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1.1 Premessa 1.2 Principali riferimenti legislativi
PARTE SECONDA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 2.1 Classificazione dei rifiuti 2.2 Rifiuti assimilabili agli urbani 2.3 Rifiuti speciali non pericolosi 2.4 Rifiuti speciali pericolosi
PARTE TERZA GESTIONE DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 3.1 Raccolta differenziata dei rifiuti 3.3 Modalità di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi 3.4 Modalità di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi 3.5 Etichettatura 3.6 Documentazione necessaria per la gestione dei rifiuti 3.7 Compilazione della denuncia annuale dei rifiuti (MUD) 3.8 Registro di carico e scarico 3.9 Trasporto 3.11 Quarta copia del formulario 3.12 Funzioni coinvolte nella gestione dei rifiuti
PARTE QUARTA MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 4.1 Censimento 4.2 Processo per lo smaltimento dei rifiuti 4.3 Scelta del fornitore per i servizi di trasporto smaltimento e recupero 4.4 Fase di raccolta e di trasporto 4.5 Trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi del dm 06/06/02
PARTE QUINTA - SCHEDE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DEL PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI: ADEMPIMENTI SCADENZE SANZIONI SCHEDA 5.1 Comunicazione della denuncia annuale dei rifiuti MUD SCHEDA 5.2 Registro di carico e scarico SCHEDA 5.3 Formulario di identificazione
PARTE SESTA GESTIONE DEI MODULI: ADEMPIMENTI E FUNZIONI COINVOLTE
MODULO n. 1 Identificazione nuovo rifiuto MODULO n. 2 Buono di presa in carico MODULO n. 3 Formulario di identificazione rifiuto MODULO n. 4 Relazione mensile MODULO n. 5 Scheda Descrittiva del Rifiuto MODULO n. 6 Etichetta di Identificazione del Rifiuto MODULO n. 7 Elenco Rifiuti MODULO n. 8 Ispezione Platea Ecologica MODULO n. 9 Richiesta di Smaltimento Rifiuti MODULO n. 10 Autorizzazione allo Smaltimento MODULO n. 11 Elenco ditte omologate
PARTE SETTIMA Direttiva (naz..) del 09/04/2002
PARTE PRIMA
1.1 PREMESSA Top L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, cd. Decreto Ronchi, e dei successivi provvedimenti attuativi segna una radicale revisione dell’impianto normativo di settore. Tra le finalità principali introdotte nell’attuale sistema giuridico assumono importanza centrale le operazioni volte alla riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento quali: il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero energetico dei rifiuti. A tal fine, il D.Lgs 22/97 si incentra espressamente nella disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e, dei rifiuti di imballaggi (art. 1, co.1, Titolo I). Ben si comprende come la rigorosa gestione dei rifiuti derivanti da attività produttive, (industriali, agricole, artigianali, di servizi ecc.), prima della loro consegna, (da parte del Produttore di rifiuti),a chi ne effettua il recupero e/o lo smaltimento finale, costituisca un aspetto fondamentale del sistema di gestione ambientale di un’impresa. Tale “momento” si realizza, infatti, nelle attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento (art. 6, co. lett. d). La gestione dei rifiuti diviene dunque nel panorama legislativo attività di pubblico interesse la cui regolamentazione è mirata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci (art. 2, co. 1). Ne consegue, pertanto, la necessaria conformazione ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi , nonché ai principi dell’ordinamento comunitario e nazionale, (art. 2, co. 3).
