PREMESSA

Fino al 1988 la normativa italiana inerente all’inquinamento atmosferico era basata fondamentalmente sulla Legge 13 luglio 1966, n.615 , la cosiddetta legge antismog, rivolta a disciplinare le fonti tradizionali dell’inquinamento atmosferico, vale a dire gli impianti termici, gli impianti industriali e i veicoli a motore.
Vi ricadevano le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo e provenienza che potessero alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria costituendone pregiudizio per la salute dei cittadini.
Nell’applicazione pratica questo provvedimento è risultato del tutto inefficace essendosi limitato a prevedere strumenti di controllo, trascurando invece gli efficaci strumenti di prevenzione e di repressione.
La normativa organica e specifica per le emissioni prodotte da impianti industriali viene introdotta con il DPR 24 maggio 1988, n.203 . Il decreto, nel recepire ed attuare le direttive CEE sulla qualità dell’aria (direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203) è rivolto a tutelare la salute pubblica, l’ambiente, le risorse biologiche, gli ecosistemi, gli usi legittimi dell’ambiente e le attività ricreative.
Il provvedimento del 1988 abroga quasi totalmente la L. 615/66 ed impone all’imprenditore l’obbligo di munirsi di autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
Esso prevede una differente disciplina autorizzatoria e sanzionatoria per gli impianti esistenti e per i nuovi impianti. A tal fine, sono considerati impianti esistenti quelli già in funzione o costruiti o autorizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 203/88 (1.07.1988), e nuovi impianti quelli aperti successivamente a tale data.
L’interpretazione e l’attuazione del Decreto è stata realizzata dall’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni emanato con DPCM 21 luglio 1989 successivamente modificato e integrato dal DPCM 25 luglio 1991 che introduce la distinzione tra attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e attività a ridotto inquinamento atmosferico.
Per quanto concerne le competenze tra Stato, Regioni e Province risultano così ripartite.
Allo Stato spetta la fissazione e l’aggiornamento dei valori limite (limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell’ambiente esterno) e, delle linee guida di qualità dell’aria.
Alle Regioni poi compete scegliere, nell’ambito della forcella individuata dallo Stato, i limiti massimi che dovranno essere rispettati nel proprio territorio e rilasciare i provvedimenti autorizzatori su istanza delle imprese interessate.
Alle Province viene attribuito il potere di redigere e tenere l’inventario delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri individuati dallo Stato e dalle indicazioni fornite dalla Regione; nonché il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche, sempre su base provinciale .

Fino ad oggi lo Stato ha determinato soltanto le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e dei valori limite di emissione con Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 luglio 1990 , riferendosi esclusivamente agli impianti esistenti. Ne consegue pertanto che la Regione Abruzzo rilascia autorizzazioni definitive soltanto agli impianti esistenti; mentre ai nuovi concede autorizzazioni provvisorie cioè con vigenza temporale determinata. Ciò comporta per le imprese l’obbligo di domandarne la proroga prima della scadenza fissata.

Il Manuale si compone da:
la disciplina giuridica del DPR 203/88 e dei provvedimenti emanati dalla Regione Abruzzo per darvi attuazione (parte prima);
una serie di schede concernenti gli adempimenti, i termini e le sanzioni previste a carico delle imprese (parte seconda);
le procedure che le imprese devono instaurare per le richieste di autorizzazione (parte terza);
la modulistica necessaria alle imprese per attivare le suddette procedure di autorizzazione e le principali Delibere di Giunta Regionale Abruzzo in materia (parte quarta);
la legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento atmosferico e gli orientamenti giurisprudenziali sul DPR 203/88 (parte quinta).