INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Premessa

1.1 Introduzione

1.2 L’inquinamento elettromagnetico

1.3 Le unità di misura dell’intensità di un campo elettromagnetico

1.4 Rischi per la salute umana

 

2. Il quadro normativo

2.1 Normativa di riferimento

2.2 Il D.P.C.M. 23 Aprile 1992

2.3 Il D.M. N. 381 del 10 Settembre 1998

2.4 La nuova legge quadro: N. 36/2001

2.5 I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità

2.6 Il regime transitorio

 

3. Disciplina sanzionatoria

3.1 Sanzioni amministrative

3.2 Tutela penale

 

4. Glossario

 

5. Allegati

5.1 L.N. 36 del 22/02/2001

5.2 D.M. del 18/05/1999

5.3 D. LGS. N. 381 del 10/09/1998

5.4 D. LGS. N. 615 del 12/11/1996

5.5 D.P.C.M. 28/09/1995

5.6 D.P.C.M. 23/04/1992

5.7 L.R. Abruzzo N. 20 del 04/06/1991

5.8 L.R. Abruzzo N. 3 del 14/01/2000

5.9 Deliberazione del consiglio regionale Abruzzo N. 153/16 del 01/03/2000

5.10 Legge Regionale Abruzzo 6 Luglio 2001, N. 22

 

 

 

1.  premessa

1.1. INTRODUZIONE     Top

L’esposizione a campi elettromagnetici, associata al rischio della salute, rappresenta una delle problematiche ambientali emergenti e maggiormente dibattute. Infatti il numero e le tipologie delle sorgenti sono cresciuti oltre ogni previsione interessando ampiamente l’ambiente esterno. Le applicazioni industriali, civili e di servizio delle sorgenti di campo elettromagnetico hanno conosciuto uno sviluppo enorme interessando ogni aspetto della vita lavorativa, domestica e delle relazioni tra le persone.

Si è valutato che dall’inizio del secolo il fondo elettromagnetico nelle città ha avuto un incremento superiore al milione di volte. In tale scenario appaiono giustificate le preoccupazioni della popolazione che percepisce il rischio elettromagnetico come uno dei più insinuanti tra i rischi ambientali. Visto il motivo di preoccupazione, è notevole l’impegno profuso dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale nella ricerca di possibili rischi sanitari e la tendenza del quadro legislativo nazionale va verso una più completa  regolamentazione dello scenario di impatto e verso la fissazione di limiti cautelativi che tengano conto anche di possibili effetti a lungo termine.

1.2. L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO     Top

Lo specchio elettromagnetico è l’insieme di tutte le onde elettromagnetiche possibili; a distinguerle le une dalle altre è la frequenza, cioè il numero di oscillazioni che l’onda compie in un secondo. La frequenza  viene misurata in Hertz: ad un Hertz corrisponde una oscillazione al secondo. Si va da una frequenza di 0 Hz, che caratterizza un campo magnetico statico, ai 30 miliardi di miliardi di miliardi di Hz dei raggi gamma.

I campi elettromagnetici a frequenza elevatissima, superiore ai 10 mila THz sono ionizzanti (IR) cioè presentano un’energia sufficiente a determinare modificazioni a livello atomico della materia; tutte le onde elettromagnetiche caratterizzate da una frequenza inferiore a 10 milioni di miliardi di Hz non possiedono energia sufficiente a modificare il numero delle cariche elettriche presenti negli atomi e sono dette non ionizzanti (NIR).

Le NIR non danneggiano, quindi, direttamente la cellula, rompendo i legami atomici che tengono unite le molecole come le radiazioni ionizzanti, ma comunque producono modificazioni termiche, meccaniche, chimiche e bioelettriche.

Riepilogando, le radiazioni elettromagnetiche possono classificarsi in due grandi categorie:

Radiazioni ionizzanti (IR);

Radiazioni non ionizzanti (NIR).

Tra le radiazioni non ionizzanti possiamo collocare:

-         le linee di rete elettrica e quelle di telefonia fissa;

-         i cellulari;

-         la televisione;

-         le trasmissioni radio;

-         i radar;

-         la radar-terapia;

-         la luce.