1.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI TopL. 25.01.1994, n. 70, “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale” G. U. 31.01.1994, n. 24 D.Lgs. 5.02.1997,n. 22, “Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” G. U. 15.02.1997, n. 38, Supplemento Ordinario n. 33 D.Lgs. 8.11.1997, n. 389, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in materia di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio” G. U.8.11.1997, n. 261 D.M. 5.02.1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” G. U. 16.04.1998 n. 88, S.O. n. 72 D.M. 11.03.1998, n. 141,“Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica” G.U. 12.05.1998, n. 108 D.M. 1.04.1998, n. 145, “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” G.U. 14.05.1998, n. 109 D.M. 1.04.1998, n. 148, “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” G.U. 14.05.1998, n. 110 Circolare M. Ambiente e MICA 4.0.1998 n. GAB/DEC 812/98, “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148” G.U. 11.09.1998, n. 212 D.M. 22.02.1984, “Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati” D.Lgs. 27.01.1992, n.95, “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati” G.U. 15.02.1992, n. 38 D.M. 16.05.1996, n. 392, “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati” G.U. 25.07.996, n.1 L. 21/12/2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive” Direttiva del 09/04/2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI2.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Top
Il Decreto Legislativo n. 22/97 classifica i rifiuti secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sono speciali i rifiuti derivanti da attività produttive (art. 7, comma 3). Sulla base delle peculiarità anzidette i rifiuti derivanti dalle attività produttive vengono suddivisi in: · rifiuti assimilabili agli urbani · rifiuti speciali non pericolosi · rifiuti speciali pericolosi. Con la decisione 2000/532/CE (poi modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) è stato approvato il nuovo elenco dei rifiuti (entrato in vigore dal 1° gennaio 2002), che reca la contestuale individuazione dei rifiuti pericolosi tramite un asterisco. Il nuovo elenco sostituisce integralmente i precedenti e risultano quindi abrogati gli Allegati A e D del D. lgs. 22/97. Il nuovo catalogo dei rifiuti, contrariamente al precedente che individuava “nominalisticamente” in un elenco definito al livello europeo i rifiuti pericolosi, determina la necessità di effettuare analisi al fine di verificare l’effettiva presenza di sostanze pericolose oltre determinati valori limiti di soglia. In Italia la citata decisione è stata recepita con la Direttiva del 09/04/2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti” , che contiene nell’Allegato A la decisione della Commissione 2000/532 e il nuovo elenco europeo dei rifiuti. Nell’Allegato B alla Direttiva è riportato lo schema di trasposizione che indica come passare dai vecchi ai nuovi codici CER. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare lo schema di trasposizione di cui sopra per riclasssificare i rifiuti. Le autorizzazioni di impianti di smaltimento/recupero e di trasportatori verranno aggiornate dalle Autorità competenti in occasione del primo rinnovo. Si ribadisce inoltre che gli impianti di smaltimento/recupero e i trasportatori che hanno visto cambiare la classificazione dei rifiuti da essi gestiti da non pericolosi a pericolosi, avrebbero dovuto presentare domanda alle Autorità Competenti entro l’11 febbraio 2002 per poter proseguire nell’attività, ai sensi dell’Art. 1 comma 15 della L. 443 del 6/12/01(Legge Lunardi).
2.2 RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI TopAlcuni rifiuti non pericolosi, derivanti da attività produttive, possono essere assimilati ai rifiuti urbani in base alla loro qualità e quantità. L’assimilazione viene disposta esclusivamente dal Comune di appartenenza, che, tramite un’apposita delibera stabilisce le tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti con il servizio pubblico (art. 21, D.Lgs 22/97). In assenza di tale delibera il produttore assolve i propri obblighi conferendo tutti i rifiuti a terzi autorizzati.
2.3 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI TopUn rifiuto proveniente da un’attività produttiva è “rifiuto speciale non pericoloso ” se non è contrassegnato con un asterisco “*” nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito con la decisione n. 2000/532/CE.
2.4 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI TopUn rifiuto proveniente da un’attività produttiva è “pericoloso” se è contrassegnato con un asterisco “*” nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito con la Decisione n. 2000/532/CE. Un rifiuto può essere identificato come pericoloso: · In base alla provenienza del rifiuto stesso, indipendentemente dalla quantità di sostanze pericolose presenti; oppure · Mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose: In tal caso esso è classificato come pericoloso solo se tali sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE. In particolare, per le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11 si applica l’articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13, H14, l’articolo 2 non prevede al momento alcuna specifica.
