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      PREMESSA 
       
        PARTE PRIMA 
       
        1.1 Impianti soggetti alla disciplina autorizzatoria del 
        DPR 203/88 
      1.2 Impianti non soggetti 
        alla disciplina del DPR 203/88 
      1.3 Emissioni diffuse 
      La disciplina autorizzatoria e 
        sanzionatoria prevista dal DPR203/88 si distingue tra impianti esistenti 
        e nuovi impianti 
      1.4 Impianti esistenti 
        e limiti di emissione 
      1.5 Nuovi impianti e 
        limiti di emissione 
      Provvedimenti adottati dalla regione 
        Abruzzo in attuazione del DPR 203/88 per gli impianti esistenti 
      1.6 DGR N.5859 del 30/10/1993 
        - Autorizzazione generale provvisoria 
      1.7 DGR N.1154 del 10/03/1993 
        – Autorizzazione generale provvisoria per impianti a ridotto inquinamento 
      1.8 DGR N.97/17 del 14/10/1998 
        – Autorizzazione generale definitiva 
      Provvedimenti adottati dalla regione 
        Abruzzo in attuazione del DPR n.203/88 per i nuovi impianti  
      1.9 DGR N.5797 del 15/11/1994 
        – Limiti di emissione per nuovi impianti 
      1.10 “DPR 203/88, artt. 
        6, 15 e 17 – Riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni 
        e Autorizzazione di carattere generale di cui al DPR 25/07/91, art. 5, 
        comma 1”. (Delibera del Consiglio Regionale n. 28/5 del 6.02.2001, in 
        BURA N. 35 Speciale Ambiente, del 14/03/01) 
        
      PARTE SECONDA 
       
        SCHEDA 1. IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI 
      SCHEDA 1.1 IMPIANTI 
        INDUSTRIALI ESISTENTI 
      SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI, 
        ATTIVATI ALL’1.07.1989 
      SCHEDA 2.1 NUOVI IMPIANTI, 
        ATTIVATI ALL’1.07.1989 
      SCHEDA 2.2 NUOVI IMPIANTI, 
        ATTIVATI ALL’1.07.1989 
      SCHEDA 2.3 NUOVI IMPIANTI, 
        ATTIVATI ALL’1.07.1989 17 
      SCHEDA 3 ATTIVITA’ AD 
        INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO 
      SCHEDA 4 ATTIVITA’ A 
        RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
      SCHEDA 5 MODIFICAZIONI 
        E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO 
      SCHEDA 6 DISPOSIZIONI 
        COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI 
      SCHEDA 7 IMPIANTI TERMICI 
        CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h 
      SCHEDA 7.1 IMPIANTI 
        TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE ALLE 30.000 Kcal/h 
      SCHEDA 8 CENTRALI TERMOELETTRICHE 
        E RAFFINERIE DI OLI MINERALI 
        
      PARTE TERZA 
       
        REGIONE ABRUZZO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI 
        AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88. 
       
        3.1 Iter burocratico per impianti ordinari 
      3.2 Iter burocratico 
        per impianti a ridotto inquinamento atmosferico 
       
        PARTE QUARTA 
       
        4.1 DPR 203/88: DISCIPLINA SANZIONATORIA E PROCEDIMENTO 
        DI OBLAZIONE 
      4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE 
        IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
      4.3 LEGGI E DELIBERE 
        REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
      4.4 D.P.R. 203/88: GIURISPRUDENZA 
      4.5 I NUOVI ORIENTAMENTI 
        COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
       
        PARTE QUINTA 
       
        Modulistica 
      Modulo 
        1 
      Modulo 
        2 
      Modulo 
        3 
      Modulo 
        4 
      Modulo 
        5 
      Modulo 
        6 
      Modulo 
        7 
      Allegati: 
      DGR 
        N.1154 del 10/03/1993 - Autorizzazione generale provvisoria 
      DGR 
        N. 2185 del 21/08/1998 – Autorizzazione generale definitiva 
      DGR 
        N. 1591/c del 7.12.2000 – Autorizzazione generale per impianti a ridotto 
        inquinamento 
        
        
      PARTE PRIMA 
      1.1 IMPIANTI 
        SOGGETTI ALLA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA DEL D.P.R. 203/88     
         Top 
      Il DPR n.203/88 si applica a tutti 
        gli impianti industriali di produzione di beni o servizi, compresi gli 
        impianti di imprese artigiane di cui alla Legge n.443/85, nonché agli 
        impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti 
        convogliate o tecnicamente convogliabili. 
        Ai sensi del DPR n.203/88 fine dell’applicazione della legge, lo stabilimento 
        può essere costituito da più impianti e il singolo impianto è l’insieme 
        delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. 
        Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione 
        derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al 
        ciclo produttivo. 
        La realizzazione e l’attivazione di qualsiasi impianto che possa dar luogo 
        ad emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata dall’ente 
        preposto, ad eccezione di categorie espressamente individuate. 
      1.2 IMPIANTI 
        NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL DPR 203/88      
        Top 
      Ai sensi del DPCM 21 luglio 1989, 
        punto 1, la realizzazione e la conduzione dei seguenti impianti non necessita 
        di alcuna autorizzazione per le emissioni in atmosfera: 
        • gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale; 
        • gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente 
        a riscaldamento dei locali; 
        • gli impianti di climatizzazione; 
        • gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento 
        di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, 
        a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da 
        pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione; 
        • gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione; 
        • gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, 
        fotovoltaici e solari; 
        • gli impianti di emergenza e di sicurezza; 
        • i laboratori di analisi e ricerca. 
      1.3 EMISSIONI 
        DIFFUSE      Top 
      Una disciplina particolare si rileva 
        per le cosiddette “emissioni diffuse” derivanti dalle fasi di manipolazione, 
        produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio delle sostanze polverulenti. 
        Fermo restando il principio che tutte le emissioni devono essere convogliate, 
        nel caso in cui il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni 
        diffuse dovevano essere conformate alle linee guida dettate dagli Allegati 
        6 e 7: 
      - entro il 31.12.1991, le sostanze 
        elencate nell’Allegato 1punto 1 tabella A1 e A2; 
        - entro il 31.12.1997, le sostanze elencate nell’Allegato 1 punto 2 tabella 
        B classi I e II 
        punto 3 tabella C classe I e punto 4 tabella D classe. 
      Tutte le altre sostanze dovevano 
        essere adeguate entro il 31/12/97 alle linee guida specifiche adottate 
        con un decreto del Ministero dell’Ambiente.  
        Il suddetto decreto, che doveva essere emanato entro il 30/10/1990, non 
        è stato mai adottato. 
          
