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PREMESSA
PARTE PRIMA
1.1 Impianti soggetti alla disciplina autorizzatoria del
DPR 203/88
1.2 Impianti non soggetti
alla disciplina del DPR 203/88
1.3 Emissioni diffuse
La disciplina autorizzatoria e
sanzionatoria prevista dal DPR203/88 si distingue tra impianti esistenti
e nuovi impianti
1.4 Impianti esistenti
e limiti di emissione
1.5 Nuovi impianti e
limiti di emissione
Provvedimenti adottati dalla regione
Abruzzo in attuazione del DPR 203/88 per gli impianti esistenti
1.6 DGR N.5859 del 30/10/1993
- Autorizzazione generale provvisoria
1.7 DGR N.1154 del 10/03/1993
– Autorizzazione generale provvisoria per impianti a ridotto inquinamento
1.8 DGR N.97/17 del 14/10/1998
– Autorizzazione generale definitiva
Provvedimenti adottati dalla regione
Abruzzo in attuazione del DPR n.203/88 per i nuovi impianti
1.9 DGR N.5797 del 15/11/1994
– Limiti di emissione per nuovi impianti
1.10 “DPR 203/88, artt.
6, 15 e 17 – Riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni
e Autorizzazione di carattere generale di cui al DPR 25/07/91, art. 5,
comma 1”. (Delibera del Consiglio Regionale n. 28/5 del 6.02.2001, in
BURA N. 35 Speciale Ambiente, del 14/03/01)
PARTE SECONDA
SCHEDA 1. IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
SCHEDA 1.1 IMPIANTI
INDUSTRIALI ESISTENTI
SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI,
ATTIVATI ALL’1.07.1989
SCHEDA 2.1 NUOVI IMPIANTI,
ATTIVATI ALL’1.07.1989
SCHEDA 2.2 NUOVI IMPIANTI,
ATTIVATI ALL’1.07.1989
SCHEDA 2.3 NUOVI IMPIANTI,
ATTIVATI ALL’1.07.1989 17
SCHEDA 3 ATTIVITA’ AD
INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
SCHEDA 4 ATTIVITA’ A
RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
SCHEDA 5 MODIFICAZIONI
E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO
SCHEDA 6 DISPOSIZIONI
COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
SCHEDA 7 IMPIANTI TERMICI
CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h
SCHEDA 7.1 IMPIANTI
TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h
SCHEDA 8 CENTRALI TERMOELETTRICHE
E RAFFINERIE DI OLI MINERALI
PARTE TERZA
REGIONE ABRUZZO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI
AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.
3.1 Iter burocratico per impianti ordinari
3.2 Iter burocratico
per impianti a ridotto inquinamento atmosferico
PARTE QUARTA
4.1 DPR 203/88: DISCIPLINA SANZIONATORIA E PROCEDIMENTO
DI OBLAZIONE
4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
4.3 LEGGI E DELIBERE
REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
4.4 D.P.R. 203/88: GIURISPRUDENZA
4.5 I NUOVI ORIENTAMENTI
COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
PARTE QUINTA
Modulistica
Modulo
1
Modulo
2
Modulo
3
Modulo
4
Modulo
5
Modulo
6
Modulo
7
Allegati:
DGR
N.1154 del 10/03/1993 - Autorizzazione generale provvisoria
DGR
N. 2185 del 21/08/1998 – Autorizzazione generale definitiva
DGR
N. 1591/c del 7.12.2000 – Autorizzazione generale per impianti a ridotto
inquinamento
PARTE PRIMA
1.1 IMPIANTI
SOGGETTI ALLA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA DEL D.P.R. 203/88
Top
Il DPR n.203/88 si applica a tutti
gli impianti industriali di produzione di beni o servizi, compresi gli
impianti di imprese artigiane di cui alla Legge n.443/85, nonché agli
impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti
convogliate o tecnicamente convogliabili.
Ai sensi del DPR n.203/88 fine dell’applicazione della legge, lo stabilimento
può essere costituito da più impianti e il singolo impianto è l’insieme
delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione
derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al
ciclo produttivo.
La realizzazione e l’attivazione di qualsiasi impianto che possa dar luogo
ad emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata dall’ente
preposto, ad eccezione di categorie espressamente individuate.
1.2 IMPIANTI
NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL DPR 203/88
Top
Ai sensi del DPCM 21 luglio 1989,
punto 1, la realizzazione e la conduzione dei seguenti impianti non necessita
di alcuna autorizzazione per le emissioni in atmosfera:
• gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
• gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente
a riscaldamento dei locali;
• gli impianti di climatizzazione;
• gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento
di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche,
a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da
pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
• gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
• gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici,
fotovoltaici e solari;
• gli impianti di emergenza e di sicurezza;
• i laboratori di analisi e ricerca.
1.3 EMISSIONI
DIFFUSE Top
Una disciplina particolare si rileva
per le cosiddette “emissioni diffuse” derivanti dalle fasi di manipolazione,
produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio delle sostanze polverulenti.
Fermo restando il principio che tutte le emissioni devono essere convogliate,
nel caso in cui il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni
diffuse dovevano essere conformate alle linee guida dettate dagli Allegati
6 e 7:
- entro il 31.12.1991, le sostanze
elencate nell’Allegato 1punto 1 tabella A1 e A2;
- entro il 31.12.1997, le sostanze elencate nell’Allegato 1 punto 2 tabella
B classi I e II
punto 3 tabella C classe I e punto 4 tabella D classe.
Tutte le altre sostanze dovevano
essere adeguate entro il 31/12/97 alle linee guida specifiche adottate
con un decreto del Ministero dell’Ambiente.
Il suddetto decreto, che doveva essere emanato entro il 30/10/1990, non
è stato mai adottato.
