|
LEGGE 388/2000 (ART. 114)
"RISTRUTTURAZIONE E MODIFICA AMBIENTI
DI LAVORO NELLE CAVE LOCALIZZATE IN GIACIMENTI DI CALCARE
METAMORFICO CON SVILUPPO A QUOTE DI OLTRE 300 METRI"
1. Legislazione
4. Beneficiari
6. Agevolazioni
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 114)
D.M. 8 giugno 2001 Ministero delle Attività Produttive
Soggetti esercenti attività estrattive in siti
di cava localizzati in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a
quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per
l'elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di
particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, come di
seguito definiti:
·
società di persone o di capitali,
imprese individuali e società cooperative titolari di autorizzazione;
·
associazioni temporanee dei
soggetti di cui al punto precedente e/o consorzi titolari di
autorizzazioni.
Tipologia
Programmi di particolare valenza e qualità
miranti prioritariamente al miglioramento delle condizioni di stabilità
dell’ammasso roccioso e/o dei fronti di scavo, per l’ottimale ripristino
ambientale e l’incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni,
approvati dal comune di competenza e in conformità al parere dell'ASL
competente.
Gli interventi agevolabili possono riguardare
sia singoli siti di cava che insiemi di siti contigui senza soluzione di
continuità ed interessanti lo stesso giacimento di minerale.
Per essere ammessi al contributo, i programmi
devono essere ricompresi in uno dei seguenti assi:
·
risanamento ambientale,
in cui ricadono gli interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori
per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro;
·
miglioramento dell’ambiente e
della sicurezza riservato alle PMI,
in cui ricadono gli interventi riferiti a:
-
sviluppo di sistemi di gestione
aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza;
-
lavori e tecnologie miranti al
miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni
pilota dimostrative;
-
sistemi di monitoraggio per la
prevenzione e/o protezione dei rischi.
Durata dei programmi
Di norma non superiore a 3 anni dalla data del
decreto di concessione, salvo casi particolari per i quali il Ministero
può disporre, per una sola volta, una proroga non superiore a 12 mesi.
Spese ammissibili
a.
Spese per servizi relative a studi ambientali, geotecnici e
tecnologici, indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed
ambientali, progettazione di sistemi e metodi.
b.
Spese di investimento per lavori relative a progettazione esecutiva
e opere, compresa la direzione dei lavori, di movimento terra e di scavo,
infrastrutturali interne ai siti di cava, di presidio idraulico e di
rinaturazione, strettamente connesse agli interventi.
c.
Acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici,
nonché software specificamente destinati all’intervento (solo per
interventi di miglioramento dell'ambiente e della sicurezza).
Le spese di cui alla lettera a., sono
ammissibili solo se riferite a servizi forniti da consulenti esterni.
Le spese di cui alla lettera b., possono essere
altresì ammissibili se sostenute dal beneficiario con risorse proprie da
rendicontare per mezzo di commesse interne di lavorazione.
Dal totale delle spese ammissibili dovranno
essere detratti i ricavi derivanti dalla eventuale commercializzazione del
minerale abbattuto.
Esclusioni
·
Spese generali ed amministrative
·
Spese riconducibili al
funzionamento dell'attività
·
Acquisto di macchine operatrici e
di mezzi di trasporto
Retroattività
Sono ammissibili le spese sostenute
successivamente alla data della domanda di contributo.
Tipologia Contributo in c/capitale
Misura massima
Risanamento ambientale
65% delle spese ammissibili con un max di
100.000 euro su un periodo di 3 anni (de
minimis).
Miglioramento dell'ambiente e della sicurezza
Riferito all’investimento in immobilizzazioni
materiali ed immateriali e comunque non superiore al:
15% per le piccole imprese;
7,5% per le medie imprese.
Se gli investimenti vengono effettuati nelle
aree depresse, la percentuale è elevabile secondo il seguente schema:
Per la quota parte d'investimento ammissibile
riferita a servizi forniti da consulenti esterni, il contributo in
c/capitale è riconosciuto fino al 50% dei costi dei servizi stessi.
Tali servizi non devono essere continuativi o
periodici, nè essere connessi alle normali spese di funzionamento
dell'impresa.
N.B.:
L'investimento deve essere conservato nella regione beneficiaria per un
periodo di 5 anni.
L'apporto finanziario di mezzi propri
da parte del beneficiario non deve essere inferiore al 25% delle spese di
investimento ammissibile.
Cumulabilità Gli aiuti per il miglioramento dell’ambiente e della sicurezza non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario e, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo superi l'intensità di aiuto massima prevista dall'Unione Europea.
1.
Presentazione della domanda di agevolazione, redatta secondo
apposito schema, completa della documentazione prevista, al Ministero
delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli
incentivi alle imprese, Ufficio C2 e, contestualmente, alla regione, al
comune ed all'ASL competenti per territorio.
2.
Istruttoria, da parte del comune competente in conformità al parere
dell'ASL e invio, entro 60 gg. dal termine di presentazione domande, di
comunicazione di approvazione o rigetto dei programmi presentati.
3.
Il Ministero, entro 60 gg. dalla conclusione dell'istruttoria,
formula la graduatoria dei programmi agevolabili, secondo i seguenti
criteri di priorità:
a)
iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per
provvedimento dell'autorità di vigilanza;
b)
indice infortunistico accertato dall'Inail dell'area nella quale
ricade l'iniziativa;
c)
numero delle unità lavorative complessive direttamente interessate
dall'intervento.
4.
Emanazione, da parte del Ministero, entro i successivi 30 gg., del
decreto di concessione.
5.
Erogazione dell'agevolazione da parte del Ministero. E' possibile
richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo, previa
presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
|