità.
Cass. Penale, Sez. III, 7.04.1994, n.905
4.5 I NUOVI ORIENTAMENTI COMUNITARI:
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
Tra gli aspetti principali della nuova politica
ambientale europea assume rilevanza primaria l’emanazione degli interventi
finalizzati al raggiungimento di un elevato livello di protezione
ambientale, considerato, cioè, globalmente, nel suo complesso.
In tale ottica, la Direttiva 96/61/CE recentemente attuata con il D.Lgs.
372/99 ed entrato in vigore il 10/11/1999, (con riferimento esclusivo agli
impianti esistenti)7, prevede una diversa ed unica procedura finalizzata
al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
L'autorizzazione in esame dovrà, pertanto, sostituire i singoli
provvedimenti autorizzatori emanati per le corrispondenti normative
settoriali in tema di tutela dell'ambiente (aria, acqua, rifiuti, ecc.),
disponendo l’insieme degli strumenti ritenuti necessari per garantire un
livello elevato di protezione dell’ambiente8.
Il D.Lgs. 372/99 indica il 30 giugno 2002 come termine per l’emanazione
dei provvedimenti di attuazione che renderanno attuali le prescrizioni, le
sanzioni e le relative scadenze al riguardo.
5. PARTE QUINTA
MODULISTICA
La numerazione della modulistica allegata prescinde da
qualunque riferimento normativo ed è indicata pertanto solo per
l'individuazione delle pagine.
Modulo n.1
Schema di domanda 32
Modulo n.2
Scheda informativa generale 33
Modulo n.3
Quadro riassuntivo delle emissioni 34
Modulo n.4
Elaborati tecnici 35
Modulo n.5
Comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
38
Modulo n.6
Impianti a ridotto inquinamento atmosferico 39
Modulo n.7
Domanda di autorizzazione definitiva 42
Modulo n.8
Domanda di autorizzazione generalizzata per impianti a ridotto
inquinamento
(DGR N. 1591/C del 7/12/00 ) 45
|
|