LA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA
E SANZIONATORIA PREVISTA DAL DPR 203/88 SI DISTINGUE TRA IMPIANTI ESISTENTI
E NUOVI IMPIANTI
1.4 IMPIANTI
ESISTENTI E LIMITI DI EMISSIONE Top
Si considerano “esistenti”:
• gli impianti già funzionanti alla
data del 1/7/1988 (entrata in vigore del DPR 203/88);
• gli impianti non funzionanti ma completamente costruiti alla data del
1/7/88;
• gli impianti autorizzati ai sensi della precedente normativa (L. n.615/66
– DPR n.322/71 – DL. n.1741/33)
I titolari degli impianti esistenti,
alla data di entrata in vigore del DPR 203/88, dovevano presentare la
domanda di autorizzazione alla Regione, che li avrebbe autorizzati in
via provvisoria alla continuazione delle emissioni stabilendo, in caso
di concentrazioni elevate di sostanze inquinanti, le prescrizioni sui
tempi e sui modi di adeguamento.
Le concentrazioni massime consentite per le sostanze inquinanti sono individuate
attraverso le linee guida con D.M. del 12.07.1990
Sono linee guida i criteri in linea con l’evoluzione tecnica messi a punto
relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
- cicli tecnologici;
- migliori tecnologie disponibili relativamente ai sistemi del contenimento
delle emissioni
- fattori di emissione con o senza l’applicazione della migliore tecnologia
disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei suddetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi
di emissione.
Nell’ambito delle linee guida fissate dalla normativa nazionale viene
lasciata facoltà alle singole Regioni di stabilire i limiti per il proprio
territorio di competenza.
La Delibera di Consiglio Regionale n.16/7 del 21/3/91 individua come limiti
massimi per la Regione Abruzzo i limiti minimi previsti dal DM 12/790.
1.5 NUOVI IMPIANTI
E LIMITI DI EMISSIONE (VEDI SCHEDA 2) Top
Per la realizzazione di un qualsiasi
nuovo impianto che generi delle emissioni in atmosfera, occorre richiedere
ed ottenere l’autorizzazione dalla Regione (ad esclusione di alcuni impianti
esplicitamente esonerati dalla normativa nazionale – vedere sezione 1.2)
Si intende precisare che l’autorizzazione deve essere ottenuta prima di
iniziare la costruzione dell’impianto (a meno di particolari disposizioni
regionali emanate con delibere di giunta che consentano la realizzazione
di specifici impianti anche con il silenzio assenso).
La Regione Abruzzo non consente la realizzazione di nessun impianto senza
la preventiva autorizzazione, ad esclusione delle attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo (vedere sezione 3.7).
La normativa nazionale finora ha individuato le linee guida e i valori
limite delle sostanze inquinanti solamente per gli impianti esistenti
(DM 12.7.90), senza fornire alcuna indicazione per i nuovi impianti; è
data facoltà alle singole Regioni di adottare dei criteri specifici.
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA
REGIONE ABRUZZO IN ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI
1.6 D.G.R.
30 OTTOBRE 1993 N.585,: AUTORIZZAZIONE GENERALE PROVVISORIA
Top
Secondo quanto previsto dal DPR
n.203/88, i titolari degli impianti esistenti, una volta presentata la
richiesta di autorizzazione, avrebbero dovuto ricevere dalla Regione un
provvedimento autorizzativo che consentisse loro di continuare la propria
attività e che stabilisse il modo e la tempistica di adeguamento ai limiti
di emissione in caso di superamento degli stessi.
Per far fronte alle numerose istanze presentate e per snellire l’iter
burocratico, la Regione Abruzzo, con la delibera n.5859 del 30.10.1993,
individua i criteri generali di autorizzazione: un’azienda che possiede
i requisiti elencati nella delibera e rispetta quanto disposto, è automaticamente
e tacitamente autorizzata per tre anni (senza specifico atto deliberativo).
La DGR n.5859/93 stabilisce di autorizzare in via provvisoria per 3 anni
le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
• avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione entro i termini
di legge (entro il 31.07.1989);
• non superamento dei valori limite dettati dal DM 12.7.90;
• possesso di certificato di regolare conduzione degli impianti rilasciato
dal PMIP (Presidio Multizonale Igiene e Profilassi) o dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale G. Caporale di Teramo, considerato “ente strumentale della
Regione Abruzzo” con DGR n.6377 del 25.6.1993).
Le aziende che rientrano in tali specifiche sono autorizzate a condizione
che:
• presentino alla Regione l’apposito modulo di richiesta dell’autorizzazione
provvisoria generale;
• effettuino delle analisi annuali alle emissioni, che dovranno essere
riportate su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate.
1.7 DGR N. 1154 DEL 10/03/1993 - AUTORIZZAZIONE GENERALE
PROVVISORIA PER IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO
Top
Ulteriore agevolazione è stata concessa
dalla Regione Abruzzo con la delibera n.1154/93 per gli impianti esistenti
che rientrano tra le attività considerate ad inquinamento atmosferico
ridotto (elenco di attività individuate nell’Allegato 2 al DPR del 25/7/91
per le quali le Regioni possono predisporre delle procedure semplificate
di domande di autorizzazione).
La Regione concede una tacita autorizzazione alle emissioni derivanti
dalle attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico a condizione
che:
• la ditta abbia presentato la domanda di autorizzazione nei termini di
legge (entro il 31/7/1989 – come impianto esistente ai sensi dell’art.12
DPR 203/88);
• tutte le emissioni siano convogliate e, se necessario abbattute con
idonei sistemi;
• venga effettuata una periodica manutenzione dei filtri dell’eventuale
sistema di abbattimento (la sostituzione dei filtri deve essere annotata
sul registro di carico-scarico dei rifiuti);
• non vengano superati i valori limite dettati dal DM 12/7/90;
• la ditta presenti la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione provvisoria
generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico utilizzando l’apposita
modulistica.
1.8 DGR 14.10.1998, N. 97/17: AUTORIZZAZIONE GENERALE
DEFINITIVA Top
La DGR n.5859/93 e la DGR n.1154/93
permisero di autorizzare in via provvisoria gli impianti esistenti ordinari
ed a ridotto inquinamento atmosferico che fossero in possesso di determinati
requisiti (vedere paragrafi 5 e 6).