GESTIONE DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA3.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Top
Per una razionale gestione dei rifiuti, all’interno dei reparti produttivi, sui posti di lavoro o in specifiche aree, si predispongono i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti generati durante le lavorazioni . Ad ogni contenitore, etichettato, corrisponde una tipologia di rifiuto. I contenitori sono poi svuotati all’esterno del fabbricato, nell’area adibita al “deposito temporaneo dei rifiuti” (Platea Ecologica). La necessità, le modalità e la periodicità delle operazioni di svuotamento sono legate alla quantità di rifiuti prodotti e, in ogni caso vengono stabilite dalla Funzione impianti, in adempimento alle specifiche norme di legge. Nel caso in cui venga prodotto un “nuovo rifiuto”, non ancora identificato e, pertanto, privo dell’idoneo contenitore, è buona norma contattare la Funzione impianti, affinché predisponga la compilazione del “modulo identificazione nuovo rifiuto” (Vedi Modulo n.1, Parte Sesta).
Per consentire il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nello stabilimento, il Produttore di rifiuti potrà identificare, preferibilmente, all’esterno dei fabbricati, specifiche aree, nelle quali vengono posti in attesa di essere conferiti allo smaltimento o al recupero. In tali aree, delimitate ed eventualmente coperte da tettoia, che chiameremo platee ecologiche, vengono stoccati i rifiuti all’esterno dei fabbricati. Le platee ecologiche devono essere mantenute costantemente pulite ed ordinate . Allo stesso fine i contenitori utilizzati per il deposito (cassoni, sacchi, fusti, scatole, ecc.) debbono versare in buono stato. In caso di stoccaggio di rifiuti liquidi, è buona norma verificare la capacità del bacino di contenimento, poiché la rottura di un contenitore e la conseguente fuoriuscita del rifiuto può essere causa di inquinamento del suolo e del sottosuolo. I contenitori dei rifiuti liquidi non dovrebbero essere riempiti oltre il 90% della loro capacità massima, per evitare qualsiasi possibile sversamento del rifiuto durante le operazioni di movimentazione. È inoltre necessario che tutti i fusti siano posti su palletts, in modo da rendere più agevoli le operazioni di movimentazione.
Nelle aree di stoccaggio: · è vietato fumare e utilizzare fiamme libere · e’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G, ovvero rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi (art. 9, commi 1 e 2; e art. 51, comma 5, D.Lgs 22/97; art.1, comma 10, e art.7, comma 8, D.Lgs 389/97) · il divieto generale di miscelazione può essere, tuttavia, derogato esclusivamente sulla base di una preventiva autorizzazione regionale, (rilasciata ai sensi dell’art. 28), qualora, al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, non si arrechi pericolo per la salute e per l’ambiente. La Funzione Impianti, non appena un rifiuto viene posto nella platea ecologica deve essere informata tramite la consegna del “buono di presa in carico” debitamente compilato (Vedi Modulo n. 2, Parte Sesta). Il Modulo deve contenere la descrizione del rifiuto, la sua provenienza, il codice CER, il tipo di imballo e il peso.