      LA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA 
        E SANZIONATORIA PREVISTA DAL DPR 203/88 SI DISTINGUE TRA IMPIANTI ESISTENTI 
        E NUOVI IMPIANTI 
      1.4 IMPIANTI 
        ESISTENTI E LIMITI DI EMISSIONE      Top 
      Si considerano “esistenti”: 
      • gli impianti già funzionanti alla 
        data del 1/7/1988 (entrata in vigore del DPR 203/88); 
        • gli impianti non funzionanti ma completamente costruiti alla data del 
        1/7/88; 
        • gli impianti autorizzati ai sensi della precedente normativa (L. n.615/66 
        – DPR n.322/71 – DL. n.1741/33) 
          
      I titolari degli impianti esistenti, 
        alla data di entrata in vigore del DPR 203/88, dovevano presentare la 
        domanda di autorizzazione alla Regione, che li avrebbe autorizzati in 
        via provvisoria alla continuazione delle emissioni stabilendo, in caso 
        di concentrazioni elevate di sostanze inquinanti, le prescrizioni sui 
        tempi e sui modi di adeguamento. 
        Le concentrazioni massime consentite per le sostanze inquinanti sono individuate 
        attraverso le linee guida con D.M. del 12.07.1990  
        Sono linee guida i criteri in linea con l’evoluzione tecnica messi a punto 
        relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su: 
        - cicli tecnologici; 
        - migliori tecnologie disponibili relativamente ai sistemi del contenimento 
        delle emissioni 
        - fattori di emissione con o senza l’applicazione della migliore tecnologia 
        disponibile per il contenimento delle emissioni. 
        Sulla base dei suddetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi 
        di emissione. 
        Nell’ambito delle linee guida fissate dalla normativa nazionale viene 
        lasciata facoltà alle singole Regioni di stabilire i limiti per il proprio 
        territorio di competenza. 
        La Delibera di Consiglio Regionale n.16/7 del 21/3/91 individua come limiti 
        massimi per la Regione Abruzzo i limiti minimi previsti dal DM 12/790. 
      1.5 NUOVI IMPIANTI 
        E LIMITI DI EMISSIONE (VEDI SCHEDA 2)      Top 
      Per la realizzazione di un qualsiasi 
        nuovo impianto che generi delle emissioni in atmosfera, occorre richiedere 
        ed ottenere l’autorizzazione dalla Regione (ad esclusione di alcuni impianti 
        esplicitamente esonerati dalla normativa nazionale – vedere sezione 1.2) 
        Si intende precisare che l’autorizzazione deve essere ottenuta prima di 
        iniziare la costruzione dell’impianto (a meno di particolari disposizioni 
        regionali emanate con delibere di giunta che consentano la realizzazione 
        di specifici impianti anche con il silenzio assenso). 
        La Regione Abruzzo non consente la realizzazione di nessun impianto senza 
        la preventiva autorizzazione, ad esclusione delle attività ad inquinamento 
        atmosferico poco significativo (vedere sezione 3.7). 
        La normativa nazionale finora ha individuato le linee guida e i valori 
        limite delle sostanze inquinanti solamente per gli impianti esistenti 
        (DM 12.7.90), senza fornire alcuna indicazione per i nuovi impianti; è 
        data facoltà alle singole Regioni di adottare dei criteri specifici. 
          
      PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA 
        REGIONE ABRUZZO IN ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI 
      1.6 D.G.R. 
        30 OTTOBRE 1993 N.585,: AUTORIZZAZIONE GENERALE PROVVISORIA     
         Top 
      Secondo quanto previsto dal DPR 
        n.203/88, i titolari degli impianti esistenti, una volta presentata la 
        richiesta di autorizzazione, avrebbero dovuto ricevere dalla Regione un 
        provvedimento autorizzativo che consentisse loro di continuare la propria 
        attività e che stabilisse il modo e la tempistica di adeguamento ai limiti 
        di emissione in caso di superamento degli stessi. 
        Per far fronte alle numerose istanze presentate e per snellire l’iter 
        burocratico, la Regione Abruzzo, con la delibera n.5859 del 30.10.1993, 
        individua i criteri generali di autorizzazione: un’azienda che possiede 
        i requisiti elencati nella delibera e rispetta quanto disposto, è automaticamente 
        e tacitamente autorizzata per tre anni (senza specifico atto deliberativo). 
        La DGR n.5859/93 stabilisce di autorizzare in via provvisoria per 3 anni 
        le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
        • avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione entro i termini 
        di legge (entro il 31.07.1989); 
        • non superamento dei valori limite dettati dal DM 12.7.90; 
        • possesso di certificato di regolare conduzione degli impianti rilasciato 
        dal PMIP (Presidio Multizonale Igiene e Profilassi) o dall’Istituto Zooprofilattico 
        Sperimentale G. Caporale di Teramo, considerato “ente strumentale della 
        Regione Abruzzo” con DGR n.6377 del 25.6.1993). 
        Le aziende che rientrano in tali specifiche sono autorizzate a condizione 
        che: 
        • presentino alla Regione l’apposito modulo di richiesta dell’autorizzazione 
        provvisoria generale; 
        • effettuino delle analisi annuali alle emissioni, che dovranno essere 
        riportate su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate. 
       
        1.7 DGR N. 1154 DEL 10/03/1993 - AUTORIZZAZIONE GENERALE 
        PROVVISORIA PER IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO     
         Top 
      Ulteriore agevolazione è stata concessa 
        dalla Regione Abruzzo con la delibera n.1154/93 per gli impianti esistenti 
        che rientrano tra le attività considerate ad inquinamento atmosferico 
        ridotto (elenco di attività individuate nell’Allegato 2 al DPR del 25/7/91 
        per le quali le Regioni possono predisporre delle procedure semplificate 
        di domande di autorizzazione). 
        La Regione concede una tacita autorizzazione alle emissioni derivanti 
        dalle attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico a condizione 
        che: 
        • la ditta abbia presentato la domanda di autorizzazione nei termini di 
        legge (entro il 31/7/1989 – come impianto esistente ai sensi dell’art.12 
        DPR 203/88); 
        • tutte le emissioni siano convogliate e, se necessario abbattute con 
        idonei sistemi; 
        • venga effettuata una periodica manutenzione dei filtri dell’eventuale 
        sistema di abbattimento (la sostituzione dei filtri deve essere annotata 
        sul registro di carico-scarico dei rifiuti); 
        • non vengano superati i valori limite dettati dal DM 12/7/90; 
        • la ditta presenti la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione provvisoria 
        generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico utilizzando l’apposita 
        modulistica. 
         
         
        1.8 DGR 14.10.1998, N. 97/17: AUTORIZZAZIONE GENERALE 
        DEFINITIVA      Top 
      La DGR n.5859/93 e la DGR n.1154/93 
        permisero di autorizzare in via provvisoria gli impianti esistenti ordinari 
        ed a ridotto inquinamento atmosferico che fossero in possesso di determinati 
        requisiti (vedere paragrafi 5 e 6). 
        Con la Delibera n.97/17 del 14/10/1998 la Regione intende concedere un’autorizzazione 
        definitiva per gli impianti esistenti, purché siano in possesso dei seguenti 
        requisiti: 
      • il rappresentante legale presenti 
        la richiesta di avvalersi dell’autorizzazione definitiva inviando l’apposito 
        modulo adottato dalla Regione; 
        • una copia della domanda venga inviata anche al Sindaco, al PMIP ed alla 
        Provincia competenti per territorio; 
        • vengano effettuate delle analisi annuali alle emissioni da riportare 
        su un apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate; una 
        copia delle analisi annuali deve essere inviata alla Regione; 
        • i valori limite delle emissioni non vengano mai superati (linee guida 
        dettate dal DM 12/7/90) e venga effettuata una periodica manutenzione 
        degli eventuali impianti di abbattimento; 
        • venga inviato alla Regione il certificato di regolare conduzione degli 
        impianti (può essere rilasciato dal PMIP oppure dall’Istituto Zooprofilattico 
        di Teramo, come stabilito dalla DGR n.3677/93); 
        • siano state convogliate le emissioni diffuse e siano stati adottati 
        eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni. 
      Le imprese che presentano tale istanza 
        di autorizzazione sono autorizzate in via generale e definita decorsi 
        90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione 
        (permane il silenzio assenso da parte della Regione). 
        Le ditte hanno l’obbligo di comunicare alla Regione, alla Provincia, al 
        Comune e al PMIP competenti per territorio: 
      • l’eventuale variazione di ragione 
        sociale; 
        • la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati. 
      Si allega la documentazione necessaria 
        per richiedere l’autorizzazione generale definitiva (vedere parte quarta 
        Modulistica: n. 2, 3, 7). 
        
      PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA 
        REGIONE ABRUZZO IN ATTUAZIONE DEL DPR N.203/88 PER I NUOVI IMPIANTI 
      1.9 DGR N. 
        5797 DEL 15.11.1994 - LIMITI DI EMISSIONE PER NUOVI IMPIANTI     
         Top 
      La Regione Abruzzo, con la delibera 
        n.5797 del 15.11.1994, decise di adottare come criterio di indirizzo riferito 
        ai nuovi impianti i valori di emissione elencati nel DM 12.7.1990 ridotti 
        del 30%. 
         
        1.10. “ DPR 203/88, ARTT. 6, 15 E 17 - RIORDINO 
        ED ORGANIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE 
        GENERALE DI CUI ALL’ ART. 5, COMMA 1, D.P.R. 25/07/1991”. (DELIBERA DI 
        CONSIGLIO REGIONALE N. 28/5 DEL 6.02.2001, IN BURA N. 35 SPECIALE AMBIENTE 
        DEL 14/03/01)      Top 
      La Regione Abruzzo con Delibera 
        di Consiglio Regionale n. 28/5 del 6.02.2001, ha deciso di attivare la 
        procedura di rilascio di autorizzazioni generalizzate, ai sensi dell’art. 
        5 del DPR 25.07.1991, per le categorie degli impianti a ridotto inquinamento 
        atmosferico indicate dall’art. 4, commi 1 e 2, relativamente alle istanze 
        avanzate ai sensi degli artt. 6, 15 a) e b) e dell'art. 17, DPR 203/88. 
        Con tale provvedimento la Regione intende snellire l’iter burocratico: 
        l’azienda che possiede i requisiti elencati nella delibera e rispetta 
        quanto disposto, viene autorizzata automaticamente e tacitamente dal momento 
        della data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. 
        Restano fermi naturalmente gli obblighi previsti dalla normativa generale 
        di avvio degli impianti, messa a regime e marcia controllata, nonché della 
        relativa comunicazione periodica ed annuale delle analisi. 
        Ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovrà essere verificata la sussistenza 
        dei seguenti criteri tecnici: 
      - emissioni contenute almeno entro 
        i valori limite fissati dal DM 12 luglio 1990 ridotti del 30% (criterio 
        CRIA adottato dalla DGR 5797 del 15.11.94; 
        - in merito alle emissioni diffuse, quando tecnicamente non convogliabili, 
        si applicano le disposizioni contenute agli all. 6 e 7 del DM 12.07.90; 
        - le Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.) presenti nel Quadro Riassuntivo 
        delle Emissioni devono essere esplicitate e distinte per Classi di appartenenza 
        come disciplinate dal D.M. 12.07.90. 
      L’istanza di autorizzazione generalizzata 
        deve essere formulata secondo lo schema ALL. , contenente la documentazione 
        tecnica di cui all’ALL e trasmessa alla Giunta regionale - servizio Politica 
        energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, 
        Rischio Ambientale e SINA - facente parte della Direzione Turismo, Ambiente, 
        Energia, copia della stessa deve essere contestualmente inviata al Sindaco, 
        all’A.R.T.A. ed alla Provincia competenti per territorio, e al Ministero 
        dell’Ambiente. 
        L’autorizzazione ottenuta in via generale viene rilasciata da parte del 
        competente servizio senza prevedere il ricorso a limiti temporali e può 
        essere revocata con ordinanza dirigenziale sulla base di eventuali rilievi 
        motivati del sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art. 
        7, comma 2 del DPR n. 203/88. 
        
       
        PARTE SECONDA 
        SCHEDA 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI     
         Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              Richiesta 
              di autorizzazione 
             
              Per 
              gli impianti in funzione e autorizzati prima del 1° luglio 1988, 
              appartenenti alle categorie indicate nell'Allegato 1, DPCM 21.07.89, 
              si prevede l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai 
              sensi degli artt. 12 o 17, per continuare le emissioni in via provvisoria 
             
               
            | 
           
                
             Entro 
              il 31.07.1989
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              fino a 2 anni o Ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
              con 
              obbligo di presentare il relativo progetto di adeguamento, rispettando 
              i modi indicati nella domanda di autorizzazione
            | 
           
             | 
           
              
              Arresto 
              fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              Tutti 
              gli altri impianti non inclusi nell'elenco di cui sopra, 
              debbono presentare domanda di autorizzazione 
             
               
            | 
           
              Entro 
              il 31.07.1990 
              
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              e, 
              ove, necessario, il relativo progetto di adeguamento, cioè, qualora 
              superino i limiti di emissione di cui al DM 12.07.1990, rispettando 
              i modi indicati nella domanda di autorizzazione 
             
                
            Artt.12 e 25, comma 1, 
              DPR 203/88; artt. 23 e 24, DPCM 21.07.1989 
             
               
            | 
           
                
             Entro 
              il 31.07.1991
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni 
             
               
            | 
         
       
       
         SCHEDA 1.1. - IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI     
          Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Esercizio di un impianto esistente 
             
              Gli 
              impianti esistenti devono rispettare i valori limite fissati dal 
              DM 12/07/1990. 
             
                
             
              DM 
              12/07/1990 
             
              Delibera 
              Regione Abruzzo n.16/7 del 21.03.91
            | 
           
               
            | 
           
              
               
                
             
               
              Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Se il superamento 
              dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori 
              limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena dell’arresto 
              sino a 1 anno
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Esercizio di un impianto esistente senza autorizzazione 
             
              La 
              ditta titolare dell’impianto esistente deve cessare l’esercizio 
              dell’attività produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa, 
              revocata, rifiutata ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto. 
             
                
             
              Artt. 
              10, 13 e 25, comma 5, DPR 203/88 
             
               
            | 
           
                
             Con 
              la notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura 
              dell’impianto e rifiuto al rilascio della autorizzazione 
              
            | 
           
            
            
             | 
         
         
          |  
              
                
             
              Tempi 
              di adeguamento 
             
              Gli 
              impianti esistenti hanno l’obbligo di adeguarsi:
            | 
           
              
               
               
            | 
           
              
                
             
                
             
                
             
              Arresto 
              fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni. Nel caso in cui il 
              superamento dei valori limite di emissione, determini il superamento 
              dei valori limite di qualità dell’aria, si applica sempre la pena 
              dell’arresto fino a 1 anno
            | 
         
         
          |  
              
              ai 
              valori di emissione di cui all’Allegato 1 e dal DM 12/07/90 in base 
              alle loro diverse tipologie, al combustibile utilizzato e alle diverse 
              specie di inquinanti prodotti:
            | 
           
              entro 
              il 31/05/1995
            | 
         
         
          |  
              
              per 
              le sostanze di cui all’Allegato 1, punti 1.1 e 12 ( es. sostanze 
              cancerogene)
            | 
           
              entro 
              il 31/12/1991
            | 
         
         
          |  
              
              per 
              le sostanze sotto la forma di gas, vapori o polveri, che superano 
              di tre o più volte i valori minimi di emissione, di cui all’Allegato 
              1, punti 2,3,4:
            | 
           
              entro 
              il 31/12/1992
            | 
         
         
          |  
              
              emissioni 
              che superano di due o più volte i valori minimi di emissione:
            | 
           
              entro 
              il 31/05/1996
            | 
         
         
          |  
              
              emissioni 
              che superano i valori di emissione minimi: 
             