Con la Delibera n.97/17 del 14/10/1998 la Regione intende concedere un’autorizzazione
definitiva per gli impianti esistenti, purché siano in possesso dei seguenti
requisiti:
• il rappresentante legale presenti
la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione definitiva inviando l’apposito
modulo adottato dalla Regione;
• una copia della domanda venga inviata anche al Sindaco, al PMIP ed alla
Provincia competenti per territorio;
• vengano effettuate delle analisi annuali alle emissioni da riportare
su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate; una
copia delle analisi annuali deve essere inviata alla Regione;
• i valori limite delle emissioni non vengano mai superati (linee guida
dettate dal DM 12/7/90) e venga effettuata una periodica manutenzione
degli eventuali impianti di abbattimento;
• venga inviato alla Regione il certificato di regolare conduzione degli
impianti (può essere rilasciato dal PMIP oppure dall’Istituto Zooprofilattico
di Teramo, come stabilito dalla DGR n.3677/93);
• siano state convogliate le emissioni diffuse e siano stati adottati
eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni.
Le imprese che presentano tale istanza
di autorizzazione sono autorizzate in via generale e definita decorsi
90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione
(permane il silenzio assenso da parte della Regione).
Le ditte hanno l’obbligo di comunicare alla Regione, alla Provincia, al
Comune e al PMIP competenti per territorio:
• l’eventuale variazione di ragione
sociale;
• la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati.
Si allega la documentazione necessaria
per richiedere l’autorizzazione generale definitiva (vedere parte quarta
Modulistica: n. 2, 3, 7).
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA
REGIONE ABRUZZO IN ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER I NUOVI IMPIANTI
1.9 DGR N.
5797 DEL 15.11.1994 - LIMITI DI EMISSIONE PER NUOVI IMPIANTI
Top
La Regione Abruzzo, con la delibera
n.5797 del 15.11.1994, decise di adottare come criterio di indirizzo riferito
ai nuovi impianti i valori di emissione elencati nel DM 12.7.1990 ridotti
del 30%.
1.10. “ DPR 203/88, ARTT. 6, 15 E 17 - RIORDINO
ED ORGANIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE
GENERALE DI CUI ALL’ ART. 5, COMMA 1, D.P.R. 25/07/1991”. (DELIBERA DI
CONSIGLIO REGIONALE N. 28/5 DEL 6.02.2001, IN BURA N. 35 SPECIALE AMBIENTE
DEL 14/03/01) Top
La Regione Abruzzo con Delibera
di Consiglio Regionale n. 28/5 del 6.02.2001, ha deciso di attivare la
procedura di rilascio di autorizzazioni generalizzate, ai sensi dell’art.
5 del DPR 25.07.1991, per le categorie degli impianti a ridotto inquinamento
atmosferico indicate dall’art. 4, commi 1 e 2, relativamente alle istanze
avanzate ai sensi degli artt. 6, 15 a) e b) e dell'art. 17, DPR 203/88.
Con tale provvedimento la Regione intende snellire l’iter burocratico:
l’azienda che possiede i requisiti elencati nella delibera e rispetta
quanto disposto, viene autorizzata automaticamente e tacitamente dal momento
della data di ricezione dell’istanza di autorizzazione.
Restano fermi naturalmente gli obblighi previsti dalla normativa generale
di avvio degli impianti, messa a regime e marcia controllata, nonché della
relativa comunicazione periodica ed annuale delle analisi.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovrà essere verificata la sussistenza
dei seguenti criteri tecnici:
- emissioni contenute almeno entro
i valori limite fissati dal DM 12 luglio 1990 ridotti del 30% (criterio
CRIA adottato dalla DGR 5797 del 15.11.94;
- in merito alle emissioni diffuse, quando tecnicamente non convogliabili,
si applicano le disposizioni contenute agli all. 6 e 7 del DM 12.07.90;
- le Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.) presenti nel Quadro Riassuntivo
delle Emissioni devono essere esplicitate e distinte per Classi di appartenenza
come disciplinate dal D.M. 12.07.90.
L’istanza di autorizzazione generalizzata
deve essere formulata secondo lo schema ALL. , contenente la documentazione
tecnica di cui all’ALL e trasmessa alla Giunta regionale - servizio Politica
energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico,
Rischio Ambientale e SINA - facente parte della Direzione Turismo, Ambiente,
Energia, copia della stessa deve essere contestualmente inviata al Sindaco,
all’A.R.T.A. ed alla Provincia competenti per territorio, e al Ministero
dell’Ambiente.
L’autorizzazione ottenuta in via generale viene rilasciata da parte del
competente servizio senza prevedere il ricorso a limiti temporali e può
essere revocata con ordinanza dirigenziale sulla base di eventuali rilievi
motivati del sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art.
7, comma 2 del DPR n. 203/88.
PARTE SECONDA
SCHEDA 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Richiesta
di autorizzazione
Per
gli impianti in funzione e autorizzati prima del 1° luglio 1988,
appartenenti alle categorie indicate nell'Allegato 1, DPCM 21.07.89,
si prevede l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai
sensi degli artt. 12 o 17, per continuare le emissioni in via provvisoria
|
Entro
il 31.07.1989
|
Arresto
fino a 2 anni o Ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
con
obbligo di presentare il relativo progetto di adeguamento, rispettando
i modi indicati nella domanda di autorizzazione
|
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni
|
Tutti
gli altri impianti non inclusi nell'elenco di cui sopra,
debbono presentare domanda di autorizzazione
|
Entro
il 31.07.1990
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
e,
ove, necessario, il relativo progetto di adeguamento, cioè, qualora
superino i limiti di emissione di cui al DM 12.07.1990, rispettando
i modi indicati nella domanda di autorizzazione
Artt.12 e 25, comma 1,
DPR 203/88; artt. 23 e 24, DPCM 21.07.1989
|
Entro
il 31.07.1991
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni
|
SCHEDA 1.1. - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Esercizio di un impianto esistente
Gli
impianti esistenti devono rispettare i valori limite fissati dal
DM 12/07/1990.
DM
12/07/1990
Delibera
Regione Abruzzo n.16/7 del 21.03.91
|
|
Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Se il superamento
dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori
limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena dell’arresto
sino a 1 anno
|
Esercizio di un impianto esistente senza autorizzazione
La
ditta titolare dell’impianto esistente deve cessare l’esercizio
dell’attività produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa,
revocata, rifiutata ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.
Artt.
