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PREMESSA
Fino al 1988 la normativa italiana inerente all’inquinamento
atmosferico era basata fondamentalmente sulla Legge 13 luglio 1966, n.615
, la cosiddetta legge antismog, rivolta a disciplinare le fonti tradizionali
dell’inquinamento atmosferico, vale a dire gli impianti termici,
gli impianti industriali e i veicoli a motore.
Vi ricadevano le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori
di qualsiasi tipo e provenienza che potessero alterare le normali condizioni
di salubrità dell’aria costituendone pregiudizio per la salute
dei cittadini.
Nell’applicazione pratica questo provvedimento è risultato
del tutto inefficace essendosi limitato a prevedere strumenti di controllo,
trascurando invece gli efficaci strumenti di prevenzione e di repressione.
La normativa organica e specifica per le emissioni prodotte da impianti
industriali viene introdotta con il DPR 24 maggio 1988, n.203 . Il decreto,
nel recepire ed attuare le direttive CEE sulla qualità dell’aria
(direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203) è rivolto a tutelare
la salute pubblica, l’ambiente, le risorse biologiche, gli ecosistemi,
gli usi legittimi dell’ambiente e le attività ricreative.
Il provvedimento del 1988 abroga quasi totalmente la L. 615/66 ed impone
all’imprenditore l’obbligo di munirsi di autorizzazione per
le emissioni in atmosfera.
Esso prevede una differente disciplina autorizzatoria e sanzionatoria
per gli impianti esistenti e per i nuovi impianti. A tal fine, sono considerati
impianti esistenti quelli già in funzione o costruiti o autorizzati
prima dell’entrata in vigore del DPR 203/88 (1.07.1988), e nuovi
impianti quelli aperti successivamente a tale data.
L’interpretazione e l’attuazione del Decreto è stata
realizzata dall’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni emanato
con DPCM 21 luglio 1989 successivamente modificato e integrato dal DPCM
25 luglio 1991 che introduce la distinzione tra attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo e attività a ridotto inquinamento
atmosferico.
Per quanto concerne le competenze tra Stato, Regioni e Province risultano
così ripartite.
Allo Stato spetta la fissazione e l’aggiornamento dei valori limite
(limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell’ambiente esterno)
e, delle linee guida di qualità dell’aria.
Alle Regioni poi compete scegliere, nell’ambito della forcella individuata
dallo Stato, i limiti massimi che dovranno essere rispettati nel proprio
territorio e rilasciare i provvedimenti autorizzatori su istanza delle
imprese interessate.
Alle Province viene attribuito il potere di redigere e tenere l’inventario
delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri individuati dallo
Stato e dalle indicazioni fornite dalla Regione; nonché il rilevamento,
la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche, sempre su base
provinciale .
Fino ad oggi lo Stato ha determinato soltanto le linee
guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e dei valori limite
di emissione con Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 luglio 1990
, riferendosi esclusivamente agli impianti esistenti. Ne consegue pertanto
che la Regione Abruzzo rilascia autorizzazioni definitive soltanto agli
impianti esistenti; mentre ai nuovi concede autorizzazioni provvisorie
cioè con vigenza temporale determinata. Ciò comporta per
le imprese l’obbligo di domandarne la proroga prima della scadenza
fissata.
Il Manuale si compone da:
la disciplina giuridica del DPR 203/88 e dei provvedimenti emanati dalla
Regione Abruzzo per darvi attuazione (parte prima);
una serie di schede concernenti gli adempimenti, i termini e le sanzioni
previste a carico delle imprese (parte seconda);
le procedure che le imprese devono instaurare per le richieste di autorizzazione
(parte terza);
la modulistica necessaria alle imprese per attivare le suddette procedure
di autorizzazione e le principali Delibere di Giunta Regionale Abruzzo
in materia (parte quarta);
la legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento atmosferico
e gli orientamenti giurisprudenziali sul DPR 203/88 (parte quinta).
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