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e depositati nella piattaforma all’uopo prestabilita, delimitata e preferibilmente coperta da una tettoia. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio devono possedere gli adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. Nel caso di rifiuti liquidi, è opportuno posizionare sempre i recipienti in un bacino di contenimento ed accertarsi che quest’ultimo sia della giusta capacità. Si ricorda che il bacino di contenimento deve essere della stessa capacità del recipiente e, nel caso in cui vi siano contenuti più recipienti, il bacino deve essere di capacità uguale almeno alla terza parte di quella complessiva dei contenitori. In ogni caso, essa dovrà essere di capacità pari al recipiente più grande. Effettuate queste operazioni, la natura dei rifiuti deve essere resa nota, fissando sui contenitori un’apposita etichetta (Vedi Modulo n. 6, Parte Sesta). Le etichette sono predisposte dalla Funzione Impianti. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti non pericolosi è buona norma farli analizzare secondo le scadenze temporali richieste dal caso, da un laboratorio qualificato, provvedendo, inoltre a che, per ciascuno di essi, corrisponda la “scheda descrittiva” (Vedi Modulo n. 5, Parte Sesta). I rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento: · almeno ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa · quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi (mc.); · se non si raggiungono i 20 metri cubi ( mc.), lo smaltimento dovrà comunque effettuarsi una volta l’anno, termine massimo di durata del deposito temporaneo . 3.4 MODALITA’ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI TopI rifiuti pericolosi, ove esistenti, debbono essere raccolti con le opportune cautele e depositati nell’area destinata allo scopo, delimitata e coperta da tettoia. La piattaforma deve altresì presentare i requisiti tecnici più idonei a garantire la separazione dei rifiuti dal terreno (per esempio, attraverso l’impermeabilizzazione dell’area si previene l’inquinamento del suolo, facilitando inoltre la raccolta di possibili sversamenti). Sempre a tal fine i recipienti fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, debbono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Nel caso di rifiuti liquidi, vale quanto già detto per i rifiuti liquidi non pericolosi. La natura e la pericolosità dei rifiuti verrà resa nota da un’apposita etichetta da fissare sui contenitori (Vedi Modulo 6, Parte Sesta). È buona norma che sull’etichetta stessa vengano indicate gli accorgimenti indispensabili per la manipolazione ed il trasporto dei suddetti contenitori. I rifiuti pericolosi, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento: · almeno ogni 2 mesi, indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, · quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi (mc.); · se non si raggiungono i 10 metri cubi (mc.), lo smaltimento dovrà comunque effettuarsi una volta l’anno, termine massimo di durata del deposito temporaneo. In sintesi, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti nell’area all’uopo destinata allo scopo, oltre ai tempi massimi di permanenza e alle quantità ammesse, deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti, per tipologie omogenee e nel rispetto delle norme tecnico – impiantistiche gestionali più adeguate; e, infine, per i rifiuti pericolosi, nell’osservanza delle leggi che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e del divieto di miscelazione. 3.5 ETICHETTATURA TopLa natura dei rifiuti viene resa nota attraverso un’etichetta inamovibile a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, fissata sui contenitori all’uopo predisposti. L’etichetta predisposta secondo il Modulo n. 6 (Vedi Parte Sesta) deve indicare: - nome del produttore del rifiuto; - denominazione del rifiuto; - codice CER; - la dicitura “Rifiuto pericoloso/ Rifiuto non pericoloso”; - solo in caso di rifiuto pericoloso le classi di pericolo. Le Etichette vengono predisposte dalla Funzione Impianti.
3.6 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI TopLa documentazione obbligatoria richiesta dalla legge al Produttore per la gestione di tutti i rifiuti, e cioè, assimilabili agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi consiste in: · registro di carico e scarico (art. 12, D.Lgs 22/97); · formulario di identificazione dei rifiuti, con funzione di documento di trasporto (art. 12, D.Lgs 22/97); · M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale da inviare alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente per territorio entro il mese di aprile di ogni anno.