10, 13 e 25, comma 5, DPR 203/88
|
Con
la notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura
dell’impianto e rifiuto al rilascio della autorizzazione
|
|
Tempi
di adeguamento
Gli
impianti esistenti hanno l’obbligo di adeguarsi:
|
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Nel caso in cui il
superamento dei valori limite di emissione, determini il superamento
dei valori limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena
dell’arresto fino a 1 anno
|
ai
valori di emissione di cui all’Allegato 1 e dal DM 12/07/90 in base
alle loro diverse tipologie, al combustibile utilizzato e alle diverse
specie di inquinanti prodotti:
|
entro
il 31/05/1995
|
per
le sostanze di cui all’Allegato 1, punti 1.1 e 12 ( es. sostanze
cancerogene)
|
entro
il 31/12/1991
|
per
le sostanze sotto la forma di gas, vapori o polveri, che superano
di tre o più volte i valori minimi di emissione, di cui all’Allegato
1, punti 2,3,4:
|
entro
il 31/12/1992
|
emissioni
che superano di due o più volte i valori minimi di emissione:
|
entro
il 31/05/1996
|
emissioni
che superano i valori di emissione minimi:
Art. 27, DPCM 21.07.1989 e art.5, DM 12.07.1990 e art.25, DPR 203/88
|
entro
il 31/12/1997
|
SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1988
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Richiesta di autorizzazione preventiva
Per
l’inizio di costruzione o installazione di un nuovo impianto la
ditta è obbligata a presentare:
1)domanda di autorizzazione
alla Regione corredata da progetto indicante il ciclo produttivo,
le tecnologie adottate a prevenire l’inquinamento, la quantità e
qualità delle emissioni, il termine per la messa a regime degli
impianti ; con allegati: scheda informativa generale, planimetrie,
elaborazione tecnica e quadro riassuntivo delle emissioni. Nel quadro
riassuntivo devono essere indicate le sostanze inquinanti con le
relative concentrazioni ottenute per: comparazione con impianti
aventi lo stesso ciclo produttivo e grandezza; ovvero attraverso
veri e propri calcoli matematici;
2)
copia di tale domanda, comprensiva del progetto e degli
allegati, deve essere inviata al Sindaco del Comune in cui sarà
costruito l’impianto ad integrazione della domanda di concessione
edilizia;
3)copia
della semplice domanda,
priva di progetto e di allegati, al Ministero dell’Ambiente.
Artt.6
e 24, DPR 203/88
Vedi parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un
nuovo impianto
|
Arresto
da 2 mesi a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
SCHEDA 2.1. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Esercizio nuovo impianto
I nuovi impianti devono rispettare i valori limite di emissione
stabiliti direttamente dalla Regione nella delibera di autorizzazione.
Per
i nuovi impianti
la Regione Abruzzo impone i valori limite delle sostanze inquinanti
di cui al DM 12/07/1990 ridotti del 30%, a causa della mancata determinazione
delle linee guida dalla normativa nazionale.
DM
12.07.1990
Delibera
Regione Abruzzo n. 5797 del 15.11.1994
|
|
Arresto
sino a 1 anno e ammenda sino a L. 2 milioni.
Si
applica sempre la pena dell'arresto sino a 1 anno, se il superamento
dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori
limite di qualità dell'aria
|
Esercizio di un nuovo impianto senza autorizzazione
La
ditta titolare dell’impianto deve cessare l’esercizio dell’attività
produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa, revocata o non
rinnovata, ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto.
Artt.
10, 13 e 25, comma 5, DPR203/88
|
Con
la notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura
dell’impianto o di rinnovo non concesso della delibera autorizzativa
|
Arresto
da 2 mesi a 2 anni e ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
SCHEDA 2.2. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Messa
in esercizio
L’impresa
15 giorni prima dalla data stabilita per l’avviamento degli impianti,
ha l'obbligo di comunicare tale data alla Regione e al Comune
o Comuni interessati.
La
Regione trasmette immediatamente agli organi di controllo competenti.
|
15
giorni prima dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni
|
Marcia
controllata
Entro
15 giorni a partire dalla data stabilita per la messa a regime degli
impianti, scatta un periodo di 10 giorni cd. di marcia
controllata durante il quale l'impresa è obbligata ad effettuare
almeno due analisi delle emissioni secondo le metodologie e le prescrizioni
sancite nella delibera di autorizzazione.
|
Entro
15 giorni dalla data stabilita per la messa a regime
|
Arresto
fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni
|
La
ditta ha l’obbligo di inviare alla Regione e al Sindaco del Comune
gli originali dei risultati firmati e timbrati dal tecnico che li
ha compiuti, afferenti il periodo prescritto.
Art. 8, comma 2 e art. 24, comma 3, DPR 203/88
Nell’ipotesi in cui dai risultati delle analisi emerga il superamento
dei limiti imposti dall’autorizzazione, la Regione procede alla
prescrizione delle misure necessarie da adottare entro un termine
prestabilito.
|
Immediata
comunicazione
|
Arresto fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni
|
In
caso di inosservanza delle prescrizioni la Regione può procedere
al meccanismo della diffida, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione.
Art. 25, comma 2, DPR 203/88
|
Entro
i termini stabiliti dalla delibera di autorizzazione
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni.
|
SCHEDA 2.3. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Adempimenti prescritti nella delibera di autorizzazione:
1)obbligo di frequenza dei controlli
La
ditta titolare di un nuovo impianto deve adempiere al c.d. obbligo
di frequenza dei controlli analitici prescritti nella delibera di
autorizzazione, effettuandoli secondo le metodologie e le scadenze
temporali espressamente indicate.
2)obbligo di regolare tenuta del registro delle emissioni.
Il
soggetto all’uopo indicato, deve trascrivere sul registro delle
emissioni tutti i risultati delle analisi svolte, a partire dalla
marcia controllata effettuata durante la messa a regime dell’impianto.
Il
registro deve essere vidimato e bollato per ogni pagina dall’organo
competente.
3)obbligo di rispettare i limiti indicati
nel quadro riassuntivo delle emissioni che costituisce
parte integrante della delibera autorizzativa.
Art. 25, comma 2, DPR 203/88
|
|
|
Autorizzazioni provvisorie rilasciate dalla regione ai nuovi impianti:
obbligo di domanda di rinnovo.