Tra le radiazioni ionizzanti, e quindi maggiormente pericolose, abbiamo:

-         la diagnostica a raggi x;

-         la radiografia industriale;

-         la radioterapia;

-         la diagnostica odontoiatrica.

Lo sviluppo industriale e tecnologico degli ultimi anni ha determinato un notevole incremento delle radiazioni non ionizzanti nell’ambiente, nelle case, nei luoghi di lavoro, che sono andate ad aggiungersi a quelle prodotte dalle maggiori sorgenti naturali di campi elettromagnetici (la terra, il sole, le scariche atmosferiche), con la conseguenza che ora si è esposti a campi di intensità decisamente superiore (circa un milione di volte) a quella naturale, venendosi così a determinare un vero e proprio fenomeno di inquinamento, di natura fisica come quello acustico: l’inquinamento elettromagnetico.

Indispensabile è la distinzione, nell’ambito dei campi elettromagnetici (CEM), tra quelli “a bassa frequenza” (come ad esempio le frequenze di 50 Hz utilizzati in Europa per la rete elettrica), e quelli “ad alta frequenza” (onde radio, microonde) con applicazioni, soprattutto, nel settore delle telecomunicazioni e nei processi industriali.

Deve tenersi presente che la frequenza, ossia il numero di oscillazioni dell’onda al secondo (Herz, Hz), è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda (distanza percorsa dall’onda nel tempo di una oscillazione completa) ed è direttamente proporzionale all’energia associata.

Sui meccanismi di interazione con i sistemi biologici, in particolare col corpo umano, incidono altresì l’intensità dei campi ed il tempo di esposizione ad essi.

TIPO DI CAMPO

FREQUENZA

SORGENTE

Campo statico

0 Hz

Corrente continua

Correnti alternate

50 – 400 Hz

Corrente alternata

Onde radio lunghe

30 – 300 kHz

Antenne radio

Onde radio medie

300 kHz – 3 MHz

Antenne radio

Onde radio corte

3 MHz – 30 MHz

Antenne radio

Onde radio VHF

300 MHz – 300 MHz

Antenne radio Mf e Tv

Onde radio UHF

300 MHz – 3 GHz

Telefonia mobile e Tv

Microonde

3 GHz – 300 GHz

Satelliti, Radar

Infrarosso

300 GHz – 410 THz

Luce infrarossa

Luce visibile

410 THz – 750 THz

Sole, lampadine

Ultravioletti

750 THz – 30.000 THz

Sole, sincrotoni

Raggi X

30.000 THz – 3 mil di THz

Tubi per raggi X

Raggi gamma

3 milioni di THz – 30.000 mld di PHz

Acceleratori di particelle

 

Legenda:

kHz: mille Hertz

MHz: milione di Hertz

GHz: miliardo di Hertz

THz: mille miliardi di Hertz

PHz: milione di miliardi di Hertz

 

1.3. LE UNITA’ DI MISURA DELL’INTENSITA’ DI UN CAMPO ELETTROMAGNETICO     Top

Per i campi a radiofrequenza (ponti radio, telefonia cellulare, radio, televisione) si misura l’intensità del campo elettrico in Volt per metro (V/m), l’intensità del campo magnetico in Ampère per metro (A/m) e la densità di potenza in Watt per metro quadrato (W/m2).

Nei campi a radiofrequenza, l’intensità del campo elettrico e quella del campo magnetico sono strettamente correlate. Per i campi a bassa frequenza (elettrodotti, apparecchi elettrici) si misura l’intensità del campo elettrico in Volt per metro (V/m) e l’induzione magnetica in Tesla (T, per lo più in millesimi di Tesla, mT, e milionesimi di Tesla, μT). Ad un milionesimo di Tesla, μT, corrisponde un’intensità di campo magnetico pari a circa 0,8 A/m.

1.4. RISCHI PER LA SALUTE UMANA     Top

La scienza medico-legale non è ancora giunta ad una conclusione certa sulle possibili conseguenze che la presenza di onde elettromagnetiche può generare, a breve e lungo termine, sulla salute dell’uomo.

Si conoscono quasi completamente i cosiddetti effetti acuti, quali le scosse e le ustioni da contatto con i conduttori, le stimolazioni dei muscoli e dei nervi periferici, l’aumento della temperatura dei tessuti per assorbimento di energia (effetto termico), in ordine ai quali esistono precisi limiti di esposizione fissati dagli organismi internazionali.