La Funzione impianti provvede alla compilazione del M.U.D. da inviare entro il mese di aprile alla Camera di Commercio competente per territorio . Il Nuovo Modello Unico Di Dichiarazione Ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, consta di due capitoli, uno riguardante i Rifiuti (in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 22/97) e uno riguardante le Emissioni (in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 372/99, relativo agli impianti IPPC). Per quanto attiene il CAPITOLO RIFIUTI, la comunicazione si articola nelle seguenti Sezioni: · Sezione comunicazione semplificata · Sezione anagrafica · Sezione rifiuti · Sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani · Sezione intermediazione e commercio · Sezione imballaggi I soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: · presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo; · sono produttori di non più di tre rifiuti; · i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; · per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari; devono compilare esclusivamente la SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA. Se tali soggetti sono produttori o utilizzatori di imballaggi, sono tenuti anche alla compilazione delle schede relative alla SEZIONE IMBALLAGGI. La sezione anagrafica va compilata da parte di ogni soggetto tenuto alla presentazione del M.U.D. con i dati anagrafici descrittivi dell’unità locale di produzione dei rifiuti. La sezione rifiuti si compone da tante schede rifiuti (Schede RIF) quante sono le tipologie di rifiuti dichiarati. Ciascuna Scheda RIF è identificativa di un rifiuto (codice CER, nome codificato, stato fisico …ecc.) e a sua volta si compone di tanti moduli a seconda che: - il rifiuto sia conferito a terzi per il trasporto (modulo TE), - conferito ad altra unità locale (modulo RC), - prodotto fuori dall’unità locale (modulo RE) - oppure - ricevuto da terzi (modulo RT). La sezione RSU è relativa ai rifiuti solidi urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU), tale sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di smaltimento di RSU ed RSAU. La SEZIONE IMBALLAGGI va compilata da tutti da tutti quei soggetti che sono : · produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno; · autoproduttori così come definiti dal CONAI, · importatori di imballaggi vuoti e pieni; · esportatori di imballaggi vuoti e pieni; · riutilizzatori di imballaggi. Nella scheda riassuntiva vanno riportati i dati riepilogativi delle sezioni allegate, riportando, in particolare, il numero totale delle schede e dei relativi moduli compilati ed allegati alla sezione anagrafica. Per quanto riguarda il CAPITOLO EMISSIONI, i dati, il formato e le modalità di comunicazione sono quelli individuati dal D. M. in data 23 novembre 2001 , e successive integrazioni e modifiche. Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati possono collegarsi al sito www.sinanet.apat.it e seguire le istruzioni riportate.
3.8 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (VEDI SCHEDA 5.2) TopI soggetti obbligati alla comunicazione annuale (M.U.D.) devono tenere i registri di carico e scarico con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, conformi al modello approvato con apposito decreto ministeriale . I soggetti che svolgono attività di produzione, (raccolta, trasporto e commercio di rifiuti) hanno l’obbligo di effettuare le annotazioni sul registro entro 1 settimana dalla effettuazione delle operazioni che le riguardano. I recuperatori e i raccoglitori entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti. I soggetti che producono non più di 5 t/a di rifiuti non pericolosi e 1 t/a di pericolosi possono tenere i registri anche tramite le proprie Associazioni o Società di servizi mantenendo copia dei dati trasmessi presso di sé. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Anche le operazioni di movimentazione degli oli esausti vengono riportate nel suddetto insieme agli altri rifiuti speciali, come chiarito dalla Circolare del 4/8/98. 3.9 TRASPORTO TopPer il trasporto dei rifiuti dallo stabilimento agli impianti di smaltimento o di recupero, ogni impresa è obbligata ad avvalersi esclusivamente e soltanto delle ditte iscritte alle apposite categorie dell’Albo smaltitori istituite presso le Camere di Commercio, oppure delle ditte in possesso di Autorizzazioni Regionali. Questa operazione di movimentazione deve essere documentata con l’emissione, da parte del produttore del rifiuto o, indifferentemente, del trasportatore, del formulario di identificazione redatto in quattro copie e contenente gli elementi richiesti dal DM n.145/98. Il formulario deve essere firmato dal Produttore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore.
