1.
Legislazione
2.
Provvedimenti attuativi
3. Ente
agevolante
4.
Beneficiari
5.
Investimenti finanziabili
6.
Agevolazioni
7.
Iter procedurale
8. NOTE E VARIE
LEGISLAZIONE
· Legge 28 novembre 1965 n. 1329
· D.L. 9 aprile 1984 n. 62
· Legge 3 novembre 1987 n. 452 (art. 8)
· Legge 17 gennaio 1994 n. 47 (art. 5)
PROVVEDIMENTI
ATTUATIVI
· D.M. 21 febbraio 1973
· Circolare MCC 9 dicembre 1983 n. 41
· D.M. 12 novembre 1986
· Circolare MCC 31 marzo 1989 n. 25
· Circolare MCC 31 luglio 1989 n. 46
· Circolare MCC 21 dicembre 1989 n. 72
· Circolare MCC 27 dicembre 1990 n. 76
· Circolare MCC 28 dicembre 1990 n. 77
· Circolare MCC 21 gennaio 1991 n. 6
· Circolare MCC 30 luglio 1992 n. 37
· Circolare MCC 7 maggio 1993 n. 28
· Circolare MCC 10 agosto 1993 n. 39
· Circolare MCC 27 dicembre 1993 n. 56
· Circolare MCC 6 maggio 1994 n. 14
· Circolare MCC 13 luglio 1994 n. 26
· Circolare MCC 9 febbraio 1995 n. 53
· Circolare MCC 27 ottobre 1995 n. 72
· Circolare MCC 29 dicembre 1995 n. 79
· Circolare MCC 7 marzo 1996 n. 83
· Circolare MCC 13 marzo 1997 n. 110
· D.M. 18 settembre 1997
· Circolare MCC 2 marzo 1998 n. 134
· Circolare MCC 27 maggio 1998 n. 136
· Circolare MCC 15 maggio 1998 n. 141
· Circolare MCC 25 maggio 1998 n. 142
ENTE AGEVOLANTE
Mediocredito Centrale
BENEFICIARI
Imprese venditrici
Qualsiasi impresa ammissibile ai sensi dell'art. 1 della Legge
28.11.1965 n. 1329, semprechè appartenenti a Stati membri della UE.
Imprese locatrici
Società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.
Bancario.
Imprese acquirenti
Piccole e medie imprese (vedi
Allegato 5) appartenenti a stati membri della UE.
Imprese locatarie
Imprese industriali o di servizi su scala industriale, semprechè
appartenenti a Stati membri della UE con le medesime limitazioni
dimensionali disposte per le imprese acquirenti.
L'impresa locataria non deve essere partecipata da una o più imprese, di
dimensioni superiori ai parametri UE, che singolarmente o per somma delle
loro partecipazioni superino il 25% del capitale delle imprese locatarie.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione è sufficiente che almeno uno
dei contraenti (impresa venditrice o locatrice, o impresa acquirente o
locataria) abbia sede legale e amministrativa o stabilimento o filiali o
succursali, ecc. nel territorio di competenza dell'Istituto finanziatore,
fatta salva la deroga della Banca d'Italia relativa al limite della
competenza territoriale.
Esclusioni
Sono escluse le imprese appartenenti ai settori siderurgia, pesca,
costruzioni navali, trasporto, fabbricazione di zucchero e tabacco.
Vincoli
Alle imprese operanti nel settore fibre sintetiche e industria
automobilistica si applica il limite “de minimis” (vedi
Allegato 6, max 100.000 EURO nell’arco di 3 anni).
INVESTIMENTI
FINANZIABILI
Tipologie
Macchine utensili o di produzione, nuove, di costo unitario o
complessivo superiore a lire 1.000.000.
Alla dizione "macchine di produzione" in generale, deve essere data una
portata ampia, comprendendovi fra le altre:
a. attrezzature semoventi impiegate per manipolare,
trasportare o sollevare i materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri
trasportatori, betoniere, ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o
cantiere, o anche autotrasportate;
b. macchine destinate alla trasformazione di prodotti
agricoli, nonché tutte le macchine agricole motrici e operatrici impiegate
direttamente e specificamente nell’agricoltura;
c. impianti e macchinari che limitano l’inquinamento
esterno escluse le opere murarie;
d. calcolatori elettronici per la progettazione e
l’organizzazione del lavoro, oltre che per la contabilità industriale;
e. macchine di “produzione di servizi”;
f. stampi;
g. impianti completi per cucina (con esclusione di
mobili e arredi non direttamente pertinenti);
h. impianti di condizionamento d’aria per case di cura,
alberghi, ristoranti e bar.