Non vi sono, invece, prove scientifiche definitive in relazione agli effetti a lungo termine perchè le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti non determinano alterazioni dirette della cellula.

Alcuni studi hanno evidenziato una correlazione tra esposizione cronica a campi elettromagnetici ed insorgenza di alcuni tipi di tumore, in particolare le leucemie infantili.

Tra i cosiddetti effetti non termici, associati ad esposizioni prolungate a campi di bassa intensità, sono stati anche segnalati disturbi neuroendocrini e comportamentali (astenia, affaticamento, impotenza, perdita della memoria, irritabilità, insonnia, ipocondria).

Tutto quanto detto sopra vale per le basse frequenze; per le radiofrequenze e le microonde l’incertezza è ancora maggiore.

Certamente queste ultime producono effetti termici (riscaldamento dei tessuti) che, a bassi livelli di esposizione, vengono neutralizzati dal sistema termoregolatore, per cui l’individuo interessato non se ne rende neppure conto, ma tali effetti, in caso di esposizioni più intense e prolungate, possono compromettere gli organi poco vascolarizzati (cristallino dell’occhio, testicoli); sono state anche riscontrate difficoltà nel potere di concentrazione e nelle attività motorie, e persino infertilità maschile.

Il contesto scientifico in cui ci si muove, quindi, è tuttora di notevole incertezza per cui necessitano ulteriori approfondimenti e ricerche.

Inoltre è stato ritenuto improrogabile l’intervento del legislatore sulla base del “principio cautelativo” indicato dall’Orgnizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che impone, nel campo della salute pubblica e dell’ambiente, di agire senza attendere che la scienza dimostri in modo definitivo ed inconfutabile gli effetti nocivi dell’esposizione ad agenti morbosi e sospetti.

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO     Top

Per quanto concerne la normativa in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, la novità più rilevante riguarda sicuramente la recentissima approvazione della legge quadro da parte del Parlamento sulla compatibilità tra campi elettromagnetici e salute, estesa sia agli ambienti di lavoro che agli ambienti di vita quotidiana (v.paragrafo 2.4.).

Finora, le principali disposizioni giuridiche in merito all’esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche erano rappresentate da:

            decreto del Ministro dell’Ambiente n. 381 del 10 settembre 1998;

            decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992.

Mentre il primo decreto faceva riferimento ad apparati funzionanti a radiofrequenze e microonde nell’intervallo 100kHz – 300 GHz per effetti acuti, il secondo proponeva una regolamentazione delle esposizioni della popolazione alle emissioni provenienti da tralicci ad alta tensione e alle cabine di trasformazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica con frequenza di 50 Hz.

Peraltro, per quanto riguarda gli impianti fissi di telefonia mobile, il decreto del Ministro dell’ambiente sopracitato, in vigore da gennaio 1999, fissava dei limiti di potenza accettabile dieci volte inferiori ai limiti stabiliti da una Raccomandazione dell’Unione Europea del luglio 1999.

Per quanto riguarda, invece, l’esposizione dei lavoratori, i riferimenti normativi più importanti sono rappresentati da:

            DPR 305/56;

            D.Lgs. 626/94.

Mentre il primo decreto faceva principalmente riferimento alla sorveglianza sanitaria, sempre all’interno del luogo di lavoro, il piu recente decreto 626/94 comportava la valutazione dei rischi, compresi quelli dovuti ad esposizione a radiazioni ionizzanti.

Tra le novità introdotte dalla legge quadro (approvata nel mese di febbraio 2001) è da sottolineare la volontà del legislatore di raccogliere in modo organico i limiti di esposizione, sia per quanto riguarda la popolazione che per quanto riguarda i lavoratori.

2.2. IL D.P.C.M. 23 APRILE 1992     Top

Il DPCM 23 aprile 1992 stabilisce, relativamente alle frequenze estremamente basse, i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, ma vengono escluse dalla sua applicazione le esposizioni professionali sul luogo di lavoro e le esposizioni intenzionali di pazienti sottoposti a diagnosi e cure mediche.