                
              Art. 27, DPCM 21.07.1989 e art.5, DM 12.07.1990 e art.25, DPR 203/88
            | 
           
              entro 
              il 31/12/1997
            | 
         
       
       
        SCHEDA 2. NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL’1.07.1988     
          Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Richiesta di autorizzazione preventiva 
             
              Per 
              l’inizio di costruzione o installazione di un nuovo impianto la 
              ditta è obbligata a presentare: 
             
               
              1)domanda di autorizzazione 
              alla Regione corredata da progetto indicante il ciclo produttivo, 
              le tecnologie adottate a prevenire l’inquinamento, la quantità e 
              qualità delle emissioni, il termine per la messa a regime degli 
              impianti ; con allegati: scheda informativa generale, planimetrie, 
              elaborazione tecnica e quadro riassuntivo delle emissioni. Nel quadro 
              riassuntivo devono essere indicate le sostanze inquinanti con le 
              relative concentrazioni ottenute per: comparazione con impianti 
              aventi lo stesso ciclo produttivo e grandezza; ovvero attraverso 
              veri e propri calcoli matematici; 
             
              2) 
              copia di tale domanda, comprensiva del progetto e degli 
              allegati, deve essere inviata al Sindaco del Comune in cui sarà 
              costruito l’impianto ad integrazione della domanda di concessione 
              edilizia; 
             
              3)copia 
              della semplice domanda, 
              priva di progetto e di allegati, al Ministero dell’Ambiente. 
             
              Artt.6 
              e 24, DPR 203/88 
             
               
              Vedi parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4 
             
               
            | 
           
                
              
              Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un 
              nuovo impianto 
              
            | 
           
                
             Arresto 
              da 2 mesi a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni 
              
            | 
         
       
       
         
        SCHEDA 2.1. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988     
          Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Esercizio nuovo impianto 
             
               
              I nuovi impianti devono rispettare i valori limite di emissione 
              stabiliti direttamente dalla Regione nella delibera di autorizzazione. 
             
                
             
              Per 
              i nuovi impianti 
              la Regione Abruzzo impone i valori limite delle sostanze inquinanti 
              di cui al DM 12/07/1990 ridotti del 30%, a causa della mancata determinazione 
              delle linee guida dalla normativa nazionale. 
             
              DM 
              12.07.1990 
             
              Delibera 
              Regione Abruzzo n. 5797 del 15.11.1994 
             
               
            | 
           
               
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              sino a 1 anno e ammenda sino a L. 2 milioni. 
             
              Si 
              applica sempre la pena dell'arresto sino a 1 anno, se il superamento 
              dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori 
              limite di qualità dell'aria
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Esercizio di un nuovo impianto senza autorizzazione 
             
              La 
              ditta titolare dell’impianto deve cessare l’esercizio dell’attività 
              produttiva nelle ipotesi di autorizzazione sospesa, revocata o non 
              rinnovata, ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto. 
             
              Artt. 
              10, 13 e 25, comma 5, DPR203/88 
             
               
            | 
           
                
             
              Con 
              la notificazione del provvedimento di sospensione, revoca, chiusura 
              dell’impianto o di rinnovo non concesso della delibera autorizzativa
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              da 2 mesi a 2 anni e ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
            | 
         
       
       
        SCHEDA 2.2. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988     
          Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              Messa 
              in esercizio 
             
              L’impresa 
              15 giorni prima dalla data stabilita per l’avviamento degli impianti, 
              ha l'obbligo di comunicare tale data alla Regione e al Comune 
              o Comuni interessati. 
             
              La 
              Regione trasmette immediatamente agli organi di controllo competenti. 
             
               
            | 
           
                
               
             15 
              giorni prima dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto
            | 
           
                
            
             Arresto 
              fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni 
              
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              Marcia 
              controllata 
             
              Entro 
              15 giorni a partire dalla data stabilita per la messa a regime degli 
              impianti, scatta un periodo di 10 giorni cd. di marcia 
              controllata durante il quale l'impresa è obbligata ad effettuare 
              almeno due analisi delle emissioni secondo le metodologie e le prescrizioni 
              sancite nella delibera di autorizzazione.
            | 
           
              
                
             
              Entro 
              15 giorni dalla data stabilita per la messa a regime
            | 
           
              
                
             
                
             
              Arresto 
              fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni 
             
                
             
               
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              La 
              ditta ha l’obbligo di inviare alla Regione e al Sindaco del Comune 
              gli originali dei risultati firmati e timbrati dal tecnico che li 
              ha compiuti, afferenti il periodo prescritto. 
             
                
              Art. 8, comma 2 e art. 24, comma 3, DPR 203/88 
             
               
              Nell’ipotesi in cui dai risultati delle analisi emerga il superamento 
              dei limiti imposti dall’autorizzazione, la Regione procede alla 
              prescrizione delle misure necessarie da adottare entro un termine 
              prestabilito.
            | 
           
                
             
              Immediata 
              comunicazione 
              
            | 
           
              
               
                
             
               
              Arresto fino a 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni 
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              In 
              caso di inosservanza delle prescrizioni la Regione può procedere 
              al meccanismo della diffida, della sospensione e della revoca dell’autorizzazione. 
             
                
              Art. 25, comma 2, DPR 203/88
            | 
           
               
                
             Entro 
              i termini stabiliti dalla delibera di autorizzazione
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              fino a 1 anno o ammenda sino a L. 2 milioni.
            | 
         
       
       
        SCHEDA 2.3. - NUOVI IMPIANTI, ATTIVATI ALL'1.07.1988     
          Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Adempimenti prescritti nella delibera di autorizzazione: 
             
               
              1)obbligo di frequenza dei controlli 
             
              La 
              ditta titolare di un nuovo impianto deve adempiere al c.d. obbligo 
              di frequenza dei controlli analitici prescritti nella delibera di 
              autorizzazione, effettuandoli secondo le metodologie e le scadenze 
              temporali espressamente indicate. 
             
               
              2)obbligo di regolare tenuta del registro delle emissioni. 
             
              Il 
              soggetto all’uopo indicato, deve trascrivere sul registro delle 
              emissioni tutti i risultati delle analisi svolte, a partire dalla 
              marcia controllata effettuata durante la messa a regime dell’impianto. 
             
              Il 
              registro deve essere vidimato e bollato per ogni pagina dall’organo 
              competente. 
             
               
              3)obbligo di rispettare i limiti indicati 
              nel quadro riassuntivo delle emissioni che costituisce 
              parte integrante della delibera autorizzativa. 
             
                
              Art. 25, comma 2, DPR 203/88 
             
               
               
            | 
           
               
                
              
                
              
               
            | 
           
               
               
            | 
         
         
          |  
              
                
                
             
               
              Autorizzazioni provvisorie rilasciate dalla regione ai nuovi impianti: 
              obbligo di domanda di rinnovo. 
             
              La 
              ditta deve presentare alla Regione, entro 3 mesi prima dalla data 
              di scadenza della delibera, la richiesta di rinnovo della stessa 
              per proseguire l’esercizio dell’impianto. Qualora, alla scadenza 
              non segua l’atto richiesto, la ditta può continuare a svolgere legittimamente 
              la propria attività nel silenzio della Pubblica Amministrazione. 
             