Le macchine utensili o di produzione devono essere
utilizzate nel territorio nazionale e non devono risultare fatturate
anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o locazione.
Per quanto concerne le macchine semoventi operanti nell'ambito dello
stabilimento, quest'ultimo può essere inteso come le diverse unità
produttive dell'impresa acquirente o locataria. Devono essere esclusi gli
autoveicoli, i trattori ed altri veicoli semoventi o rimorchiati, che
normalmente circolano su strada per i quali può essere effettuata la
vendita o la locazione, con riserva della proprietà, senza il contrassegno
previsto dall'art. 1 della L. 1329/65, in quanto tali veicoli sono già
muniti di una targa di riconoscimento per la circolazione su strada.
Per quanto attiene le operazioni di locazione, sono ammissibili le
macchine utensili o di produzione inserite in un processo a carattere
continuo o semicontinuo per la esclusiva produzione di beni o per produrre
servizi su scala industriale.
Spese ammissibili
Capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina, dalle spese
di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio, purchè comprese nel
prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione e nella
misura complessiva del 15% del costo della macchina, ma con esclusione
degli ammontari relativi sia all'IVA, sia alla quota di riscatto nel caso
di locazione sia a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario,
maggiorato degli interessi ad un tasso non superiore a quello di
riferimento
- determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 902/76 e del Decreto del
Ministero del Tesoro del 19 marzo 1977 - vigente al momento della
emissione degli effetti, per non oltre 3 miliardi di lire.
Fermo restando tale limite, sarà ammissibile anche la
singola operazione relativa ad una compravendita o locazione di macchine,
di importo globale superiore a 4,5 miliardi di lire (riferiti al costo del
macchinario) installate o da installare in una singola unità produttiva od
operativa (solo per imprese ubicate al di fuori dell’obiettivo 1).
Nel caso, invece, in cui l'impresa abbia presentato al Mediocredito
Centrale più operazioni (relativamente a ciascuna unità produttiva od
operativa) per le quali i contratti di compravendita siano stati
trascritti presso il competente Tribunale nei 12 mesi precedenti la
trascrizione del contratto della domanda in esame, sarà ammissibile
l'importo fino ad un max di 4,5 miliardi di lire (riferiti al costo del
macchinario).
Sono ammissibili all'intervento effetti rilasciati a fronte di un
contratto di compravendita o di locazione di macchine, garantiti da
privilegio o patto di riservato dominio sulle macchine contrassegnate ai
sensi dell'art. 1 della L. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla
loro emissione, purchè siano collegati ad un medesimo contratto con
dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi e che lo sconto
avvenga presso un Istituto di credito a medio termine.
Sono ammissibili all'intervento:
a) operazioni con sconto effetti già avvenuto;
b) operazioni ammesse allo sconto da parte
dell'Istituto primario per le quali sono stati emessi effetti a copertura
parziale delle forniture;
c) operazioni ammesse allo sconto da parte
dell'Istituto primario per le quali, però, non sono stati ancora emessi
gli effetti per il rimborso del credito dilazionato o per il pagamento dei
canoni;
d) operazioni ammesse allo sconto da parte
dell'Istituto primario sulla base di un contratto di massima stipulato o
da stipulare tra i contraenti.
Le operazioni previste ai punti b), c) e d) sono
ammesse all'intervento a condizione che entro il termine improrogabile di
6 mesi pervenga al Mediocredito Centrale la documentazione attestante il
completamento delle operazioni stesse.
Ubicazione dell'investimento
Territorio nazionale
AGEVOLAZIONE
Tipologia di intervento
Contributo in c/interessi ovvero in c/canone nel caso di locazione
finanziaria.
Il contributo è pari alla differenza fra il netto ricavo determinato a
tasso di riferimento ed il netto ricavo determinato a tasso agevolato.
Tale contributo è riconosciuto:
a) all'acquirente, attraverso l'istituto
finanziatore, se gli effetti sono emessi a tasso di mercato;
b) al venditore, tramite l'istituto finanziatore, se
gli effetti sono emessi a tasso agevolato e scontati al tasso di
riferimento.
E’ altresì prevista la concessione di un contributo in
c/capitale aggiuntivo, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
calcolato in relazione all’agevolazione in c/interessi, nella misura del
72,1% del contributo in c/interessi, per le imprese ubicate nei territori
dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea.