Il suddetto decreto fa infatti riferimento a quelle “aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata” e a quelle ipotesi in cui “l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore del giorno” (art.4); indica, tra l’altro, le distanze minime che devono intercorrere tra gli elettrodotti di grande portata ed i “fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportano tempi di permanenza prolungati” (art.5).

I limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici a 50 Hz vigenti sulle base del DPCM 23 aprile 92 sono:

 

Tipologia di esposizione

Campo elettrico (V/m)

Campo magnetico (µT)

In aree in cui viene trascorsa una parte significativa della giornata

5.000

100

In aree in cui l’esposizione è ridotta a poche ore della giornata

10.000

1.000

 

Con riferimento alle linee elettriche e al sistema per il trasporto e la distribuzione dell’energia la materia è regolata, oltre  al predetto DPCM 23 Aprile 1992, dalla Legge 339/1986 e dal DPCM del 28 settembre 1995. Le distanze minime degli elettrodotti dagli immobili residenziali  è espressa in funzione delle potenzialità degli stessi:

 

Tipologia delle linee elettriche

Distanza minima (m)

132.000 kV

> 10m

220.000 kV

> 18m

380.000 kV

> 28m

 

Il D.P.C.M. 23 aprile 1992 ha previsto, inoltre, l’istituzione di una apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del ministero della Sanità, dell’ENEL, dell’ENEA, dell’istituto superiore di sanità e dell’ISPESL, per l’aggiornamento normativo e l’approfondimento delle tematiche relative ai problemi igienico-sanitari.

Per quanto concerne i campi magnetici generati dalle radio frequenze, la legge 31 luglio 1997, n.249, che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ha previsto in capo a detta autorità la funzione di vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti non vengano superati.

2.3. IL D.M. N.381 DEL 10 SETTEMBRE 1998     Top

Il DM 10 settembre 1998  n° 381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissa i valori limite di esposizione della popolazione (ad eccezione dei lavoratori esposti per motivi professionali) ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300GHz (impianti fissi per la telefonia mobile, impianti radiotelevisivi, ponti radio, impianti di comunicazione satellitare, ecc.).

Con tale regolamento vengono posti degli obiettivi di qualità, da perseguire sia in fase di progettazione e realizzazione dei nuovi sistemi fissi, sia nella fase di adeguamento dei sistemi fissi esistenti, usando tutte le metodologie e le tecnologie di risanamento disponibili.

La vigilanza ed il controllo sull’osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dal regolamento sono affidati, in collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, alle Regioni e alle Province autonome, che hanno anche competenza nella disciplina della installazione e della modificazione degli impianti di radiocomunicazione, affinchè avvengano nel rispetto dei valori e dei limiti stabiliti e perseguano il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Va ricordato che ai sensi della L.249/1997, il rispetto dei tetti di radiofrequenza stabiliti è condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all’installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.

All’art. 3 il decreto fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente libero. Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata.

Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici

Frequenza

(MHz)

Valore efficace di intensità di campo elettrico E

(V/m)

Valore efficace di intensità di campo magnetico H

(A/m)

Densità di potenza dell’onda piana equivalente

(W/m2)

0.1 - 3

60

0.2

-

> 3 - 3000

20

0.05

1

> 3000 - 300000

40

0.1

4

 

Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della popolazione.


 

2.4. LA NUOVA LEGGE QUADRO: N. 36/2001     Top

La recente Legge-quadro n.36/2001, approvata dal Parlamento nel febbraio 2001, disciplina in maniera organica l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Tale legge è dichiaratamente finalizzata (art.1) non solo alla tutela della salute (dei lavoratori e della popolazione), ma anche alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Peraltro, la volontà di tutelare la salute dei cittadini dai rischi connessi all’esposizione prolungata ai campi elettromagnetici si intreccia con la necessità di garantire una distribuzione sul territorio di strutture che, sebbene siano potenzialmente nocive per la salute, soddisfano altre esigenze della popolazione.

Il problema si è accentuato in seguito alla diffusione dei cellulari che ha portato all’adozione di provvedimenti, tanto a livello di legislazione statale e regionale, quanto a livello comunale.

La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare l’esposizione dei lavoratori a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, con particolare riferimento a:

       Elettrodotti;

       Impianti radioelettrici;

       Impianti per telefonia mobile;

       Radar ed impianti di radiodiffusione.