La
ditta deve presentare alla Regione, entro 3 mesi prima dalla data
di scadenza della delibera, la richiesta di rinnovo della stessa
per proseguire l’esercizio dell’impianto. Qualora, alla scadenza
non segua l’atto richiesto, la ditta può continuare a svolgere legittimamente
la propria attività nel silenzio della Pubblica Amministrazione.
Diversamente, la domanda presentata fuori termine, cioè, oltre i
3 mesi ovvero oltre la data di scadenza della prima autorizzazione,
comporta che l’impresa svolge ex lege la sua attività, fino a quando
non interverrà la delibera di rinnovo.
|
3
mesi prima dalla data di scadenza della autorizzazione o, comunque,
entro la data indicata nella delibera stessa
|
|
SCHEDA 3. ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO
SIGNIFICATIVO Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Comunicazione preventiva delle condizioni di poca significatività
delle emissioni.
Le
ditte titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 1, DPR
25.07.1991 non sono obbligate a munirsi di alcuna autorizzazione,
(secondo gli artt. 6, 12, 15 o 17, DPR 203/88) avendo invece
la facoltà di comunicare preventivamente le condizioni di poca significatività;
tuttavia,
sono sempre obbligate a rispettare i valori di emissione di cui
al DPR 203/88, diversamente incorrendo nella sanzione prevista per
ogni fattispecie.
Art.2, comma 2 e All. 1,DPR 25.07.1991; artt. 25 e 26, DPCM 21.07.1989
Vedere parte quarta Modulistica: n.5
|
La
legge non pone un termine specifico perentorio.
Prima
dell’inizio dell’attività, è interesse stesso della ditta avvertire
la regione e gli enti competenti delle condizioni di poca significatività
|
La
comunicazione non è obbligatoria ma facoltativa.
Non
è prevista alcuna sanzione per la mancata comunicazione
|
SCHEDA 4. ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Le
ditte titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 2, DPR
25.07.1999 ricadono nel regime autorizzatorio del DPR 203/88,
con relativo obbligo di chiedere l’autorizzazione ai sensi
degli artt. 6 e 15.
Artt.
4, 5 e All. 2, DPR 25.07.1991 e
Art.
19, DPCM 21.07.1989
Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-6
La
Regione Abruzzo ha predisposto una procedura di autorizzazione
generalizzata per impianti a ridotto inquinamento
Delibera
di Giunta Regionale n. 1591/c del 7.12.2000, approvata dal
Consiglio Regionale in data 6.02.2001.
Vedere parte quarta Modulistica: n. 8
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un
nuovo impianto
|
Arresto
fino a 6 mesi o ammenda fino a L. 2 milioni
|
SCHEDA 5. MODIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO.
DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
Top
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
I
nuovi impianti,
autorizzati, ex art. 6, gli impianti esistenti ordinari,
ex art. 12 e gli impianti esistenti a ridotto inquinamento, sono
sottoposti ad autorizzazione preventiva nelle ipotesi di :
|
|
|
1)
modifica sostanziale dell’impianto
che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni
inquinanti.
Sono
considerate tali le modifiche strutturali del ciclo produttivo inerenti
il singolo impianto e qualsiasi cambiamento o modifica che comporti
un aumento significativo delle emissioni già prodotte. Si ha sempre
variazione qualitativa nel caso di passaggio, nell’ambito di ciascuna
tabella, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a sostanze
appartenenti a classi più tossiche. Diversamente, non si verifica
variazione qualitativa nel caso di passaggio a sostanze appartenenti
alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell’ambito di
ciascuna tabella
Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4
|
Autorizzazione
preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto
|
Arresto
sino 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni
|
2)
trasferimento dell’impianto in altra località.
Inteso
per trasferimento fisico dello stabilimento o del singolo impianto
in un'altra località, oppure al di fuori del perimetro industriale
originario.
Art. 15, lett. a) e b), e art. 25, comma 6, DPR 203/88
Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto
|
Arresto
sino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
SCHEDA 6 – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI
E NUOVI IMPIANTI Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Modificazione dell’impianto secondo le migliori tecnologie disponibili.
Le
prescrizioni imposte con delibera possono essere modificate in seguito
all’evoluzione della migliore tecnologia possibile, nonché all’evoluzione
della situazione ambientale. Si intende che l’autorità competente
non possa imporre al titolare dell’impianto nuove tecnologie in
grado di ridurre ulteriormente il livello di inquinamento, qualora
risultino eccessivamente costose per la categoria cui l’impresa
appartiene.
Artt.
11 e 14, comma 1, DPR 203/88
|
|
|
Obbligo
di evitare il peggioramento delle emissioni.
In
presenza di autorizzazione provvisoria vige l’obbligo di adottare
tutte le misure necessarie per evitare il peggioramento, anche temporaneo
delle emissioni sino al rilascio dell’autorizzazione definitiva.
Art. 25, comma 7 e art. 13, comma 5, DPR 203/88
|
Sino
al rilascio della autorizzazione definitiva
|
Arresto
fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni
|
Combustibili.
Obbligo
dei titolari degli impianti di non utilizzare combustibili non conformi
alle prescrizioni.
Art. 16 e 26 , DPR 203/88
|
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
|
Utilizzo
di combustibile.
Obbligo
da parte dei titolari degli impianti di combustione di non utilizzare
gasolio con contenuto in zolfo difforme dalle previsioni del D.Lgs
97/92.
Art.
3, D.Lgs 27.01.1992, n. 97, Tenore di zolfo di taluni combustibili
liquidi.
|
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda da L. 1 milione a L. 5 milioni
|
Ozono.
Obbligo
del rispetto le norme che regolamentano le sostanze lesive dell'ozono
stratosferico.
Art. 3, comma 7, L. 28.12.1993, n. 549
|
|
Arresto
fino a 2 anni o ammenda fino al triplo del valore delle sostanze
utilizzate a fini produttivi, o importate o commercializzate e,
nei casi più gravi, la revoca della licenza dell’attività costituente
l’illecito.
|
SCHEDA 7. IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE
ALLE 30.000 KCAL/H Top
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Richiesta preventiva di autorizzazione.
Obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco,
la domanda relativa alla installazione, alla trasformazione e all’ampliamento
di un impianto termico con potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h.
Art.
9, commi 1 e 3, L.13.07.1966 n. 615
|
Autorizzazione preventiva e propedeutica alla installazione, trasformazione,
ampliamento dell’impianto
|
Ammenda
da L. 300.000 a L. 3 milioni
|
Denuncia
preventiva di installazione.
Obbligo
di effettuare la denuncia al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, 15 giorni prima della data di installazione, trasformazione,
ampliamento dell’impianto termico.
Art. 10, comma 5, L. 615/1966
|
15
giorni prima dalla installazione, trasformazione e ampliamento dell’impianto
|
Ammenda
da L 30.000 a L. 150.000
|
Collaudo.
Prima
della messa in funzione dell’impianto deve essere effettuato il
collaudo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.
Art. 10, comma 5, L. 615/1966
|
Prima
della sua attivazione
|
Ammenda
da L. 150.000 a L. 450.0000
|
Impiego
combustibili.
Obbligo
di non impiegare per il funzionamento degli impianti termici, combustibili
vietati o difformi dalle prescrizioni autorizzatorie.
Obbligo
del commerciante di non fornire combustibili irregolari agli impianti
termici industriali e di precisare le caratteristiche merceologiche
del combustibile venduto, (con apposito documento o nella fattura).
Art.
14, commi 1e 3, L. 615/66
|
|
Ammenda
da L. 90.000 a L. 900.000
Dell’impiego di combustibile irregolare risponde soltanto il fornitore,
con pena doppia, se è illegale il combustibile da lui venduto; ne
risponde invece l’utente se egli ricorre a modalità d’uso non consentite
dalla legge.
|
SCHEDA 7.1- IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE
ALLE 200.000 KCAL/ H
NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE
Top
NORMA
– ADEMPIMENTO
|
SCADENZA
|
SANZIONE
|
Emissione da impianti termici.
Obbligo
nella conduzione degli impianti termici di assicurare una combustione
quanto più perfetta .
Obbligo
di non emettere fumi aventi contenuti inquinanti superiori ai limiti
consentiti.
Art. 15, comma 3, L. 615/66
|
|
Ammenda
da L. 5.000 a L. 50.000
|
Impianti
termici con potenzialità superiore a 200.0000 Kcal/h.
Il
personale addetto alla conduzione di impianto termico con potenzialità
superiore a 200.0000 Kcal/h deve essere provvisto del relativo patentino
di abilitazione.
Art.
18, L. 615/66
|
|
Ammenda
da L. 30.000 a L. 90.000
|
SCHEDA 8. CENTRALI TERMOELETTRICHE E RAFFINERIE DI
OLI MINERALI Top
La disciplina prevista per i nuovi impianti industriali non si applica
alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali in esercizio
o in costruzione, per le quali le rispettive autorizzazioni sono rilasciate
dal Ministero dell’industria, dopo aver ottenuto il parere favorevole
del Ministro della Sanità e dell’Ambiente, sentita la regione interessata.
Dopo l’approvazione del Piano Energetico Nazionale, alle centrali termoelettriche
di nuova installazione saranno applicate le procedute definite dal piano
suddetto.
Tali impianti vengono assoggettati alle stesse prescrizioni legislative
degli altri impianti, sulla base delle proposte fatte eventualmente da
Ministro della Sanità.
Sono centrali termoelettriche: tutti
gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione
dell’energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione; mentre le raffinerie
di olii minerali tutti gli impianti di trasformazione e/o deposito degli
olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni
e autorizzazioni ai sensi del regio decreto – legge 2 novembre 1933, n.
1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive disposizioni
attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio
1991, n. 9
Artt. 6 e 17, DPR 203/88; Art. 1,
DPR 21.07.1991
3. PARTE TERZA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER
I NUOVI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.
3.1 ITER BUROCRATICO
- PROCEDURA ORDINARIA Top
La ditta interessata ad ottenere il provvedimento autorizzatorio,
per la realizzazione di un nuovo impianto, deve seguire tale procedura:
-
la domanda di autorizzazione
deve essere inviata alla Regione, corredata dal progetto nel quale
siano indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire
l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e il termine
di messa a regime degli impianti. (vedere parte quarta Modulistica:
1, 2, 3 e 4).
-
Una copia della richiesta di
autorizzazione completa di tutta la documentazione tecnica, insieme
alla domanda di concessione edilizia, deve essere trasmessa al Sindaco
del Comune di appartenenza;
-
Al Ministero dell’Ambiente deve
essere inviata soltanto la copia della domanda, senza gli allegati
e la documentazione tecnica;
-
Il Sindaco, visionata la documentazione,
rilascia alla Regione il suo parere favorevole per la realizzazione
dell’impianto;
-
La Regione notifica la delibera
di autorizzazione direttamente all’azienda interessata. Nel provvedimento
autorizzativo viene stabilita la qualità e la quantità delle emissioni
con i relativi limiti di concentrazione che le sostanze inquinanti
non dovranno superare; viene specificata, inoltre, la periodicità
e la tipologia dei controlli analitici necessari.
-
Secondo quanto disposto nella
delibera autorizzativa ricevuta, l’impresa comunica alla Regione,
al Sindaco e a tutti gli enti elencati nella delibera stessa, la messa
in esercizio degli impianti (almeno 15 giorni prima).
-
Nel momento in cui ha inizio
la messa a regime dell’impianto, l’azienda effettua la cosiddetta
marcia controllata (esecuzione di almeno due controlli analitici nell’arco
di dieci giorni).
-
Entro 15 giorni dalla data fissata
per la messa a regime, l’impresa invia i risultati dei controlli analitici
effettuati durante la marcia controllata agli enti competenti elencati
nella propria delibera di autorizzazione.
-
Tutti i risultati delle analisi
(della marcia controllata e dei successivi controlli periodici) dovranno
essere annotati su un registro delle emissioni, regolarmente vidimato;
-
La Regione, entro 120 giorni
dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verifica
il rispetto dei valori limiti. In caso di superamento dei valori limite,
prescrive delle misure di adeguamento.
