LEGGE 598/1994 "INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TUTELA
AMBIENTALE"
1.
Legislazione
2.
Provvedimenti attuativi
3. Ente
agevolante
4.
Beneficiari
5.
Investimenti finanziabili
6.
Agevolazioni
7.
Iter procedurale
LEGISLAZIONE
· Legge 27 ottobre
1994 n. 598
· Legge 8 agosto 1995 n. 341 (art. 3)
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Circolare MCC 1
dicembre 1994 n. 44
D.M. 11 luglio 1995
Circolare MCC 31 luglio 1995 n. 67
Circolare MCC 13 settembre 1995 n. 68
Circolare MCC 27 ottobre 1995 n. 72
Circolare MCC 29 dicembre 1995 n. 79
D.M. 18 settembre 1997
Circolare MCC 23 dicembre 1998 n. 162
ENTE AGEVOLANTE
Mediocredito Centrale
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese
industriali (vedi
Allegato 5).
Cofinanziamento FESR
Piccole e medie imprese
industriali (vedi
Allegato 5) appartenenti ai settori C e D della classificazione Istat
’91.
Esclusioni
Sono escluse le imprese
appartenenti ai settori siderurgico, costruzioni navali, pesca, trasporto,
fabbricazione di zucchero, industria del tabacco.
Vincoli
Alle imprese operanti nel
settore delle fibre sintetiche e industria automobilistica si applica il
limite “de minimis” (vedi
Allegato 6, max 100.000 EURO nell’arco di 3 anni).
INVESTIMENTI FINANZIABILI
Spese ammissibili
Programmi unitari che prevedono
investimenti in:
1) progetti per
l'innovazione tecnologica:
a) realizzazione o
acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a
svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto,
magazzinaggio;
b) realizzazione o
acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro
composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) realizzazione o
acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per
l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo
dei prodotti lavorati nonchè al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
d) realizzazione o
acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e
dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) acquisizione di
brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive,
formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle
apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b),
c) e d);
f) realizzazione o
acquisizione di apparecchiature scientifiche destinati a laboratori ed
uffici di progettazione aziendale;
g) spese per opere
murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni
compresi nel programma di investimento, di cui alle lettere a), b) e c).
N.B.:
Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a se stanti, non
potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a
programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle
lettere a), b) e c), la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non
potrà superare:
- per programmi il
40%
- per brevetti il 30%
- per licenze il 15%
- per formazione del personale il 20%
del costo delle
macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e
c).
2) progetti per la
tutela ambientale:
a) installazione di
raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi,
liquidi o gassosi;
b) installazione di
dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
c) opere per la
protezione dell'ambiente da calamità naturali;
d) interventi per la
razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle
fonti;
e) laboratori ed
attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione
dell'ambiente;
f) fabbricazione di
attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al
miglioramento ambientale;
g) investimenti
destinati all'installazione di impianti ed apparecchiature anti
inquinamento in stabilimenti industriali, volti sia alla riduzione delle
immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia al
miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro
gli infortuni;
h) investimenti per la
creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel
processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive
attualmente utilizzate;
i) investimenti per la
conversione e la modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti
in impianti e/o processi produttivi sicuri;
j) eliminazione
dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo
produttivo;
k) investimenti di
delocalizzazione per le esigenze ambientali connesse ad obiettivi
pubblici di interesse collettivo.
N.B.:
Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché per
l’acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente collegate agli
investimenti di cui alla lettera k).
Nel caso di
finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile
all'intervento il valore dei beni diminuito del prezzo convenuto per il
trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione
finanziaria.
Vincoli
Cofinanziamento FESR
Gli investimenti devono
portare al miglioramento di almeno uno dei parametri ambientali indicati
nella scheda descrittiva che deve essere allegata alla domanda
d’intervento (rifiuti, acqua, tecnologie per l’ambiente, emissioni,
materie prime, dispositivi di controllo ambientale), senza che nessuno di
essi ne risulti peggiorato.
Il conseguimento del miglioramento delle performance ambientali del ciclo
produttivo ovvero dell’impianto, può essere conseguito anche attraverso
un’attività di manutenzione straordinaria mirata, purchè le spese connesse
siano oggetto di capitalizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.
Retroattività
L'investimento non deve essere
iniziato prima dei 2 anni precedenti la data di presentazione della
domanda al Mediocredito Centrale ed a tale data non ancora ultimato.
Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, per data
di avvio degli investimenti si intende la data di stipula del contratto di
locazione finanziaria.
Ubicazione
Territorio nazionale
AGEVOLAZIONE
Tipologia di intervento
Contributo in c/interessi
E’ altresì prevista la
concessione di un contributo in c/capitale aggiuntivo, a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), calcolato proporzionalmente
all’importo del contributo agli interessi a carico dello Stato italiano,
per le imprese ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1 dell’Unione
Europea.
Misura massima del
finanziamento
70% dell'investimento.
100% dell’investimento nel caso di intervento del FESR
Importo massimo del
finanziamento
3 miliardi
Intervento FESR
- Contributo in
c/interessi pari all’80% del tasso di riferimento vigente alla stipula
del contratto di finanziamento (erogato in un’unica soluzione e in via
anticipata previa acquisizione di fidejussione bancaria);
- Contributo in c/capitale FESR, pari a 3 volte il contributo in
c/interessi.
Durata
Non superiore a 7 anni di cui il
periodo di preammortamento, di regola, non eccedente i 2 anni.
Tasso di interesse
(vedi
Allegato 4)
Variabile, con periodicità semestrale, calcolato sulla base del
parametro RENDINT diminuito di un punto percentuale.
Il contributo agli interessi è pari al:
- 80% del tasso di
riferimento per le PMI ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1;
- 60% del tasso di
riferimento per le PMI ubicate nelle zone 87.3c del Trattato CE (vedi
Allegato 1);
- 50% del tasso di
riferimento per le piccole imprese ubicate nel restante territorio
nazionale;
- 23% del tasso di
riferimento per le medie imprese ubicate nel restante territorio
nazionale.
N.B.:
Per tasso di riferimento si intende quello vigente alla data di stipula
del contratto di finanziamento.
Vantaggi fiscali
a) Esenzione del
contratto e degli atti costitutivi di garanzia dal pagamento
dell'imposta di bollo e di registro.
b) Riduzione del 50% degli oneri notarili.
Divieto di cumulo
L’agevolazione non è cumulabile
con altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali o
provinciali.
L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime
consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre
agevolazioni concesse in forma di garanzia, ovvero con contributi
aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su
operazioni ai sensi della legge 598/94.
Decadenza
L'intervento accordato decadrà
nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo nei 12 mesi dalla data della
delibera del Mediocredito Centrale, salvo proroga di 6 mesi accordata dal
Mediocredito Centrale.
Garanzie
Sono previste garanzie reali:
ipoteca, pegno, fidejussione.
ITER PROCEDURALE
1. Presentazione della
domanda all'istituto di credito.
2. Inoltro della
domanda da parte dell'istituto di credito al Mediocredito Centrale,
accompagnata da scheda informativa con valutazioni sull'impresa e
sull'iniziativa da finanziare. Le spese ed il contenuto innovativo
dovranno essere attestati dall'istituto primario con dichiarazione
specifica oppure con perizia giurata di un ingegnere o perito
industriale (esterni alla struttura dell'impresa richiedente) iscritti
nei rispettivi albi professionali.
3. Delibera di
concessione del finanziamento da parte degli organi dell'istituto di
credito.
4. Stipulazione del
contratto.
5. Erogazione sulla
base dei documenti di spesa dei programmi finanziati.
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