               
              Diversamente, la domanda presentata fuori termine, cioè, oltre i 
              3 mesi ovvero oltre la data di scadenza della prima autorizzazione, 
              comporta che l’impresa svolge ex lege la sua attività, fino a quando 
              non interverrà la delibera di rinnovo. 
             
               
            | 
           
              
                
             3 
              mesi prima dalla data di scadenza della autorizzazione o, comunque, 
              entro la data indicata nella delibera stessa 
              
            | 
           
               
            | 
         
       
       
         
        SCHEDA 3. ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO 
        SIGNIFICATIVO       Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Comunicazione preventiva delle condizioni di poca significatività 
              delle emissioni. 
             
              Le 
              ditte titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 1, DPR 
               25.07.1991 non sono obbligate a munirsi di alcuna autorizzazione, 
              (secondo gli artt. 6, 12, 15 o 17, DPR 203/88) avendo invece 
              la facoltà di comunicare preventivamente le condizioni di poca significatività; 
             
              tuttavia, 
              sono sempre obbligate a rispettare i valori di emissione di cui 
              al DPR 203/88, diversamente incorrendo nella sanzione prevista per 
              ogni fattispecie. 
             
                
             
                
              Art.2, comma 2 e All. 1,DPR 25.07.1991; artt. 25 e 26, DPCM 21.07.1989 
             
                
             
               
              Vedere parte quarta Modulistica: n.5 
             
                
             
                
             
                
              
            | 
           
                
             
              La 
              legge non pone un termine specifico perentorio.  
             
              Prima 
              dell’inizio dell’attività, è interesse stesso della ditta avvertire 
              la regione e gli enti competenti delle condizioni di poca significatività 
               
              
            | 
           
                
             
              La 
              comunicazione non è obbligatoria ma facoltativa.  
             
              Non 
              è prevista alcuna sanzione per la mancata comunicazione 
              
            | 
         
       
       
         
         SCHEDA 4. ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO     
          Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
                
             
              Le 
              ditte titolari di una delle attività elencate nell’Allegato 2, DPR 
              25.07.1999 ricadono nel regime autorizzatorio del DPR 203/88, 
              con relativo obbligo di chiedere l’autorizzazione ai sensi 
              degli artt. 6 e 15. 
             
                
             
              Artt. 
              4, 5 e All. 2, DPR 25.07.1991 e  
             
              Art. 
              19, DPCM 21.07.1989 
             
                
             
               
              Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-6 
             
                
             
              La 
              Regione Abruzzo ha predisposto una procedura di  autorizzazione 
              generalizzata per impianti a ridotto inquinamento  
             
                
            Delibera 
              di Giunta Regionale  n. 1591/c del 7.12.2000, approvata dal 
              Consiglio Regionale in data 6.02.2001. 
             
                
             
               
              Vedere parte quarta Modulistica: n. 8 
             
                
                
             
                
              
            | 
           
                
               
              
              Autorizzazione preventiva e propedeutica alla costruzione di un 
              nuovo impianto 
               
               
              
            | 
           
                
             
                
             
              Arresto 
              fino a 6 mesi o ammenda fino a L. 2 milioni
            | 
         
       
       
         SCHEDA 5. MODIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO. 
        DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE      
         Top 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              I 
              nuovi impianti,   
              autorizzati, ex art. 6, gli impianti esistenti ordinari, 
              ex art. 12 e gli impianti esistenti a ridotto inquinamento, sono 
              sottoposti ad autorizzazione preventiva nelle ipotesi di : 
             
               
            | 
           
               
            | 
           
              
                
             
               
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              1) 
              modifica sostanziale dell’impianto 
             
              che 
              comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni 
              inquinanti. 
             
              Sono 
              considerate tali le modifiche strutturali del ciclo produttivo inerenti 
              il singolo impianto e qualsiasi cambiamento o modifica che comporti 
              un aumento significativo delle emissioni già prodotte. Si ha sempre 
              variazione qualitativa nel caso di passaggio, nell’ambito di ciascuna 
              tabella, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a sostanze 
              appartenenti a classi più tossiche. Diversamente, non si verifica 
              variazione qualitativa nel caso di passaggio a sostanze appartenenti 
              alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell’ambito di 
              ciascuna tabella 
             
                
                
             
               
              Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4 
             
                
             
               
            | 
           
              
                
             
              Autorizzazione 
              preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto 
              
            | 
           
              
                
             
              Arresto 
              sino 6 mesi o ammenda sino a L. 2 milioni 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
              2) 
              trasferimento dell’impianto in altra località. 
             
              Inteso 
              per trasferimento fisico dello stabilimento o del singolo impianto 
              in un'altra località, oppure al di fuori del perimetro industriale 
              originario. 
             
                
                
             
                
              Art. 15, lett. a) e b), e art. 25, comma 6, DPR 203/88 
               
             
               
                
             
               
              Vedere parte quarta Modulistica: n.1-2-3-4 
             
                
                
             
               
            | 
           
               
              Autorizzazione preventiva e propedeutica alla modifica dell’impianto
            | 
           
              
              Arresto 
              sino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
            | 
         
       
       
        SCHEDA 6 – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI ESISTENTI 
        E NUOVI IMPIANTI       Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
                
             
                
              Modificazione dell’impianto secondo le migliori tecnologie disponibili. 
             
              Le 
              prescrizioni imposte con delibera possono essere modificate in seguito 
              all’evoluzione della migliore tecnologia possibile, nonché all’evoluzione 
              della situazione ambientale. Si intende che l’autorità competente 
              non possa imporre al titolare dell’impianto nuove tecnologie in 
              grado di ridurre ulteriormente il livello di inquinamento, qualora 
              risultino eccessivamente costose per la categoria cui l’impresa 
              appartiene. 
             
                
             
              Artt. 
              11 e 14, comma 1, DPR 203/88 
             
               
               
            | 
           
               
            | 
           
              
               
            | 
         
         
          |  
              
              Obbligo 
              di evitare il peggioramento delle emissioni. 
             
              In 
              presenza di autorizzazione provvisoria vige l’obbligo di adottare 
              tutte le misure necessarie per evitare il peggioramento, anche temporaneo 
              delle emissioni sino al rilascio dell’autorizzazione definitiva. 
             
                
             
                
              Art. 25, comma 7 e art. 13, comma 5, DPR 203/88 
             
               
               
            | 
           
              Sino 
              al rilascio della autorizzazione definitiva
            | 
           
              
              Arresto 
              fino a 1 anno o ammenda fino a L. 2 milioni
            | 
         
         
          |  
              
               
              Combustibili. 
             
              Obbligo 
              dei titolari degli impianti di non utilizzare combustibili non conformi 
              alle prescrizioni. 
             
                
             
                
              Art. 16 e 26 , DPR 203/88 
             
                
            | 
           
               
            | 
           
              
              Arresto 
              fino a 2 anni o ammenda da L. 500.000 a L. 2 milioni
            | 
         
         
          |  
              
              Utilizzo 
              di combustibile. 
             
              Obbligo 
              da parte dei titolari degli impianti di combustione di non utilizzare 
              gasolio con contenuto in zolfo difforme dalle previsioni del D.Lgs 
              97/92. 
             
                
             
              Art. 
              3, D.Lgs 27.01.1992, n. 97, Tenore di zolfo di taluni combustibili 
              liquidi.  
             
               
            | 
           
               
            | 
           
              
              Arresto 
              fino a 2 anni o ammenda da L. 1 milione a L. 5 milioni
            | 
         
         
          |  
              
              Ozono. 
             