Misura massima del finanziamento
100% dell'investimento
Importo massimo del finanziamento
3 miliardi di lire per ogni singola operazione
Durata
Non oltre 5 anni con preammortamento solitamente compreso fra i 4 e i
10 mesi.
Tasso d'interesse (vedi
Allegato 4)
Il tasso di interesse contrattuale viene liberamente fissato dalla
volontà delle parti contraenti. Tuttavia, essendo lo sconto degli effetti
da parte dell'istituto di credito a tasso di riferimento, molte volte
l'operazione è regolata con il corrispondente tasso d'interesse.
L'operazione può essere effettuata anche a tasso agevolato.
Il tasso di sconto agevolato praticato dal Mediocredito Centrale è pari:
1) 100% del tasso di riferimento industria per
investimenti ubicati nelle zone dell'obiettivo 1;
2) 50% del tasso di riferimento industria con
abbattimento max di 5 punti per investimenti ubicati nel restante
territorio nazionale, con il limite per le medie imprese di 200.000 EURO
in termini di contributo;
3) 40% del tasso di riferimento industria con
abbattimento max di 6 punti per investimenti ubicati nelle zone 87.3c,
(vedi allegato 1)
i cui contratti di compravendita siano trascritti a partire dal 1°
giugno 1998.
Cumulabilità
Tale intervento non è cumulabile, per il medesimo investimento con
altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali o provinciali.
L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime
consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre
agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi
aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su
operazioni ai sensi della legge 1329/65.
Garanzie
Patto di riserva di proprietà o privilegio; talvolta, nel caso di
sconto pro-soluto, ipoteca, fidejussione e avallo.
ITER PROCEDURALE
1. Stipulazione contratto.
2. Registrazione contratto.
3. Rilascio effetti (pagherò diretti oppure tratte
accettate).
4. Certificato di origine.
5. Nota di trascrizione in carta da bollo e in
duplice copia.
6. Applicazione del contrassegno metallico
(targhetta) sulla macchina.
7. Presentazione della documentazione alla
cancelleria del tribunale.
8. Accettazione della documentazione.
9. Sigillatura del contrassegno e verbalizzazione
dell'avvenuta apposizione del sigillo, da parte del cancelliere.
10. Restituzione, da parte della cancelleria, della
documentazione.
11. Applicazione, a cura del venditore, della
apposita dicitura e presentazione degli effetti stessi alla cancelleria
per l'annotazione dell'avvenuta trascrizione.
12. Restituzione, da parte della cancelleria, degli
effetti completi della annotazione.
13. Spedizione della macchina all'impresa acquirente
e consegna alla stessa del certificato di origine.
14. Presentazione della domanda di sconto.
15. Delibera di concessione dello sconto da parte
dell'Istituto.
16. Sottoscrizione della lettera di sconto e girata
degli effetti.
17. Erogazione.
18. Inoltro della pratica al Mediocredito Centrale.
19. Concessione e erogazione del contributo in
c/interessi da parte del Mediocredito Centrale all'impresa acquirente.
N.B.: Nel caso di operazione di Sabatini
leasing, il contratto di compravendita è sostituito da un contratto di
locazione finanziaria.
Gli adempimenti normalmente a cura del venditore,
vengono accollati alla società di locazione finanziaria.
Documentazione richiesta
Le richieste dovranno pervenire al Mediocredito Centrale, entro 6 mesi
dall'ammissione allo sconto da parte dell'Istituto primario, a mezzo del
modulo MC/F66 - fornito, a richiesta, dal Mediocredito Centrale medesimo -
completo dei necessari allegati nonchè dell'indicazione dell'ubicazione
dell'unità produttiva in cui vengono costruite ed utilizzate le macchine
oggetto della compravendita.
Alla richiesta di intervento l'Istituto proponente, oltre alla
dichiarazione già riportata nel frontespizio del modulo MC/F66 (impegno di
non aver avanzato al Mediocredito Centrale altre domande di intervento
agevolativo per la stessa operazione), dovrà inoltre, allegare:
1) dichiarazione delle imprese acquirenti o locatarie
di non aver ottenuto, di non aver richiesto e di rinunciare a
richiedere, per la stessa operazione, altre agevolazioni pubbliche;
2) dichiarazione delle imprese acquirenti o locatarie
che le macchine utensili o di produzione oggetto del contratto di
compravendita o di locazione, saranno installate ed utilizzate in
proprie unità produttive localizzate in territorio italiano;
3) copia del contratto di compravendita o di
locazione delle macchine, o stralcio dello stesso, dal quale risultino
le modalità di pagamento nonchè l'impegno dell'impresa acquirente o
locataria a praticare, nei confronti del personale dipendente, un
trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di
lavoro della categoria applicabile alla zona territoriale di residenza.
