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       PREMESSA 
      Fino al 1988 la normativa italiana inerente all’inquinamento 
        atmosferico era basata fondamentalmente sulla Legge 13 luglio 1966, n.615 
        , la cosiddetta legge antismog, rivolta a disciplinare le fonti tradizionali 
        dell’inquinamento atmosferico, vale a dire gli impianti termici, 
        gli impianti industriali e i veicoli a motore. 
        Vi ricadevano le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori 
        di qualsiasi tipo e provenienza che potessero alterare le normali condizioni 
        di salubrità dell’aria costituendone pregiudizio per la salute 
        dei cittadini. 
        Nell’applicazione pratica questo provvedimento è risultato 
        del tutto inefficace essendosi limitato a prevedere strumenti di controllo, 
        trascurando invece gli efficaci strumenti di prevenzione e di repressione. 
        La normativa organica e specifica per le emissioni prodotte da impianti 
        industriali viene introdotta con il DPR 24 maggio 1988, n.203 . Il decreto, 
        nel recepire ed attuare le direttive CEE sulla qualità dell’aria 
        (direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203) è rivolto a tutelare 
        la salute pubblica, l’ambiente, le risorse biologiche, gli ecosistemi, 
        gli usi legittimi dell’ambiente e le attività ricreative. 
        Il provvedimento del 1988 abroga quasi totalmente la L. 615/66 ed impone 
        all’imprenditore l’obbligo di munirsi di autorizzazione per 
        le emissioni in atmosfera. 
        Esso prevede una differente disciplina autorizzatoria e sanzionatoria 
        per gli impianti esistenti e per i nuovi impianti. A tal fine, sono considerati 
        impianti esistenti quelli già in funzione o costruiti o autorizzati 
        prima dell’entrata in vigore del DPR 203/88 (1.07.1988), e nuovi 
        impianti quelli aperti successivamente a tale data. 
        L’interpretazione e l’attuazione del Decreto è stata 
        realizzata dall’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni emanato 
        con DPCM 21 luglio 1989 successivamente modificato e integrato dal DPCM 
        25 luglio 1991 che introduce la distinzione tra attività ad inquinamento 
        atmosferico poco significativo e attività a ridotto inquinamento 
        atmosferico. 
        Per quanto concerne le competenze tra Stato, Regioni e Province risultano 
        così ripartite. 
        Allo Stato spetta la fissazione e l’aggiornamento dei valori limite 
        (limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti 
        massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell’ambiente esterno) 
        e, delle linee guida di qualità dell’aria. 
        Alle Regioni poi compete scegliere, nell’ambito della forcella individuata 
        dallo Stato, i limiti massimi che dovranno essere rispettati nel proprio 
        territorio e rilasciare i provvedimenti autorizzatori su istanza delle 
        imprese interessate. 
        Alle Province viene attribuito il potere di redigere e tenere l’inventario 
        delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri individuati dallo 
        Stato e dalle indicazioni fornite dalla Regione; nonché il rilevamento, 
        la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche, sempre su base 
        provinciale . 
      
      Fino ad oggi lo Stato ha determinato soltanto le linee 
        guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e dei valori limite 
        di emissione con Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 luglio 1990 
        , riferendosi esclusivamente agli impianti esistenti. Ne consegue pertanto 
        che la Regione Abruzzo rilascia autorizzazioni definitive soltanto agli 
        impianti esistenti; mentre ai nuovi concede autorizzazioni provvisorie 
        cioè con vigenza temporale determinata. Ciò comporta per 
        le imprese l’obbligo di domandarne la proroga prima della scadenza 
        fissata. 
      
      
      Il Manuale si compone da: 
        la disciplina giuridica del DPR 203/88 e dei provvedimenti emanati dalla 
        Regione Abruzzo per darvi attuazione (parte prima); 
        una serie di schede concernenti gli adempimenti, i termini e le sanzioni 
        previste a carico delle imprese (parte seconda); 
        le procedure che le imprese devono instaurare per le richieste di autorizzazione 
        (parte terza); 
        la modulistica necessaria alle imprese per attivare le suddette procedure 
        di autorizzazione e le principali Delibere di Giunta Regionale Abruzzo 
        in materia (parte quarta);  
        la legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento atmosferico 
        e gli orientamenti giurisprudenziali sul DPR 203/88 (parte quinta). 
       
       
      
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