              Obbligo 
              del rispetto le norme che regolamentano le sostanze lesive dell'ozono 
              stratosferico. 
             
                
              Art. 3, comma 7, L. 28.12.1993, n. 549
            | 
           
               
               
            | 
           
              
              Arresto 
              fino a 2 anni o ammenda fino al triplo del valore delle sostanze 
              utilizzate a fini produttivi, o importate o commercializzate e, 
              nei casi più gravi, la revoca della licenza dell’attività costituente 
              l’illecito.
            | 
         
       
       
         
        SCHEDA 7. IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE 
        ALLE 30.000 KCAL/H       Top 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE 
      
         
          |  
              
              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
            | 
           
              
              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
            | 
         
         
          |  
              
                
             
               
              Richiesta preventiva di autorizzazione. 
             
               
              Obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, 
              la domanda relativa alla installazione, alla trasformazione e all’ampliamento 
              di un impianto termico con potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h. 
               
             
               
                
             
              Art. 
              9, commi 1 e 3, L.13.07.1966 n. 615 
             
               
            | 
           
                
              
              Autorizzazione preventiva e propedeutica alla installazione, trasformazione, 
              ampliamento dell’impianto
            | 
           
              
                
             
              Ammenda 
              da L. 300.000  a L. 3 milioni 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
              Denuncia 
              preventiva di installazione. 
             
              Obbligo 
              di effettuare la denuncia al Comando provinciale dei Vigili del 
              fuoco, 15 giorni prima della data di installazione, trasformazione, 
              ampliamento dell’impianto termico. 
             
                
             
                
              Art. 10, comma 5, L. 615/1966 
             
                
               
            | 
           
              15 
              giorni prima dalla installazione, trasformazione e ampliamento dell’impianto
            | 
           
              
              Ammenda 
              da L 30.000 a L. 150.000 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
               
              Collaudo. 
             
              Prima 
              della messa in funzione dell’impianto deve essere effettuato il 
              collaudo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco. 
             
                
             
                
              Art. 10, comma 5, L. 615/1966 
             
                
               
            | 
           
               
                
             Prima 
              della sua attivazione
            | 
           
              
                
             
              Ammenda 
              da L. 150.000 a L. 450.0000 
             
               
            | 
         
         
          |  
              
              Impiego 
              combustibili. 
             
              Obbligo 
              di non impiegare per il funzionamento degli impianti termici, combustibili 
              vietati o difformi dalle prescrizioni autorizzatorie. 
             
              Obbligo 
              del commerciante di non fornire combustibili irregolari agli impianti 
              termici industriali e di precisare le caratteristiche merceologiche 
              del combustibile venduto, (con apposito documento o nella fattura). 
             
                
             
              Art. 
              14, commi 1e 3, L. 615/66 
             
               
            | 
           
               
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              Ammenda 
              da L. 90.000 a L. 900.000 
             
               
              Dell’impiego di combustibile irregolare risponde soltanto il fornitore, 
              con pena doppia, se è illegale il combustibile da lui venduto; ne 
              risponde invece l’utente se egli ricorre a modalità d’uso non consentite 
              dalla legge.
            | 
         
       
       
        SCHEDA 7.1- IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ SUPERIORE 
         
        ALLE 200.000 KCAL/ H 
        NORMA – ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE      
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              NORMA 
              – ADEMPIMENTO
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              SCADENZA
            | 
           
              
              SANZIONE
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              Emissione da impianti termici. 
             
              Obbligo 
              nella conduzione degli impianti termici di assicurare una combustione 
              quanto più perfetta . 
             
              Obbligo 
              di non emettere fumi aventi contenuti inquinanti superiori ai limiti 
              consentiti. 
             
                
             
                
              Art. 15, comma 3, L. 615/66 
             
                
               
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              Ammenda 
              da L. 5.000 a L. 50.000
            | 
         
         
          |  
              
                
             
              Impianti 
              termici con potenzialità superiore a 200.0000 Kcal/h. 
             
              Il 
              personale addetto alla conduzione di impianto termico con potenzialità 
              superiore a 200.0000 Kcal/h deve essere provvisto del relativo patentino 
              di abilitazione. 
             
                
             
                
             
              Art. 
              18, L. 615/66 
             
               
            | 
           
               
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              Ammenda  
              da L. 30.000 a  L. 90.000
            | 
         
       
       
        SCHEDA 8. CENTRALI TERMOELETTRICHE E RAFFINERIE DI 
        OLI MINERALI       Top 
       
        La disciplina prevista per i nuovi impianti industriali non si applica 
        alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali in esercizio 
        o in costruzione, per le quali le rispettive autorizzazioni sono rilasciate 
        dal Ministero dell’industria, dopo aver ottenuto il parere favorevole 
        del Ministro della Sanità e dell’Ambiente, sentita la regione interessata. 
        Dopo l’approvazione del Piano Energetico Nazionale, alle centrali termoelettriche 
        di nuova installazione saranno applicate le procedute definite dal piano 
        suddetto. 
        Tali impianti vengono assoggettati alle stesse prescrizioni legislative 
        degli altri impianti, sulla base delle proposte fatte eventualmente da 
        Ministro della Sanità. 
      Sono centrali termoelettriche: tutti 
        gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione 
        dell’energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione; mentre le raffinerie 
        di olii minerali tutti gli impianti di trasformazione e/o deposito degli 
        olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni 
        e autorizzazioni ai sensi del regio decreto – legge 2 novembre 1933, n. 
        1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive disposizioni 
        attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio 
        1991, n. 9 
      Artt. 6 e 17, DPR 203/88; Art. 1, 
        DPR 21.07.1991 
       
        3. PARTE TERZA 
      RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER 
        I NUOVI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88.  
      3.1 ITER BUROCRATICO 
        - PROCEDURA ORDINARIA       Top 
        La ditta interessata ad ottenere il provvedimento autorizzatorio, 
        per la realizzazione di un nuovo impianto, deve seguire tale procedura: 
      
        -  
          
 la domanda di autorizzazione 
            deve essere inviata alla Regione, corredata dal progetto nel quale 
            siano indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire 
            l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e il termine 
            di messa a regime degli impianti. (vedere parte quarta Modulistica: 
            1, 2, 3 e 4).
          
        -  
          
Una copia della richiesta di 
            autorizzazione completa di tutta la documentazione tecnica, insieme 
            alla domanda di concessione edilizia, deve essere trasmessa al Sindaco 
            del Comune di appartenenza;
          
        -  
          
Al Ministero dell’Ambiente deve 
            essere inviata soltanto la copia della domanda, senza gli allegati 
            e la documentazione tecnica;
          
        -  
          
Il Sindaco, visionata la documentazione, 
            rilascia alla Regione il suo parere favorevole per la realizzazione 
            dell’impianto;
          
        -  
          
La Regione notifica la delibera 
            di autorizzazione direttamente all’azienda interessata. Nel provvedimento 
            autorizzativo viene stabilita la qualità e la quantità delle emissioni 
            con i relativi limiti di concentrazione che le sostanze inquinanti 
            non dovranno superare; viene specificata, inoltre, la periodicità 
            e la tipologia dei controlli analitici necessari.
          
        -  
          
Secondo quanto disposto nella 
            delibera autorizzativa ricevuta, l’impresa comunica alla Regione, 
            al Sindaco e a tutti gli enti elencati nella delibera stessa, la messa 
            in esercizio degli impianti (almeno 15 giorni prima).
          
