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AGOSTO 2007

L. 488/92. Chiarimenti esplicativi su modalità inerenti concessione ed erogazione delle agevolazioni (Circolare MSE 2 agosto 2007, n. 64).

Con la Circolare di cui all'oggetto - pubblicata sulla G.U. n. 187, del del 13 agosto 2007 - il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti e disposizioni esplicative volte ad accelerare e migliorare taluni importanti "procedimenti amministrativi" attinenti l'utilizzo dello strumento L. 488/92.

Con questa circolare il Ministero per lo Sviluppo Economico ha inteso aggiornare e perfezionarne alcune preesistenti circolari attuative della L. 488 ( n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006 ), con ciò venendo incontro alle istanze manifestate da Confindustria, che ripetutamente ne aveva sollecitato la necessità di modifiche proprio al fine di snellire i troppo numerosi e non sempre agibili adempimenti posti a carico delle imprese dalla citata Amministrazione.

Erano state, infatti, segnalate peculiari difficoltà - se non proprio effettiva impossibilità - a poter adempiere documentalmente in maniera esaustiva e complessiva alle preesistenti prescrizioni ministeriali, soprattutto da parte di imprese che utilizzano avanzati e specifici sistemi contabili di pagamento telematico in attuazione di protocolli informatici riconosciuti dal sistema bancario.

I perfezionamenti ed alleggerimenti procedurali ora introdotti concernono, in buona sostanza: una riduzione del numero ed una diversa modalità di adesione agli adempimenti richiesti in materia di documentazione di spesa da allegare alle richieste di erogazione delle agevolazioni, nonchè, le modalità di dimostrazione del possesso del requisito di "nuovo di fabbrica".

Quanto al primo argomento (v. punto 7.4 lettera d, delle precedenti circolari 2006 sopra richiamate), al fine di rendere più celere il procedimento agevolativo, viene ora aggiuntivamente previsto quanto segue:

"La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e' richiesta per i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, fermo restando l'obbligo per le imprese di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i controlli. Nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano certificati da societa' di revisione e,
contemporaneamente, l'impresa utilizzi sistemi di pagamento telematici che attuano protocolli informatici standard riconosciuti dal sistema bancario e adotti un sistema contabile informatico che garantisca la tracciabilita' dei dati, l'impresa puo' presentare alla banca concessionaria, in luogo della documentazione comprovante il pagamento, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente, ovvero, negli altri casi, dal revisore contabile o dalla societa' di revisione che esercitano il controllo contabile sulla societa' ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Tale dichiarazione dovra' riportare, per ciascun titolo di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, gli elementi identificativi del titolo di spesa, l'importo pagato e la data del pagamento, nonche' attestare che il sistema contabile informatico utilizzato dall'impresa garantisce la tracciabilita' dei dati. Alla dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle banche con le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica, attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.".

Con attinenza al secondo punto, cioè ai perfezionamenti ora introdotti relativamente alla dimostrazione del
requisito di "nuovo di fabbrica", invece, la nuova circolare introduce: un'analogo alleggerimento in funzione del valore economico del bene agevolato e una differenziazione documentale a seconda del soggetto attestatore del requisito. Inoltre, in essa si chiarisce che per talune fattispecie "le (diverse) tipologie di documenti in essa indicate ai fini della dimostrazione del requisito nuovo di fabbrica, sono da intendersi anche alternative l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' con le quali il requisito e' attestato dai produttori dei beni; le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai produttori (concessionari e/o rivenditori), possono invece essere prodotte con riferimento a non piu' del 30% del valore complessivo dei beni inseriti nell'elenco citato in precedenza".

Per una valutazione più dettagliata di queste ultime integrazioni (vedi, al punto 3.13, secondo capoverso della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 e al punto 3.5, secondo capoverso della circolare n. 946068 del 7 aprile 2006) si fa rinvio, tuttavia, ad una opportuna lettura del testo integrale della circolare in oggetto.
 

1/08 -  "La Regione ha bisogno di investimenti: i 20 milioni di euro del fondo globale vanno destinati allo sviluppo." Questo è l'appello che il Presidente di Confindustria Abruzzo, cav. Calogero Riccardo Marrollo, rivolge a tutti i Consiglieri Regionali, a tutti gli schieramenti politici e all'intera Giunta Regionale. Vedi comunicato stampa.