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PARTE PRIMA1.2 Obiettivi di qualità ambientale e obiettivi di qualità per specifica destinazione 1.3 Soggetti destinatari della disciplina PARTE secondaclassificazione degli scarichi2.1 Definizioni 2.2 Criteri generali della disciplina degli scarichi 2.3 Scarichi in pubblica fognatura 2.4 Scarichi in acque superficiali 2.6 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 2.7 Scarichi di sostanze pericolose 2.9 Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 2.10 Scarichi nuovi e scarichi esistenti PARTE TERZADISCIPLINA AUTORIZZATORIA3.1 Criteri generali 3.3 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali 3.4 Impianti di trattamento di acque reflue urbane 3.5 Fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue 3.6 Autorizzazione al trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue PARTE quartaDISCIPLINA saNZIONATORIA4.1 Sanzioni amministrative: principi fondamentali 4.2 Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 4.3 Schede: Sanzioni amministrative e sanzioni penali PARTE quintaALLEGATI
Decreto Legislativo 11.05.1999, n. 152 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 258
PARTE PRIMAIl D.Lgs. 152/99 definisce la disciplina per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee con particolare attenzione verso: - Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; - Risanamento dei corpi idrici inquinati; - Miglioramento dello stato delle acque ed adeguata protezione di quelle destinate a specifici usi; - Perseguimento usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; - Mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
1.2 OBIETTIVI DI QUALITA’ AMBIENTALE ED OBIETTIVI DI QUALITA’ PERSPECIFICA DESTINAZIONE Top
Il Decreto traccia una serie di strumenti nei quali sono compresi l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici, la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni, il rispetto dei valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore. Gli obiettivi di qualità ambientale si applicano ai corpi idrici significativi in funzione della loro capacità di mantenere i processi naturali di autodepurazione e supportare comunità vegetali e animali, mentre gli obiettivi per destinazione funzionale riguardano i corpi idrici aventi specifiche funzioni o destinazioni d’uso (balneazione, potabilità, vita acquatica). Entro il 30 Aprile 2003 le Regioni devono identificare per ciascun corpo idrico significativo la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1, D.Lgs. 152/99. Al fine di assicurare entro il 31 Dicembre 2016 il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente alla stato “buono”, entro il 31 Dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale dovrà conseguire almeno i requisiti dello stato “sufficiente” di cui all’Allegato 1. La normativa vigente incardina tutta la disciplina generale degli scarichi con un meccanismo combinato di intersezione tra i limiti di emissione e gli obiettivi di qualità: è tracciato un sistema di limiti di emissione costituito dai limiti fissati centralmente e limiti fissati dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei piani di tutela sulla base degli obiettivi di qualità. 1.3 SOGGETTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA TopI destinatari della disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento sono: a) gli utenti di servizio pubblico di raccolta e convogliamento delle acque reflue mediante fognatura, e di depurazione (utenze industriali, domestiche e assimilate), b) coloro che effettuano scarichi di acque reflue in recipienti diversi dalla rete fognaria pubblica (acque superficiali, acque costiere e sottosuolo); c) le pubbliche fognature che, dopo il calettamento degli scarichi, versano in un recipiente dell’ambiente idrico.
CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI TopIl decreto legislativo 152/1999 prevede dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti diversi in funzione dell’origine dello scarico e del corpo recettore. Per applicare la nuova normativa diventa quindi fondamentale conoscere la specifica tipologia di ogni scarico, in relazione all’origine e alla composizione, e quale sia in concreto il corpo recettore in cui si immette. Sono definiti: “scarico”: qualsiasi immissione di acqua diretta ad acque reflue liquide o semiliquide in corpi idrici recettori 8acque superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo, fognature) convogliate o convogliabili tramite condotta, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori di emissione previsti nell’Allegato 5. Le Regioni possono definire valori limite di emissione diversi da quelli dell’Allegato 5. Per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 5, e 3/A dell’Allegato 5, le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel suddetto Allegato. Nell’Allegato 5 sono fissati: - limiti di emissione per gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane in corpi d’acqua superficiali (Tabella 1, Tabella 2); - limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura (Tabella 3); - limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo (Tabella 4); - limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi (Tabella 3/A), - sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle Regioni o da parte del gestore della fognatura, limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tabella 3 (Tabella 5).
E’ inoltre vietata la diluizione con acque di raffreddamento e di lavaggio degli scarichi parziali contenenti metalli. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte delle autorità competenti per il controllo assunto nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e in fognature. Per le acque contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5, il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all’interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle disposizioni di legge; può anche richiedere che gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose subiscano un trattamento particolare prime di essere confluiti nello scarico generale. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Lo scarico in pubbliche fognature è sempre ammesso per le acque reflue domestiche e assimilate, purché rispetti il regolamento del gestore dell’impianto di depurazione. Si ricorda che per acque reflue si intendono le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. Le acque reflue industriali possono essere scaricate nella pubblica fognatura solo se rispettano i limiti di accettabilità dell’Allegato 5, oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni imposte dall’ente preposto all’autorizzazione. Non è ammesso allo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati in fognatura.
