1.
Legislazione
2.
Provvedimenti attuativi
3. Ente
agevolante
4.
Beneficiari
5.
Investimenti finanziabili
6.
Agevolazioni
7.
Iter procedurale
LEGISLAZIONE
Legge 9 dicembre 1977 n. 956 (art. 6)
ENTE AGEVOLANTE
B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti)
BENEFICIARI
Imprese industriali, di servizi connessi all'industria
(compresa l'attività turistico-alberghiera), imprese agricole, enti
pubblici. Si prescinde dalla dimensione aziendale.
INVESTIMENTI
FINANZIABILI
Tipologia
Progetti che si propongono di ridurre i danni all'ambiente, sia di
origine naturale che provocati dall'attività umana.
Le iniziative dovranno:
·comportare nuovi investimenti e non spese di rinnovo
e manutenzione corrente;
·incorporare una tecnologia sufficientemente
sperimentata in grado di produrre i risultati attesi;
·essere realizzate a condizioni economiche
soddisfacenti.
Spese ammissibili
Sono quelle sostenute per:
·installazione di raccolta, trattamento ed
evacuazione di rifiuti inquinanti, solidi, liquidi o gassosi;
·fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature di
protezione e di miglioramento dell'ambiente, purchè tali impianti
utilizzino una tecnologia nuova o vi sia una crescente domanda degli
stessi sul mercato;
·installazione di dispositivi di controllo dello
stato dell'ambiente;
·attrezzature per i laboratori di ricerca
specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
·opere di protezione dell'ambiente da calamità
naturali;
·interventi per la razionalizzazione degli usi di
acqua potabile e per la protezione delle fonti;
·laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati
nei problemi di protezione dell'ambiente;
·investimenti destinati all'installazione di impianti
ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia
volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno (aria,
acqua, terreno) di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento
diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni.
Per quanto riguarda l'ambiente del lavoro e la sicurezza, sono
ammissibili gli impianti, le installazioni e le apparecchiature
antirumore e le cappotte fonoassorbenti; le protezioni varie delle
persone contro gli infortuni elettrici e meccanici (apparecchiature di
sicurezza). Non sono ammissibili gli impianti e le macchine di processo
(di produzione);
·investimenti per la creazione di capacità produttive
di sostanze "sicure" da impiegare nella fabbricazione di prodotti
"modificati-alternativi" al posto delle sostanze inquinanti o nocive
contenute nei prodotti attualmente diffusi e che vanno progressivamente
eliminati;
·investimenti per la conversione di impianti
produttivi dalla fabbricazione di prodotti che comportano effetti
secondari nocivi o inquinanti a causa di sostanze in essi contenute a
quella di prodotti "modificati-alternativi", cioè destinati agli stessi
impieghi ma privi di detti effetti secondari;
·investimenti per la modifica di processi produttivi
inquinanti in processi produttivi sicuri; eliminazione dell'impiego di
sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
·investimenti di delocalizzazione per esigenze
ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.
L'intervento è limitato ai costi di trasloco e reinstallazione, ivi
compreso il costo del nuovo fabbricato e degli impianti generali; sono
esclusi i costi di sostituzione, ammodernamento, ampliamento degli
impianti produttivi ed in particolare l'acquisto di nuove macchine se
non finanziabili ad altro titolo (tecnologie avanzate, PMI, ecc.).
Gli immobili, oltre che nel caso in cui siano di
proprietà dell'impresa finanzianda, possono essere finanziati anche se:
a.la società finanzianda è una società di capitali e
gli immobili sono di proprietà di una società immobiliare della quale la
prima detenga la maggioranza assoluta;
b.la finanzianda è una società di persone e gli
immobili sono di proprietà di uno o più soci illimitatamente
responsabili;
c.la finanzianda è una ditta individuale e gli
immobili sono in comunione legale fra il titolare e il coniuge in
dipendenza del diritto di famiglia quale risulta dalla legge 19 maggio
1975 n. 151;
d.ricorrono le ipotesi di ristrutturazione
concernenti immobili oggetto di contratti d'affitto o leasing, oppure
insistenti, su terreni messi a disposizione della finanzianda da comuni
o da consorzi e, comunque, purchè la durata del godimento non sia
inferiore a quella del finanziamento.
Importo massimo
25 milioni di EURO
AGEVOLAZIONE
Tipologia di intervento
Finanziamento agevolato
Misura massima del finanziamento
50% degli investimenti
Durata
Al massimo 8 - 10 anni con un periodo max di preammortamento di 2
anni.
Tasso di interesse
Sarà fissato dalla B.E.I. per ogni erogazione (vedi
Allegato 4)
Garanzia statale contro il rischio di cambio
Non prevista
Vantaggi fiscali
·Esenzione del contratto e degli atti costitutivi di
garanzia del pagamento dell'imposta di bollo e di registro.
·Riduzione del 50% degli oneri notarili.
ITER PROCEDURALE
1.Presentazione della domanda di finanziamento ad un
istituto di credito convenzionato con la BEI, unitamente alla
documentazione necessaria.
2.Delibera di concessione del finanziamento ad opera
dell'Istituto.
3.Inoltro della richiesta alla BEI, da parte
dell'Istituto.
4.Delibera della BEI.
5.Erogazione del prestito da parte della BEI.
6.Stipulazione del contratto.
7.Erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto
sulla base della esibizione della documentazione di spesa dei programmi
finanziati.