Lo stralcio attestante quest'ultima circostanza potrà essere sostituito
dalla dichiarazione dell'Istituto primario che attesti la presenza del
predetto impegno nel contratto di compravendita o di locazione delle
macchine.
Per le operazioni di locazione, i relativi canoni
dovranno essere predisposti a rate costanti di capitale ed interessi;
4) copia del certificato di origine;
5) atto aggiuntivo al contratto di compravendita o di
locazione, in caso di variazioni effettuate successivamente alla
trascrizione del contratto stesso;
6) eventuale dichiarazione dell'Istituto primario;
7) nota di trascrizione del patto di riservato
dominio o del privilegio;
8) copia lettera raccomandata a.r. con la quale il
venditore comunica al proprietario dello stabile dove viene installata
la macchina (se diverso dall'impresa acquirente) e che la medesima è
stata da lui venduta con riserva di proprietà/privilegio;
9) dichiarazione dell'impresa venditrice di
apposizione del contrassegno metallico;
10) dichiarazione dell'impresa acquirente per
l'accredito del contributo;
11) copia della comunicazione dell'intervento
accordato contenente l'elencazione dei casi di cessazione
dell'intervento stesso e la previsione della possibilità di revoca,
firmata per accettazione dal beneficiario del contributo concesso.
L'Istituto proponente, nel caso di locazione, oltre i
precedenti allegati dovrà altresì rimettere:
12) copia della fattura di acquisto
rilasciata a nome dell'impresa locatrice;
13) copia verbale di consegna sottoscritto dal legale
rappresentante l'impresa locataria.
In casi particolari, il Mediocredito Centrale si
riserva, d'intesa con l'Istituto richiedente, di effettuare eventuali
controlli.
Le richieste di intervento, il cui esame sia stato sospeso in attesa che
vengano forniti chiarimenti, ovvero altri elementi necessari al
completamento dell'istruttoria, verranno ritenute decadute qualora quanto
richiesto non pervenga entro il termine di 6 mesi dalla richiesta
medesima.
Saranno esaminate prioritariamente le operazioni che presentino elevati
effetti indotti sull'occupazione e investimenti ad elevato contenuto
tecnologico.
In via generale, resta stabilito che tutta la documentazione che perverrà
al Mediocredito Centrale, durante l'orario di chiusura degli uffici, verrà
considerata pervenuta alla loro riapertura.
NOTE E VARIE
Sabatini non agevolata
Tramite essa è possibile ottenere una dilazione di pagamento a medio
lungo termine (fino a 5 anni) pur non essendo previsto il contributo in
c/interessi da parte del Mediocredito Centrale.
Interventi nel “settore primario agricoltura”
Il Ministero delle politiche agricole ha stabilito che sono
ammissibili investimenti nelle attività agricole di cui alla
classificazione Istat ’91 sezione A.
Il contributo pubblico erogabile va dal 15% al 22,5% della spesa
ammissibile, con massimali di investimento sovvenzionabili che vanno da
90.000 EURO in un periodo di 6 anni, per azienda con almeno una ULU (unità
lavorativa uomo) a 180.000 EURO in un periodo di 6 anni, per azienda con
almeno due ULU (unità lavorativa uomo).
Revoca
Il Mediocredito Centrale ha stabilito, con decorrenza 1.11.1999, la
revoca dell'agevolazione dalla data in cui si verifica uno dei seguenti
fatti:
- alienazione, cessione o distrazione dei beni
acquistati o locati (rientrano in questa fattispecie anche i beni ceduti),
oggetto di agevolazione compresi in una cessione d'azienda o di ramo
d'azienda, nonché la cessione di contratto;
- perdita di possesso o distruzione dei beni oggetto
dell'intervento agevolativo per qualsiasi evento non dipendente dalla
volontà dell'impresa beneficiaria.
E' stato inoltre stabilito, nei casi di cessazione
dell'attività dell'impresa acquirente/locataria, che il contributo cessa a
partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto scaduto e
regolarmente pagato.
In tutti i casi sopra elencati, il contributo già percepito e relativo al
periodo successivo al verificarsi dell'evento dovrà essere restituito.