2.4 SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI Top Gli scarichi di acque reflue in acque superficiali devono rispettare i valori –limite fissati dall’Allegato 5, Tabelle 3 e 3/A, ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle Regioni. I limiti sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore.
L’autorità preposta al controllo, per verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi .
Come regola generale è posto il divieto di scarico sul suolo: lo scarico di acque reflue sul suolo o negli starti superficiali del sottosuolo è consentito solo nei seguenti casi: · per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o il costo eccessivo a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali; · per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; · per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali e dal lavaggio di sostanze minerali; · per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate. Tutti gli scarichi autorizzati dalla precedente normativa e che non rientrano nei casi sopra citati entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/99 devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione si intende revocata. Gli scarichi autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e da esso consentiti devono conformarsi ai limiti della Tabella 4, Allegato 5 entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Sino a tale data devono rispettare i limiti della tabella 3 dell’allegato 5 ovvero se più restrittivi, i limiti fissati dalle normative regionali. Resta comunque fermo il divieto dello scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5. Il punto di prelievo è immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli insediamenti produttivi ci si riferisce ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore; ove lo ritenga necessario, l’autorità competente può effettuare un campionamento su tempi più lunghi. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento ad un campione medio ponderato nell’arco di 24 ore. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono legate al volume dello scarico stesso secondo lo schema indicato al punto 2 dell’Allegato 5. Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle indicate nel suddetto schema devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognature o destinate al riutilizzo. L’ente competente verifica il rispetto dei valori limite con una frequenza stabilita in base al quantitativo di acque scaricate:
2.6 SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE Top E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. L’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare: · Scarico nella stessa falda di provenienza delle acque:
· Scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi, lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e per quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Tutti gli altri scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee che non rientrano nelle precedenti ipotesi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali oppure avviati al riciclo o al riutilizzo entro il 14.06.2002. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è a tutti gli effetti revocata. Considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi, non sono definiti valori limite. In ogni caso è vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5.
In caso di scarico contenete sostanze pericolose, in sede di rilascio di autorizzazione, l’ente competente può fissare dei valori limite più restrittivi. Il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve per lo stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5, siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. L’autorità competetene per il controllo può richiedere che scarichi parziali contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, idrocarburi totali, composti organici alogenati, pesticidi fosforiti, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. L’autorità che rilascia l’autorizzazione per le sostanze della Tabella 3/A dell’Allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea. 2.8 RIUTILIZZO DELL’ACQUA Top Per le utenze industriali, allo scopo di incentivare il riutilizzo dell’acqua reflua, è prevista una riduzione della tariffa in funzione del quantitativo di acqua reimpiegata nel ciclo produttivo. 2.9 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE Top Le Regioni disciplinano i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie, debbono essere convogliate e opportunamente trattate. La disposizione si applica a particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte.
Il D.Lgs 152/99 contiene disposizioni diversificate per gli scarichi nuovi e per quelli esistenti. Sono considerati nuovi scarichi gli scarichi di acque reflue attivati dopo l’entrata in vigore del decreto, nonché gli scarichi di fatto già in essere, ma privi di autorizzazione. Sono considerati scarichi esistenti ai sensi del D.Lgs 152/99, modificato dal D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 258: - gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 Giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate le procedure relative alle gare d’appalto e all’assegnazione lavori; - gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 Giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; - gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 Giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati. Gli scarichi nuovi devono conformarsi alle norme sulle emissioni al momento dell’attivazione dello scarico. Diversamente gli scarichi esistenti devono conformarsi alle norme sulle emissioni secondo scadenze temporali prefissate: - i titolari obbligati per la prima volta a munirsi di autorizzazione devono provvedere entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto; - i titolari di scarichi già autorizzati secondo la normativa previgente devono richiedere una nuova autorizzazione conforme alla nuova disciplina entro il termine di validità della vecchia autorizzazione, che non potrà prorogarsi oltre i 4 anni; - i titolari di scarichi esistenti devono in ogni caso evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento; - gli scarichi sul suolo in vigore, ove regolarmente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in fognature, e conformarsi ai nuovi limiti entro 3 anni; - analogo obbligo di adeguamento entro 3 anni è stabilito per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; - è consentito fino al 31.12.2003, previa autorizzazione ex art. 18, lett. p) bis, D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, lo smaltimento nelle acque marine mediante immersione da navi o immissione attraverso condotte. Sono considerati nuovi, ed assoggettati all’obbligo di ottenere una nuova autorizzazione, gli scarichi ai quali siano state apportate modifiche sostanziali -per diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione - ovvero l’insediamento sia stato trasferito altrove.
Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione; il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine per l’eliminazione delle irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose l’autorità competente può subordinare al rilascio dell’autorizzazione, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, i cui risultati devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per almeno tre anni dalla data di effettuazione del controllo stesso.
PARTE TERZADISCIPLINA AUTORIZZATORIA3.1 CRITERI GENERALI Top Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. La sola eccezione è costituita dagli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie che sono sempre ammessi purché si rispettino i regolamenti e le altre prescrizioni dell’ente gestore della fognatura. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività che origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue proveniente dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata la consorzio medesimo, fermo restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore relativo dell’impianto di depurazione nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. L’ente competente al rilascio delle autorizzazioni è il Comune per gli scarichi in pubblica fognatura e la Provincia, salvo diverse disposizioni regionali, per gli scarichi negli altri corpi recettori. L’autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’art. 34, D.Dlgs.152/99, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale può prevedere, per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche soggette ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima. Per gli scarichi in un corso di acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni, ovvero in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio del corpo ricettore, per la salute pubblica e per l’ambiente. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L’autorità stessa completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione, ove prevista.
Lo scarico in acque reflue domestiche è sempre ammesso nell’osservanza delle prescrizioni dettate dall’ente gestore, (art. 33, comma 2). Non occorre cioè un’autorizzazione preventiva allo scarico, in quanto l’allaccio di servizio pubblico obbligatorio si configura come esercizio di un diritto civico di utenza (che è subordinato al solo rispetto delle prescrizioni di utilizzo adottate dall’ente gestore). L’allaccio, in quanto implica modifiche allo stato delle condutture fognarie pubbliche, deve essere oggetto, da parte dell’ente gestore della rete fognaria, di un atto di consenso. 3.3 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Top La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo, e nei sistemi di scarico, nonché dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare: a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comportala produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le Regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui all’Allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali. 3.5 FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE Top Ferma restando la disciplina di cui al Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti ala disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato. E’ vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi è autorizzato ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. p) bis del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l’impatto negativo sull’ambiente. In sede di rilascio di autorizzazione, l’ente competente può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento e di lavaggio sia separato dallo scarico terminale.
E’ vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. In deroga a questo principio generale l’autorità competente può autorizzare il gestore di impianti di trattamento di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Il gestore di servizio idrico integrato, è comunque autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue nei suddetti impianti di trattamento purché: a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata e rispettino comunque i valori limite di legge; b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; c) provengano da scarichi, di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 5 Gennaio 1994, n. 36. Il produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue è soggetto al solo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
PARTE QUARTADISCIPLINA SANZIONATORIA4.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE: PRINCIPI FONDAMENTALI Top La potestà di irrogare le sanzioni amministrative è attribuita in via generale alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione della sanzione prevista dall’art. 54, comma 8, cioè, divieto di smaltimento dei fanghi, per la quale è competente il Comune. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame non si applica l’oblazione in misura ridotta di cui all’art. 16, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689. 4.2 DANNO AMBIENTALE, BONIFICA E RIPRISTIN0 DEI SITI INQUINATI TopUna speciale forma di sanzione (di natura mista, civilistica, amministrativa e penale) è prevista nei confronti di chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle norme sulla tutela delle acque, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, o determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale (art. 58, comma 1, D.Lgs. 152/99). In tali fattispecie il D.Lgs. 152/99 estende l’obbligo, a proprie spese, degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate, previsto dall’art. 17, D.Lgs. 22/97 nei confronti di chi causa un pericolo concreto ed attuale di danno ambientale. Sotto il profilo penale, l’art. 58, comma 4, afferma la responsabilità di chi, avendo provocato un danno all’ambiente idrico o un pericolo, non provvede agli adempimenti previsti dal primo comma del medesimo articolo, e cioè non procede alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. L’inosservanza dell’obbligo di bonifica e ripristino dell’ambiente idrico inquinato è punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da Lit. 5 milioni a Lit. 50 milioni. SCHEDA 4.3. SANZIONI AMMINISTRATIVE Top
SCHEDA 4.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE Top
SCHEDA 4.5 SANZIONI AMMINISTRATIVE Top
SCHEDA 4.6 SANZIONI PENALI Top
SCHEDA 4.7 SANZIONI PENALI Top
SCHEDA 4.8 SANZIONI PENALI Top
SCHEDA 4.9 SANZIONI PENALI Top
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