3.2 RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO
Top
ATMOSFERICO AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88 – SCHEDA N.4
L’iter burocratico è identico a
quello per la procedura ordinaria
Le due procedure si differenziano esclusivamente nella stesura della relazione
tecnica e nel numero di elaborati grafici da presentare.
(Vedere parte quarta Modulistica: 1,2,3 e 6).
Si ricorda che per gli impianti
a ridotto inquinamento atmosferico ricadenti nel territorio della Regione
Abruzzo, esiste la possibilità di avvalersi della procedura di autorizzazione
generalizzata prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1591/c del
7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 (si veda
par. 1.10 e parte quarta Modulistica: 8).
4. PARTE QUARTA
4.1
DPR 24 MAGGIO 1988 N. 203. DISCIPLINA SANZIONATORIA E IL PROCEDIMENTO
DI OBLAZIONE Top
Il DPR 203/88 configura una pluralità di reati esclusivamente di natura
contravvenzionale, punibili con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
ai sensi dell’art. 162 bis del codice penale e relativa possibilità per
il contravventore di pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero
del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo
dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese per il procedimento
(oblazione speciale) .
Il pagamento di tali somme estingue il reato.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
Tuttavia l’oblazione non è ammessa nei casi di recidiva aggravata (art.
99, 3° comma, cod. pen.), di abitualità nelle contravvenzioni (art.104,
cod. pen.), di professionalità del reato (art.105, cod. pen.), né quando
permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte
del contravventore. In ogni altro caso, il giudice può respingere la domanda
di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.
Il DPR 203/88 prevede per le fattispecie più gravi, costituite dagli artt.
24,1° comma, e 25, 5° comma, la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda;
e, per quelle contenute dagli artt. 24, 4° comma e 25, 2° e 3° comma,
la pena dell’arresto, qualora il superamento dei valori limite di emissione
determini il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. In tali
casi, deriva l'impossibilità per contravventore di avvalersi dell’oblazione
speciale e dell'estinzione del reato.
Infine, il DPR 203/88 prevede una pluralità di violazioni punite con sanzione
amministrativa, in via autonoma o in congiunzione con le sanzioni penali.
La competenza a decidere sugli illeciti in oggetto è del Pretore.
4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO Top
L.
13.07.1966 n. 615, “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”,
G.U. 13.08.1966, n. 201
D.P.R.
24.05.1988, n.203, “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”,
G. U. 16.06.1988, n. 53
D.P.C.M.
21 luglio 1989, “Atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art.
9 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per l'attuazione l'interpretazione
del DPR 203/88, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali”, G. U. 24.07.1989, n. 171
D.P.R.
25 luglio 1991, “Modifiche dell'atto di indirizzo e di coordinamento in
materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 21 luglio 1989”, G. U. 27.07.1991, n. 175
D.
M. 12 luglio 1990, “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti
degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”,
G. U. 30.07.1990, n. 176
D.Lgs
27.01.1992, n. 97, “Tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi”, G.
U. 15.02.1992, n. 38
L.
28.12.1993 n. 549 “Violazione delle norme che regolamentano le sostanze
lesive per l'ozono stratosferico”, G. U. 30.12.1993, n. 305
D.L.
30.06.1989, n. 245, art. 6, convertito in L. 4.08.1989, n. 288, proroga
di 30gg. del termine di presentazione della domanda per gli impianti esistenti,
D.
M. 12. 07.1994, “Modificazioni al D.M. 12 luglio 1990”, G.U. 22.07.1994,
n. 170
L.16.06.1997,
“Modifiche alla legge 549/93 recante misure a tutela dell'ozono atmosferico
e dell'ambiente”, G.U. 24.06.1997, n. 145
L.
8.06.1990 n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, G.U. 12.06.1990,
S.O. n. 135
L.
8.07.1986 n. 349, “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in
materia di danno ambientale”, G.U. 15.07.1989, n. 162
D.L.
4.12.1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21.01.1994 n. 61,
in ordine ai compiti di controllo
L.15
marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”, S. O. n. 56/L, G.U. 17.03.1997,
n.63
4.3 LEGGI E DELIBERE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO Top
L.R. 28.12.1983, n. 78. “Norme per
la istituzione e funzionamento del Comitato Regionale contro l’Inquinamento
Atmosferico e Acustico per la Regione Abruzzo”, B.U.R.A. 28.12.1983, n.19,
Straordinario
L.R. 27.08.1987, n. 46. “Modiche
della L.R.78/83 recante Norme per il funzionamento e per la istituzione
del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico”,
B.U.R.A. 15.09.1987, n. 26
Delibera del Consiglio Regionale
21.03.1991, n. 16/7 – “Indicazione dei valori limite di emissione relativamente
ad impianti industriali esistenti ai sensi dell’art.12, D.P.R. 203/88
presenti nel territorio regionale di riferimento alle autorizzazioni D.M.
12.07.1990 - D.P.R. 24.05.1988”, B.U.R.A. 23.05.1991, n. 14
Deliberazione Giunta Regionale 10.03.1993,
n.1154 – “Autorizzazione generale provvisoria per Attività a ridotto inquinamento
atmosferico”, B.U.R.A. 6.07.1993, n.8, Speciale
Delibera Giunta Regionale 15.11.1994,
n. 5797 – “Revoca e sostituzione deliberazione Giunta Regionale n. 4032
del 29.06.1989: Indicazione dei valori limite di emissione di impianti
industriali”, B.U.R.A. 17.01.1995, n.1
Delibere Giunta Regionale 30.10.1993,
n. 5859, e di Consiglio Regionale 21.12.1993, n. 87/20, (Allegati n. 1
e 2) – “Individuazione dei criteri per l’autorizzazione generale provvisoria
e approvazione dei criteri regionali per procedure tecniche e amministrative
per gli impianti di cui all’art. 12, D P R 203/88 e D M 12.07.1990”, B.
U. R .A. 17.02.1994, n. 6
Delibera Giunta Regionale 25.06.1993,
n. 3677 – “Modalità per la effettuazione dei controlli di cui al D.P.R.
