FINANZIAMENTI CECA AD IMPRESE SIDERURGICHE

 

1. Legislazione

 

2. Provvedimenti attuativi

 

3. Ente agevolante

 

4. Beneficiari

 

5. Investimenti finanziabili

 

6. Agevolazioni

 

7. Iter procedurale

 

 

 

 

LEGISLAZIONE

· Trattato istitutivo CECA, 18 aprile 1951, art. 54
· Legge 30 novembre 1976, n. 796
· D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

· Comunicazione CECA 17 maggio 1985
· Decisione CEE 31 ottobre 1987
· Comunicazione CECA 20 maggio 1988
· Parere conforme del Consiglio CEE 20 marzo 1989, n. 3
· Regolamento 8 febbraio 1990
· Comunicato 16 febbraio 1990
· D.M. 19 dicembre 1991

ENTE AGEVOLANTE

C.E.C.A. (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)

BENEFICIARI

Imprese carbosiderurgiche così come stabilito da trattato CECA.

INVESTIMENTI FINANZIABILI

Spese ammissibili
Sono quelle relative a:

·investimenti per la tutela dell'ambiente e per conseguire risparmi energetici;

·investimenti produttivi che non comportano aumento delle capacità produttive in settori saturi. A tal proposito non esistono regole fisse; indicazioni informali sono fornite dalla CECA caso per caso.

Il finanziamento degli immobili può avvenire, oltre al caso in cui gli stessi siano di proprietà dell'impresa finanzianda, anche nelle seguenti altre circostanze:

·la finanzianda è una società di capitali e gli immobili sono di una società immobiliare della quale la prima detenga la maggioranza assoluta;

·la finanzianda è una società di persone, anche di fatto, e gli immobili appartengono ad uno o più soci illimitatamente responsabili;

·la finanzianda è una ditta individuale e gli immobili sono in comunione legale tra il titolare ed il coniuge;

·ricorrono le ipotesi di riadattamento o ristrutturazione concernenti immobili oggetto di contratti di affitto o leasing oppure insistenti su terreni messi a disposizione dalla finanzianda, da Comuni o da Consorzi e comunque purchè la durata del godimento non sia inferiore a quella del finanziamento;

Esclusioni
Sono esclusi dal campo di intervento CECA:

a) i progetti completamente ultimati;
b) le scorte di qualsiasi natura.

Retroattività
La domanda deve riguardare progetti non ancora avviati, ovvero in corso di realizzazione, purchè da ultimare nel giro di 3 anni.

Importo massimo
Viene fissato caso per caso dalla Commissione. Nel caso di prestiti sussidiari di prestiti globali, l'entità degli investimenti ammissibili non deve, di norma, superare i 15 milioni di EURO.

Ubicazione dell'investimento
Territorio nazionale

AGEVOLAZIONE

Tipologia di intervento
Finanziamento agevolato

Misura massima del finanziamento
50% degli investimenti

Durata
6 anni di cui 3 anni di preammortamento

Tasso di interesse
Sarà fissato dalla CECA per ogni erogazione. (vedi Allegato 4)

Garanzia statale contro il rischio di cambio
Le ultime norme attuative non prevedono la copertura di tale rischio essendo diminuite le quote in valuta estera della composizione degli utilizzi dei plafond.

Garanzie
Garanzie reali a favore dell'ICS.

Vantaggi fiscali

a.Esenzione totale del pagamento dell'imposta di bollo e di registro tanto sul contratto che sugli atti costitutivi.

b.Riduzione del 50% degli oneri notarili.

c.Il finanziamento non è soggetto ad imposta sostitutiva.

ITER PROCEDURALE

Prestiti sussidiari

1.Contatti fra l'istituto di credito e l'impresa in merito al progetto degli investimenti e al relativo finanziamento.

2.Contatti informali fra l'istituto di credito, d'intesa con l'Impresa e la CECA in merito all'ammissibilità del progetto (oppure contatti diretti dell'Impresa con la CECA).

3.Richiesta ufficiale dell'Impresa alla CECA per l'autorizzazione del progetto.

4.Presentazione della domanda di finanziamento dell'Impresa all'istituto di credito con la documentazione necessaria all'istruttoria.

5.Delibera di concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito.

6.Autorizzazione del progetto da parte della CECA.

7.Domanda di prestito dell'istituto di credito alla CECA.

8.Approvazione del prestito da parte della CECA.

9.Stipulazione del contratto di prestito fra l'istituto di credito e la CECA.

10.Erogazione del prestito da parte della CECA.

11.Stipulazione del contratto di finanziamento fra l'istituto di credito e l'Impresa.

12.Erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito sulla base della documentazione relativa all'investimento.

Prestiti diretti
I prestiti destinati alle industrie carbo-siderurgiche devono essere richiesti direttamente alla Commissione che agisce da sola in merito alla concessione degli stessi. A tal fine, si rimanda alla comunicazione CECA del 20 maggio 1988.