        -  
          
Nel momento in cui ha inizio 
            la messa a regime dell’impianto, l’azienda effettua la cosiddetta 
            marcia controllata (esecuzione di almeno due controlli analitici nell’arco 
            di dieci giorni).
          
        -  
          
Entro 15 giorni dalla data fissata 
            per la messa a regime, l’impresa invia i risultati dei controlli analitici 
            effettuati durante la marcia controllata agli enti competenti elencati 
            nella propria delibera di autorizzazione.
          
        -  
          
Tutti i risultati delle analisi 
            (della marcia controllata e dei successivi controlli periodici) dovranno 
            essere annotati su un registro delle emissioni, regolarmente vidimato;
          
        -  
          
La Regione, entro 120 giorni 
            dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verifica 
            il rispetto dei valori limiti. In caso di superamento dei valori limite, 
            prescrive delle misure di adeguamento.
          
       
      3.2 RICHIESTA 
        DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO     
          Top 
        ATMOSFERICO AI SENSI DELL’ART.6, DPR 203/88 – SCHEDA N.4 
      L’iter burocratico è identico a 
        quello per la procedura ordinaria 
        Le due procedure si differenziano esclusivamente nella stesura della relazione 
        tecnica e nel numero di elaborati grafici da presentare. 
        (Vedere parte quarta Modulistica: 1,2,3 e 6). 
      Si ricorda che per gli impianti 
        a ridotto inquinamento atmosferico ricadenti nel territorio della Regione 
        Abruzzo, esiste la possibilità di avvalersi della procedura di autorizzazione 
        generalizzata prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1591/c del 
        7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 (si veda 
        par. 1.10 e parte quarta Modulistica: 8).  
      4. PARTE QUARTA 
      4.1 
        DPR 24 MAGGIO 1988 N. 203. DISCIPLINA SANZIONATORIA E IL PROCEDIMENTO 
        DI OBLAZIONE       Top 
       
        Il DPR 203/88 configura una pluralità di reati esclusivamente di natura 
        contravvenzionale, punibili con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda 
        ai sensi dell’art. 162 bis del codice penale e relativa possibilità per 
        il contravventore di pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero 
        del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo 
        dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese per il procedimento 
        (oblazione speciale) .  
        Il pagamento di tali somme estingue il reato. 
        Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma 
        corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.  
        Tuttavia l’oblazione non è ammessa nei casi di recidiva aggravata (art. 
        99, 3° comma, cod. pen.), di abitualità nelle contravvenzioni (art.104, 
        cod. pen.), di professionalità del reato (art.105, cod. pen.), né quando 
        permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte 
        del contravventore. In ogni altro caso, il giudice può respingere la domanda 
        di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto. 
        Il DPR 203/88 prevede per le fattispecie più gravi, costituite dagli artt. 
        24,1° comma, e 25, 5° comma, la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda; 
        e, per quelle contenute dagli artt. 24, 4° comma e 25, 2° e 3° comma, 
        la pena dell’arresto, qualora il superamento dei valori limite di emissione 
        determini il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. In tali 
        casi, deriva l'impossibilità per contravventore di avvalersi dell’oblazione 
        speciale e dell'estinzione del reato. 
        Infine, il DPR 203/88 prevede una pluralità di violazioni punite con sanzione 
        amministrativa, in via autonoma o in congiunzione con le sanzioni penali. 
        La competenza a decidere sugli illeciti in oggetto è del Pretore. 
       
        4.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO 
        ATMOSFERICO       Top 
      L. 
        13.07.1966 n. 615, “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”, 
        G.U. 13.08.1966, n. 201 
      D.P.R. 
        24.05.1988, n.203, “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 
        84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente 
        a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti 
        industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”, 
        G. U. 16.06.1988, n. 53 
          
      D.P.C.M. 
        21 luglio 1989, “Atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 
        9 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per l'attuazione l'interpretazione 
        del DPR 203/88, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria 
        relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto 
        dagli impianti industriali”, G. U. 24.07.1989, n. 171 
          
      D.P.R. 
        25 luglio 1991, “Modifiche dell'atto di indirizzo e di coordinamento in 
        materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento 
        atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
        in data 21 luglio 1989”, G. U. 27.07.1991, n. 175 
          
      D. 
        M. 12 luglio 1990, “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti 
        degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”, 
        G. U. 30.07.1990, n. 176 
          
      D.Lgs 
        27.01.1992, n. 97, “Tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi”, G. 
        U. 15.02.1992, n. 38 
          
      L. 
        28.12.1993 n. 549 “Violazione delle norme che regolamentano le sostanze 
        lesive per l'ozono stratosferico”, G. U. 30.12.1993, n. 305 
          
      D.L. 
        30.06.1989, n. 245, art. 6, convertito in L. 4.08.1989, n. 288, proroga 
        di 30gg. del termine di presentazione della domanda per gli impianti esistenti, 
          
      D. 
        M. 12. 07.1994, “Modificazioni al D.M. 12 luglio 1990”, G.U. 22.07.1994, 
        n. 170 
          
      L.16.06.1997, 
        “Modifiche alla legge 549/93 recante misure a tutela dell'ozono atmosferico 
        e dell'ambiente”, G.U. 24.06.1997, n. 145  
          
      L. 
        8.06.1990 n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, G.U. 12.06.1990, 
        S.O. n. 135  
          
      L. 
        8.07.1986 n. 349, “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in 
        materia di danno ambientale”, G.U. 15.07.1989, n. 162 
          
      D.L. 
        4.12.1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21.01.1994 n. 61, 
        in ordine ai compiti di controllo 
          
      L.15 
        marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
        e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
        e per la semplificazione amministrativa”, S. O. n. 56/L, G.U. 17.03.1997, 
        n.63 
         