203/88”, B.U.R.A. 4.05.1994, n. 17
Delibera Giunta Regionale 7.09.1995,
n. 4270 – “Certificazione attestante la regolare conduzione degli impianti
– Approvazione schema tipo”, B.U.R.A. 17.10.1995, n. 23
Delibera Consiglio Regionale del
14.10.1998, n°. 97/17 - “Autorizzazione definitiva di carattere generale
per le emissioni provenienti da impianti– esistenti - Artt. 12 e 13 DPR
203/88; DPCM 21.07.1989, punti 9) 16) e 18) – DM 12.07.1990”, B.U.R.A.
27.11.1998, n. 30
Delibera Giunta Regionale 12 dicembre
1991 n. 8853.
Individuazione dei criteri regionali per le procedure tecniche e amministrative
riferite ai nuovi impianti industriali ai sensi degli artt. 6 e 15 del
D .P .R. 203/88
Delibera di Giunta Regionale n.
1591/c del 7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001
e non ancora pubblicata - Riordino ed organizzazione delle procedure autorizzatorie
e delle autorizzazioni di carattere generale di cui all’art.5, comma 1,
D.P.R. 25/07/1991.
4.4 DPR 203/88:
GIURISPRUDENZA Top
CONCETTO AMPIO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
Il DPR 203/88 assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico, con
la conseguenza che sono sottoposti alla normativa indicata tutte le attività
degli impianti destinati ala produzione, al commercio, all’artigianato,
ai servizi, da cui derivi anche uno soltanto degli effetti contemplati:
alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione
delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi
da parte di terzi; per aversi inquinamento atmosferico pertanto non è
necessario il pericolo di danno alla salute dell’uomo, per la presenza
di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l’alterazione
dell’atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente
sull’uso di essi.
Cass. Penale, Sez. III, 3.03.1992, n.221
IMPIANTI ESISTENTI, MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
In materia di inquinamento dell’aria, il reato di cui all’art. 25,
comma 1, DPR 203/88, consistente nella mancata presentazione della domanda
di autorizzazione nel termine prescritto, continua a sussistere anche
dopo la scadenza del termine stesso, perché l’esercizio degli impianti
esistenti richiede sempre un controllo preventivo della Regione, nella
forma di una autorizzazione espressa specifica, provvisoria o definitiva.
Cass. Penale, Sez. III,9.06.1994, n.1862
IMPIANTI ESISTENTI: AUTORIZZAZIONE
GENERALE ESPRESSA E SPECIFICA
In materia di tutela qualità dell’aria, il DPR 203/88 prescrive per
gli impianti esistenti un triplice obbligo: presentazione della domanda
di autorizzazione; osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle
imposte dall’autorità competente; realizzare il progetto di adeguamento
nei modi e nei tempi indicati nella domanda di autorizzazione. Non può,
perciò, valere come domanda, una istanza non sottoscritta o incompleta
o generica, in quanto l’art.12, del predetto decreto prescrive che la
domanda sia specifica e finalizzata ad un reale adeguamento dei valori
di emissione.
Cass. Penale, Sez. III,30.03.1995, n.378
NUOVI IMPIANTI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
( ARTT. 6 E 24, DPR 203/88)
La contravvenzione di cui all’art.24, comma 1, è un reato la cui permanenza
dura fino al rilascio della prevista autorizzazione.
Cass. penale, Sez. III ,29.11.1994, n.2031
Il DPR 203/88 sottopone a controllo preventivo, nella forma dell’autorizzazione
generale espressa e specifica, “l’inizio della costruzione” di un nuovo
impianto e distingue tale momento da quello “dell’attivazione dell’esercizio”
egualmente soggetto a controllo regionale.
Cass. Penale, Sez. III, 15.06.1994, n.1563
Il reato previsto dall’art. 24, comma 1, DPR 203/88 (costruzione di un
nuovo impianto senza autorizzazione), può concorrere con quello previsto
dal comma 2, del medesimo articolo, (attivazione di un nuovo impianto
senza comunicazione all’autorità competente).
Pret. Reggio Emilia, 15.05.1992
ART. 674 C.P. E DPR 203/88
La normativa introdotta con il DPR 203/88non ha abrogato la contravvenzione
prevista dall’art. 674 del codice penale, né espressamente e né implicitamente
e neppure ne condiziona l’operatività in considerazione della diversità
dell’oggetto, dell’ambito di riferimento e delle finalità.
Cass. Penale, Sez. III, 7.04.1994, n.905
4.5 I NUOVI
ORIENTAMENTI COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
Top
Tra gli aspetti principali della
nuova politica ambientale europea assume rilevanza primaria l’emanazione
degli interventi finalizzati al raggiungimento di un elevato livello di
protezione ambientale, considerato, cioè, globalmente, nel suo complesso.
In tale ottica, la Direttiva 96/61/CE recentemente attuata con il D.Lgs.
372/99 ed entrato in vigore il 10/11/1999, (con riferimento esclusivo
agli impianti esistenti)7, prevede una diversa ed unica procedura finalizzata
al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
L'autorizzazione in esame dovrà, pertanto, sostituire i singoli provvedimenti
autorizzatori emanati per le corrispondenti normative settoriali in tema
di tutela dell'ambiente (aria, acqua, rifiuti, ecc.), disponendo l’insieme
degli strumenti ritenuti necessari per garantire un livello elevato di
protezione dell’ambiente8.
Il D.Lgs. 372/99 indica il 30 giugno 2002 come termine per l’emanazione
dei provvedimenti di attuazione che renderanno attuali le prescrizioni,
le sanzioni e le relative scadenze al riguardo.
5. PARTE QUINTA
MODULISTICA
Top
La numerazione della modulistica
allegata prescinde da qualunque riferimento normativo ed è indicata pertanto
solo per l'individuazione delle pagine.
Modulo n.1
Schema di domanda 32
Modulo n.2
Scheda informativa generale 33
Modulo n.3
Quadro riassuntivo delle emissioni 34
Modulo n.4
Elaborati tecnici 35
Modulo n.5
Comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
38
Modulo n.6
Impianti a ridotto inquinamento atmosferico 39
Modulo n.7
Domanda di autorizzazione definitiva 42
Modulo n.8
Domanda di autorizzazione generalizzata per impianti a ridotto inquinamento
(DGR N. 1591/C del 7/12/00 ) 45
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