Il documento di trasporto (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere conforme alla normativa vigente, D.M. n.145/98, (Vedi Modulo n. 3, Parte Sesta) nonché numerato e vidimato dall’Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio competente. La fattura di acquisto dello stesso deve essere riportata sul registro IVA. La Funzione preposta all'approvvigionamento della modulistica (vale quanto detto per la Funzione preposta per il registro di carico e scarico) è tenuta a garantire la disponibilità dei moduli sulla base delle necessità annue. La funzione preposta è tenuta all’emissione del formulario di identificazione, ovvero alla verifica del formulario fornito dal trasportatore. Il documento deve essere completato dalla Funzione Magazzino per gli aspetti di competenza legati alla spedizione (quantitativo da conferire, tipo di imballo, ecc.). Il formulario in originale deve essere consegnato alla stessa Funzione responsabile della tenuta del registro di carico/scarico e conservato per 5 anni. 3.11 QUARTA COPIA DEL FORMULARIO TopIl formulario di identificazione è l’unico documento che attesta l’avvenuto smaltimento o l’avvio al recupero dei rifiuti. La Funzione preposta alla gestione ed archiviazione del formulario verifica il rispetto dei tempi di riconsegna. 3.12 FUNZIONI COINVOLTE NELLA GESTIONE TopLe Funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rifiuti sono: Impianti di stabilimento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Responsabile SPP) Magazzino di stabilimento (Smobilizzi, Spedizioni) Amministrazione e Controllo di stabilimento Sorveglianza di stabilimento. PARTE QUARTA
MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL’INtERNO DELL’AZIENDA4.1 CENSIMENTO TopLa funzione Impianti provvede al censimento e alla classificazione di tutti i rifiuti che si generano all’interno dello stabilimento e provvede a compilare il modulo “elenco rifiuti” (Vedi Modulo n. 7, Parte Sesta). Nell’elenco è riportata la tipologia del rifiuto, il codice CER e il riferimento alla relativa “scheda descrittiva”. La scheda descrittiva (Vedi Modulo n. 5, Parte Sesta) deve essere compilata per tutti i rifiuti ed è il documento che raccoglie le principali informazioni sul rifiuto: - Anagrafica dell’unità produttiva - Classificazione - Eventuali classi di pericolosità - Caratteristiche chimico-fisiche - Tipo di stoccaggio - Modalità di carico - Eventuali analisi allegate - Trasporto Per il trasporto di rifiuti pericolosi la scheda descrittiva viene integrata con le informazioni relative alla classificazione ADR edizione 2001. 4.2 PROCESSO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Top La Funzione Impianti si attiva per far depositare nelle Platee ecologiche o Piattaforme tutti i rifiuti prodotti e, con cadenza quindicinale, verifica lo stato delle suddette Platee riportandone la situazione nel “modulo di ispezione” (Vedi Modulo n. 8, Parte Sesta). La Funzione Impianti provvederà a consegnare il resoconto dell’ispezione al Responsabile SPP. Qualora i quantitativi raggiungano una consistenza rilevante, avendo riguardo altresì agli obblighi vigenti in materia, la Funzione Impianti inoltra la “richiesta di smaltimento” alla Funzione Acquisti, tramite l’apposito modulo (Vedi Modulo n. 9, Parte Sesta) in cui specifica la tipologia del rifiuto da conferire, il quantitativo, il tipo di imballo, ecc. 4.3 SCELTA DEL FORNITORE PER I SERVIZI DI TRASPORTO SMALTIMENTO E RECUPERO TopLa scelta del fornitore viene effettuata dal Responsabile SPP e dalla Funzione Acquisti rispettando le seguenti modalità: · Il Responsabile SPP provvede ad inviare un elenco aggiornato dei fornitori qualificati “elenco ditte omologate” Modulo n.11, Parte Sesta alla Funzione Acquisti, che sceglierà la ditta in grado di fornire il servizio migliore in base alle esigenze specifiche dello smaltimento, dei costi, ecc.. · La Funzione Acquisti comunica la scelta del fornitore al Responsabile SPP con il “Modulo 10 - autorizzazione smaltimento rifiuti”. · Il Responsabile SPP si accorderà con il fornitore sulla data dello smaltimento ed invierà l’autorizzazione alla Funzione Impianti, Modulo n. 10, Parte Sesta. A testimonianza che le Ditte prescelte per i servizi di trasporto, smaltimento e recupero siano effettivamente qualificate e in regola con le disposizioni dettate dalla normativa vigente, il Responsabile SPP provvede: · ad archiviare nel proprio ufficio una copia delle autorizzazioni di tutti i fornitori riportati nell’elenco del Modulo 11, Parte Sesta; · a verificare sempre la data di scadenza delle suddette autorizzazioni. Nel caso in cui un’autorizzazione sia in prossimità della data di scadenza, il Responsabile SPP si attiva per avere dal fornitore una copia della sua nuova Delibera Autorizzativa.