Sono escluse dalla presente legislazione le esposizioni intenzionali per scopi diagnostici o terapeutici.

2.4.1. DEFINIZIONI

Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale.

Limite di esposizione: valore di immissione di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.

Valore di attenzione: valore di immissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.

Obiettivi di qualità:

a.       criteri localizzativi, standards urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b.      i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

Elettrodotto. L’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

2.4.2.  FUNZIONI DELLO STATO

Le competenze dello Stato individuate dalla presente legge-quadro sono diverse e riguardano principalmente:

a) la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;

b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica;

c) l’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

d) la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento;

e) la realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi, nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente;

f) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

g) la determinazione di fasce di rispetto per gli elettrodotti: all’interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.

2.4.3.  COMPETENZE DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Sono di competenza delle regioni:

a)      l’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione;

b)      la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw, con la previsione di fasce di rispetto;

c)      le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;

d)      la realizzazione  e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

e)      l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Nell’ambito delle suddette materie le regioni definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, in relazione a quanto previsto dalla L. 31 luglio 1997, n.249.

I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nel dettare le norme attuative della legge quadro (l.36/2000), la Regione Abruzzo rimette agli Enti locali ogni decisione sull’installazione di impianti, antenne ed altre opere fisse della rete radio-televisiva e telefonica. Con la legge regionale 6 luglio 2001 n.22, in vigore dallo scorso 2 agosto, il legislatore locale ha infatti espressamente stabilito la necessità dell’autorizzazione comunale per la messa in opera delle nuove strutture, riconoscendo ai Comuni il potere di decidere aree, criteri e parametri per la localizzazione degli impianti.

2.4.4.  IL COMITATO E IL CATASTO NAZIONALE

Questa Legge-quadro prevede, tra le altre novità, l’istituzione di due organismi, e più precisamente:

a)      il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico;

b)      il Catasto nazionale.

Il Comitato, presieduto dal Ministro dell’ambiente e composto da numerosi altri ministri, provvede alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, con relativa continua informazione su tale attività nei confronti del Parlamento.

Tra le altre funzioni, il Comitato si occupa di realizzare accordi con i gestori degli elettrodotti e con le case costruttrici di apparecchiature di uso domestico, civile o industriale per consentire lo sviluppo di tecnologie che permettano la riduzione di emissioni nell’atmosfera.

Il Comitato provvede inoltre a promuovere accordi con i gestori dei servizi pubblici che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di sviluppare tecnologie adeguate alla minimizzazione delle emissioni.

Il Catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il cui compito è di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente, opera in coordinamento con i catasti regionali e con i Ministeri relativamente all’inserimento-dati relativo ad elettrodotti, impianti di trasporto, apparecchiature per usi militari e di polizia, ecc.

2.4.5.  I PIANI DI RISANAMENTO

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lett. A), la Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità.

In caso di inadempienza dei gestori degli impianti, il piano di risanamento sarà adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi con i relativi oneri a carico dei gestori.

Il piano di risanamento deve essere presentato al Ministero dell’Ambiente per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kW, mentre per gli altri casi (elettrodotti con tensione inferiore a 150 kW) il piano va presentato direttamente alla regione di competenza.

Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’omesso risanamento degli elettrodotti comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione degli impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione su ciascun elettrodotto, stazione, sistema o impianto radioelettrico, impianto fisso per diffusione deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

2.4.6.  APPARECCHIATURE DI USO DOMESTICO, INDIVIDUALE E LAVORATIVO

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione devono essere stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative.

Le informazioni devono riguardare:

-         i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo;

-         la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

-         le principali prescrizioni di sicurezza.

2.4.7.  I CONTROLLI

Le amministrazioni provinciali e comunali, ai fini del controllo sull’attuazione della presente legge, si avvalgono dell’operato delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente o, nel caso in cui tali organismi non siano ancora operanti, dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP), dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni.

2.5. I LIMITI DI ESPOSIZIONE, I VALORI DI ATTENZIONE E GLI OBIETTIVI DI QUALITA’     Top

Una delle parti fondamentali della Legge quadro in questione è sicuramente quella che riguarda la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché delle tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e della previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Dalla lettera della legge risulta che questi parametri vanno fissati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa:

per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Comitato istituito con la presente legge quadro;

per i lavoratori e le lavoratrici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità sentiti i Ministri dell’ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato e le competenti commissioni parlamentari. Con lo stesso decreto si disciplina, peraltro, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici ed i lavoratori professionalmente esposti.