        4.3 LEGGI E DELIBERE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO 
        ATMOSFERICO       Top 
      L.R. 28.12.1983, n. 78. “Norme per 
        la istituzione e funzionamento del Comitato Regionale contro l’Inquinamento 
        Atmosferico e Acustico per la Regione Abruzzo”, B.U.R.A. 28.12.1983, n.19, 
        Straordinario 
      L.R. 27.08.1987, n. 46. “Modiche 
        della L.R.78/83 recante Norme per il funzionamento e per la istituzione 
        del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico”, 
        B.U.R.A. 15.09.1987, n. 26 
      Delibera del Consiglio Regionale 
        21.03.1991, n. 16/7 – “Indicazione dei valori limite di emissione relativamente 
        ad impianti industriali esistenti ai sensi dell’art.12, D.P.R. 203/88 
        presenti nel territorio regionale di riferimento alle autorizzazioni D.M. 
        12.07.1990 - D.P.R. 24.05.1988”, B.U.R.A. 23.05.1991, n. 14 
      Deliberazione Giunta Regionale 10.03.1993, 
        n.1154 – “Autorizzazione generale provvisoria per Attività a ridotto inquinamento 
        atmosferico”, B.U.R.A. 6.07.1993, n.8, Speciale 
      Delibera Giunta Regionale 15.11.1994, 
        n. 5797 – “Revoca e sostituzione deliberazione Giunta Regionale n. 4032 
        del 29.06.1989: Indicazione dei valori limite di emissione di impianti 
        industriali”, B.U.R.A. 17.01.1995, n.1 
      Delibere Giunta Regionale 30.10.1993, 
        n. 5859, e di Consiglio Regionale 21.12.1993, n. 87/20, (Allegati n. 1 
        e 2) – “Individuazione dei criteri per l’autorizzazione generale provvisoria 
        e approvazione dei criteri regionali per procedure tecniche e amministrative 
        per gli impianti di cui all’art. 12, D P R 203/88 e D M 12.07.1990”, B. 
        U. R .A. 17.02.1994, n. 6 
      Delibera Giunta Regionale 25.06.1993, 
        n. 3677 – “Modalità per la effettuazione dei controlli di cui al D.P.R. 
        203/88”, B.U.R.A. 4.05.1994, n. 17 
      Delibera Giunta Regionale 7.09.1995, 
        n. 4270 – “Certificazione attestante la regolare conduzione degli impianti 
        – Approvazione schema tipo”, B.U.R.A. 17.10.1995, n. 23 
      Delibera Consiglio Regionale del 
        14.10.1998, n°. 97/17 - “Autorizzazione definitiva di carattere generale 
        per le emissioni provenienti da impianti– esistenti - Artt. 12 e 13 DPR 
        203/88; DPCM 21.07.1989, punti 9) 16) e 18) – DM 12.07.1990”, B.U.R.A. 
        27.11.1998, n. 30 
      Delibera Giunta Regionale 12 dicembre 
        1991 n. 8853. 
        Individuazione dei criteri regionali per le procedure tecniche e amministrative 
        riferite ai nuovi impianti industriali ai sensi degli artt. 6 e 15 del 
        D .P .R. 203/88 
      Delibera di Giunta Regionale n. 
        1591/c del 7.12.2000, approvata dal Consiglio Regionale in data 6.02.2001 
        e non ancora pubblicata - Riordino ed organizzazione delle procedure autorizzatorie 
        e delle autorizzazioni di carattere generale di cui all’art.5, comma 1, 
        D.P.R. 25/07/1991. 
      4.4 DPR 203/88: 
        GIURISPRUDENZA       Top 
      CONCETTO AMPIO DI INQUINAMENTO 
        ATMOSFERICO 
        Il DPR 203/88 assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico, con 
        la conseguenza che sono sottoposti alla normativa indicata tutte le attività 
        degli impianti destinati ala produzione, al commercio, all’artigianato, 
        ai servizi, da cui derivi anche uno soltanto degli effetti contemplati: 
        alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione 
        delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi 
        da parte di terzi; per aversi inquinamento atmosferico pertanto non è 
        necessario il pericolo di danno alla salute dell’uomo, per la presenza 
        di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l’alterazione 
        dell’atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente 
        sull’uso di essi. 
        Cass. Penale, Sez. III, 3.03.1992, n.221 
      IMPIANTI ESISTENTI, MANCATA PRESENTAZIONE 
        DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
        In materia di inquinamento dell’aria, il reato di cui all’art. 25, 
        comma 1, DPR 203/88, consistente nella mancata presentazione della domanda 
        di autorizzazione nel termine prescritto, continua a sussistere anche 
        dopo la scadenza del termine stesso, perché l’esercizio degli impianti 
        esistenti richiede sempre un controllo preventivo della Regione, nella 
        forma di una autorizzazione espressa specifica, provvisoria o definitiva. 
        Cass. Penale, Sez. III,9.06.1994, n.1862 
      IMPIANTI ESISTENTI: AUTORIZZAZIONE 
        GENERALE ESPRESSA E SPECIFICA 
        In materia di tutela qualità dell’aria, il DPR 203/88 prescrive per 
        gli impianti esistenti un triplice obbligo: presentazione della domanda 
        di autorizzazione; osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle 
        imposte dall’autorità competente; realizzare il progetto di adeguamento 
        nei modi e nei tempi indicati nella domanda di autorizzazione. Non può, 
        perciò, valere come domanda, una istanza non sottoscritta o incompleta 
        o generica, in quanto l’art.12, del predetto decreto prescrive che la 
        domanda sia specifica e finalizzata ad un reale adeguamento dei valori 
        di emissione. 
        Cass. Penale, Sez. III,30.03.1995, n.378 
      NUOVI IMPIANTI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
        ( ARTT. 6 E 24, DPR 203/88) 
        La contravvenzione di cui all’art.24, comma 1, è un reato la cui permanenza 
        dura fino al rilascio della prevista autorizzazione. 
        Cass. penale, Sez. III ,29.11.1994, n.2031 
        Il DPR 203/88 sottopone a controllo preventivo, nella forma dell’autorizzazione 
        generale espressa e specifica, “l’inizio della costruzione” di un nuovo 
        impianto e distingue tale momento da quello “dell’attivazione dell’esercizio” 
        egualmente soggetto a controllo regionale. 
        Cass. Penale, Sez. III, 15.06.1994, n.1563 
        Il reato previsto dall’art. 24, comma 1, DPR 203/88 (costruzione di un 
        nuovo impianto senza autorizzazione), può concorrere con quello previsto 
        dal comma 2, del medesimo articolo, (attivazione di un nuovo impianto 
        senza comunicazione all’autorità competente). 
        Pret. Reggio Emilia, 15.05.1992 
      ART. 674 C.P. E DPR 203/88 
        La normativa introdotta con il DPR 203/88non ha abrogato la contravvenzione 
        prevista dall’art. 674 del codice penale, né espressamente e né implicitamente 
        e neppure ne condiziona l’operatività in considerazione della diversità 
        dell’oggetto, dell’ambito di riferimento e delle finalità. 
        Cass. Penale, Sez. III, 7.04.1994, n.905 
          
      4.5 I NUOVI 
        ORIENTAMENTI COMUNITARI: L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA     
          Top 
      Tra gli aspetti principali della 
        nuova politica ambientale europea assume rilevanza primaria l’emanazione 
        degli interventi finalizzati al raggiungimento di un elevato livello di 
        protezione ambientale, considerato, cioè, globalmente, nel suo complesso. 
        In tale ottica, la Direttiva 96/61/CE recentemente attuata con il D.Lgs. 
        372/99 ed entrato in vigore il 10/11/1999, (con riferimento esclusivo 
        agli impianti esistenti)7, prevede una diversa ed unica procedura finalizzata 
        al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. 
        L'autorizzazione in esame dovrà, pertanto, sostituire i singoli provvedimenti 
        autorizzatori emanati per le corrispondenti normative settoriali in tema 
        di tutela dell'ambiente (aria, acqua, rifiuti, ecc.), disponendo l’insieme 
        degli strumenti ritenuti necessari per garantire un livello elevato di 
        protezione dell’ambiente8. 
        Il D.Lgs. 372/99 indica il 30 giugno 2002 come termine per l’emanazione 
        dei provvedimenti di attuazione che renderanno attuali le prescrizioni, 
        le sanzioni e le relative scadenze al riguardo. 
        
      5. PARTE QUINTA 
      MODULISTICA     
          Top 
      La numerazione della modulistica 
        allegata prescinde da qualunque riferimento normativo ed è indicata pertanto 
        solo per l'individuazione delle pagine. 
        Modulo n.1 
        Schema di domanda 32 
        Modulo n.2 
        Scheda informativa generale 33 
        Modulo n.3 
        Quadro riassuntivo delle emissioni 34 
        Modulo n.4 
        Elaborati tecnici 35 
        Modulo n.5 
        Comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo 
        38 
        Modulo n.6 
        Impianti a ridotto inquinamento atmosferico 39 
        Modulo n.7 
        Domanda di autorizzazione definitiva 42 
        Modulo n.8 
        Domanda di autorizzazione generalizzata per impianti a ridotto inquinamento 
         
        (DGR N. 1591/C del 7/12/00 ) 45 
       
         
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