4.4 FASE DI RACCOLTA E DI TRASPORTO Top All’arrivo del mezzo della Ditta Prelevante: La Sorveglianza avvisa la Funzione Impianti e la Funzione Magazzino. La Funzione Magazzino provvede ad assicurare le attività svolte dal trasportatore per il prelievo dei rifiuti. La Funzione Impianti: si attiva per assistere alle operazioni di carico; verifica la corrispondenza delle indicazioni riportate nel Modulo n. 10 Parte Sesta “autorizzazione smaltimento rifiuti”, precedentemente avuto dal Responsabile SPP e provvede ad effettuare tutti i controlli necessari su formulario, trasportatore, automezzo, imballi, patentino ADR se necessario (rifiuti pericolosi) ecc. . Se tutto è regolare si procede al carico del mezzo, altrimenti si comunica al Responsabile SPP ciò che non è idoneo ed egli prenderà le opportune decisioni. Carico del mezzo: La Sorveglianza o la Funzione Magazzino, ove possibile, effettua la pesatura dell’automezzo e riporta la tara e la targa sulla fustella e sul formulario. La Funzione Impianti, dopo aver verificato la rispondenza del carico, firma il formulario di identificazione che viene quindi controfirmato dal trasportatore. Uscita del mezzo La Sorveglianza riporta sul formulario la data e l’ora di uscita del mezzo, trattiene la prima copia e consegna le restanti copie al trasportatore. Gestione del formulario La Sorveglianza consegna una fotocopia del formulario alla Funzione Amministrazione, mentre l’originale lo consegna alla Funzione Impianti che provvede ad integrarlo con le informazioni richieste e a conservarlo per 5 anni. L’ultima copia del formulario, completata dal destinatario, dovrà tornare al produttore di rifiuti entro 3 mesi dal conferimento ed essere consegnata alla Funzione Impianti.
4.5 TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DEL D.M. 06/06/02 Top Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR il formulario di identificazione del rifiuto andrà integrato con una serie di informazioni da riportare nel campo annotazioni del formulario stesso. In alternativa, al formulario, potrà essere allegato uno specifico documento di trasporto. Le informazioni richieste sono: · denominazione ufficiale di trasporto per i rifiuti; · numero e descrizione dei colli; · quantità totale; · nome e indirizzo dello speditore e del destinatario. Quanto agli obblighi che fanno capo allo speditore, sono stati definiti all’interno della sezione 1.4.2.1 dell’allegato A dell’ADR 2001.
PARTE QUINTA
DOCUMENTAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI: ADEMPIMENTI SCADENZE SANZIONICOMUNICAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI (M.U.D) Top
SCHEDA 5.2 - REGISTRO DI CARICO E DI SCARICO Top
SCHEDA 5.3 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE Top
PARTE SESTAGESTIONE DEI MODULI: ADEMPIMENTI E FUNZIONI COINVOLTEModulo n. 1 - Modulo n. 3 Top
Modulo n. 4 – Modulo n. 7 Top
MODULO N. 8 - MODULO N.11 Top
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