In realtà, per ciò che riguarda i limiti, occorre sottolineare che questi erano stati già fissati in due bozze trasmesse al Parlamento che anticipavano i contenuti di quelli che avrebbero dovuto essere i decreti attuativi della legge quadro.

Fino alla emanazione dei suddetti decreti restano in vigore il D.P.C.M. 23.4.1992 e successive modifiche in tema di esposizione residenziale in bassa frequenza (elettrodotti) e il D.M. 381/98 in tema di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

2.6. IL REGIME TRANSITORIO     Top

Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la legge-quadro n.36/2000 in oggetto, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n.381.

3. disciplina sanzionatoria

3.1. SANZIONI AMMINISTRATIVE     Top

DESCRIZIONE FATTISPECIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

SANZIONE

 

art.15, comma 1, L.36/2001

(Salvo che il fatto costituisca reato) E’ punito chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dall’art. 4, comma 2, e ai decreti previsti dall’art. 16 (regime transitorio).

La sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi previsti.

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire seicento milioni.

 

 

art. 15, comma 2, L.36/2001

(Salvo che il fatto costituisca reato) E’ punita la violazione delle misure di tutela di cui all’art.5, comma 1 (relative alle caratteristiche tecniche degli impianti, alla localizzazione dei tracciati, ecc.).

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire duecento milioni.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

 

Art. 15, comma 4, L.36/2001

E’ punita l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti

 

Sanzione della sospensione degli atti autorizzatori da due a quattro mesi.

In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.

 

 Art. 15, comma 6, L.36/2001

E’ punita l’inosservanza del decreto di cui all’art. 12, comma 1,  L.36/2001 (informazioni sulle apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire seicento milioni

 

 

Per non sminuire l'effettività della sanzione pecuniaria, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3.2. TUTELA PENALE     Top

La tutela penale focalizza l'attenzione sugli strumenti a disposizione della popolazione inconsapevolmente esposta all'inquinamento elettromagnetico, piuttosto che di coloro che sono a contatto con campi elettromagnetici a causa della particolare attività lavorativa svolta. Questi ultimi, infatti, proprio perché dovrebbero essere consci ed informati dei rischi connessi con la loro particolare attività, sono comunque sottoposti ad una serie di controlli sanitari e protetti da specifiche norme antinfortunistiche, quali quelle dei menzionati D.P.R. n. 303/1956 e D.Lgs. n. 626/1994, dotati di autonomo sistema sanzionatorio penale.

Le disposizioni direttamente tirate in ballo a proposito di inquinamento elettromagnetico, tra le rarissime sentenze penali riguardanti specificamente la materia, sono quelle previste dagli artt. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e 675 c.p. (collocamento pericoloso di cose); l'ultima delle due norme citate è stata, peraltro, recentemente depenalizzata.

L'art. 674 c.p. punisce "chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone…"; deve pertanto stabilirsi, in ordine al tema in trattazione, se le onde elettromagnetiche possano rientrare nel concetto codicistico di "cosa", e in secondo luogo, deve valutarsi se le onde elettromagnetiche siano suscettibili di essere "gettate".

Entrambi i problemi sono stati risolti in modo difforme dalle rare specifiche pronunce in materia e dalla dottrina; resta pertanto aperta la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 674 c.p. al fenomeno dell'elettrosmog, soprattutto in considerazione del fatto che, a differenza dei numerosi contributi degli studiosi, sono invece pochissime le pronunzie giurisprudenziali penali rintracciate, peraltro di diverso segno in ordine all'ipotizzabilità del detto reato.

Inoltre è da sottolineare che non c'è ancora alcuna certezza scientifica della nocività, intesa in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge, dei campi elettromagnetici in questione; infatti nelle rare succitate pronunce giurisprudenziali si da atto degli studi scientifici correnti, ma anche della non definitività delle loro conclusioni.

Rimane, pertanto, dubbia l’applicabilità della suddetta norma penale, così come controversa resta la effettiva nocività delle onde elettromagnetiche, in mancanza di una legge scientifica certa e provata cui fare riferimento.

4. GLOSSARIO     Top

AMPERE (A): Unità di misura dell’intensità di corrente. In un conduttore elettrico passa la corrente di 1 Ampère quando attraverso una sua sezione trasversale passa una carica pari a 1 Coulomb – pari a 6 miliardi di miliardi di elettroni – in 1 secondo.

CAMPO ELETTRICO: Una regione di spazio nella quale un oggetto carico elettricamente risulta soggetto a forze di natura elettrica.

CAMPO ELETTROMAGNETICO: Campo elettrico e campo magnetico sono strettamente correlati tra loro. Essi costituiscono un’unica entità, il campo elettromagnetico.

CAMPO MAGNETICO: Una regione di spazio nella quale cariche elettriche in movimento (elettroni) esercitano la loro forza (repulsiva o attrattiva) su qualsiasi altra carica elettrica purchè in movimento.

CEM: acronimo di campo elettromagnetico.

DENSITA’ DI POTENZA DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO: Si misura in Watt per metro quadrato (W/m2). Essa è il prodotto dell’intensità del campo magnetico moltiplicata per l’intensità del campo elettrico.

ELF: acronimo di Extremely Low Frequency. Campi elettrici, magnetici o elettromegnetici a frequenza molto bassa, tipicamente i 50 Hz della comune corrente elettrica.

FREQUENZA: Numero di oscillazioni al secondo che caratterizza un’onda elettromagnetica.

GHZ: Un miliardo di Hertz.

HERTZ: Unità di misura della frequenza: un Hertz (Hz) equivale ad una oscillazione al secondo.

INTENSITA’ DEL CAMPO ELETTRICO: Si misura in volt per metro lineare (V/m).

INTENSITA’ DEL CAMPO MAGNETICO: Si misura in Ampère per metro lineare (A/m).

KHZ: Mille Hertz.

MHZ: Un milione di Hertz.

OMS: Acronimo di Organizzazione Mondiale della sanità, organismo dell’ONU.

RADIAZIONI IONIZZANTI: Quelle radiazioni elettromagnetiche che presentano un’energia ed una frequenza talmente elevate da provocare modificazioni a livello atomico nella materia. Sono radiazioni ionizzanti i raggi X ed i raggi Gamma.

RADIOFREQUENZA (RF): Si dice dei campi elettromagnetici che presentano una frequenza superiore ai 30 mila Hertz. Essi sono utilizzati per trasmettere un segnale a distanza (radio, televisione, telecomunicazioni, ecc.).

RAGGI GAMMA: Onde elettromagnetiche ad altissima frequenza (oltre i 10 milioni di miliardi di Hertz).

RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV): Onde elettromegnetiche a frequenza elevatissima (tra 410 e 750 mila miliardi di Hertz). Esse sono tipicamente prodotte dal sole.

RAGGI X: Onde elettromagnetiche ad altissima frequenza (tra 30 milioni e 3 miliardi di miliardi di Hertz) utilizzate per la ricerca diagnostica.

SPETTRO ELETTROMAGNETICO: L’insieme di tutte le onde elettromagnetiche possibili, da quelle a 50 Hertz generate dalla comune corrente elettrica, fino alle radiofrequenze, alla luce visibile, ai raggi X e ai raggi Gamma.

TESLA (T): Unità di misura della densità del flusso magnetico. Convenzionalmente e nella gran parte dei casi, un μT (milionesimo di Tesla) corrisponde ad una intensità di campo magnetico di circa 0,8 ampère per metro lineare.

UHF: Acronimo di Ultra High Frequency. E’ utilizzata comunemente per la trasmissione dei segnali radiotelevisivi e nella telefonia cellulare (tra 300 e 3 mila milioni di hertz).

VOLT (V): Unità di misura della differenza di potenziale elettrico.

VHF: Acronimo di Very High Frequency. E’ utilizzata per le trasmissioni radiotelevisive (tra 30 e 300 milioni di hertz).

WATT (W): Unità di misura della potenza. Nel caso della potenza elettrica, essa è il prodotto dell’intensità di corrente (misurata in Ampère) moltiplicata per la differenza di potenziale (misurata in Volt).