DICEMBRE 2006
21/12 - Regime aiuti de minimis.
Nuovo Regolamento approvato dalla Commissione U.E. (in attesa di
pubblicazione).
La Commissione Europea il 12 dicembre ha adottato un
Regolamento che prevede l’esenzione degli aiuti di importanza minore
dall’obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE sugli
aiuti di Stato.
Secondo il nuovo di regolamento - che verrà pubblicato entro la fine
dell'anno in corso ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2007
-
gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro concessi
nell’arco di tre esercizi finanziari non saranno considerati aiuti di
Stato.
Nelle intenzioni del Commissario europeo alla Concorrenza il nuovo
Regolamento consentirà così - agli Stati membri ed alla Commissione -
di risparmiare tempo e risorse in termini di procedure rispetto al
passato, fornendo indicazioni sul come configurare i regimi di aiuto
di importo limitato in modo da evitare di doverli notificare alla
Commissione per ottenere l’autorizzazione e, allo stesso tempo,
impedirà distorsioni della concorrenza.
Il nuovo Regolamento tiene conto delle osservazioni formulate in una
serie di consultazioni avvenute nel corso del 2006, cui Confindustria
ha fattivamente contribuito, sia nelle sedi istituzionali nazionali
che comunitarie.
L’innalzamento della soglia a 200.000 euro tiene conto degli sviluppi
economici intervenuti dopo l’ultimo aumento. Si ricorda che
in precedenza
(secondo il regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis
tuttora in vigore),
gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro
erogati nell’arco di tre esercizi finanziari a favore di una
determinata impresa erano considerati privi di effetti sostanziali
sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e non
costituiscono quindi aiuti di Stato.
Con il nuovo regime de minimis, pertanto, gli aiuti fino a 200.000 €
non saranno considerati aiuti di Stato e, inoltre, le garanzie su
prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis purché la
parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5
milioni di euro.
Per evitare abusi, peraltro, sono esclusi dal regolamento gli “aiuti
non trasparenti” - ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non
sia calcolabile in anticipo - e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Inoltre, a differenza del precedente, nel nuovo regime de minimis
viene espressamente prevista la
"non cumulabilità" -
dei predetti aiuti -
"con aiuti statali relativamente allo stesso progetto",
ad evitare che le intensità massime di aiuto previste dai vari
strumenti comunitari siano aggirate.
La revisione delle regole sugli aiuti de minimis è uno degli elementi
centrali del piano di azione sugli aiuti di Stato, destinato a
semplificare le regole in materia, a migliorare l'analisi economica
degli aiuti e a consentire alla Commissione di concentrarsi sugli
aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo.
Diversamente dal regolamento in vigore,
il nuovo regolamento si applicherà anche al settore dei trasporti e
alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Tuttavia,
dato che molte imprese del trasporto stradale sono relativamente
piccole, a questo settore si applicherà una soglia di 100.000 euro.
Per lo stesso motivo, e data la sovraccapacità del settore, gli aiuti
de minimis non potranno essere utilizzati per acquistare veicoli
destinati al trasporto di merci su strada.
Le regole sulla soglia de minimis si applicheranno, quindi, ai soli
aiuti trasparenti di cui sia possibile stabilire in anticipo l’importo
preciso. Prendendo atto delle numerose osservazioni formulate durante
il sopra citato procedimento di consultazione, il testo definitivo del
nuovo Regolamento fornisce ampie indicazioni sulla applicabilità del
regime alle diverse tipologie di aiuto: prestiti, conferimenti di
capitale, capitali di rischio e garanzie.
In particolare, considerata la rilevanza economica delle garanzie su
prestiti, nel nuovo Regolamento - come sopra accennato - si assume che
la "soglia di sicurezza" ammissibile sia da limitarsi alle garanzie di
importo non superiore a 1,5 milioni di euro (gli Stati membri
potranno, tuttavia, offrire garanzie su prestiti per importi superiori
a 1,5 milioni di euro purché utilizzino una metodologia accettata
dalla Commissione che dimostri che l’elemento di aiuto insito nella
garanzia non supera i 200.000 euro). Il nuovo Regolamento consentirà
così agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle
PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del
diritto.
Il nuovo Regolamento sugli aiuti de minimis integra gli orientamenti
sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di
rischio e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottati nel corso del 2006.
Più in generale esso rientra nelle misure per l’attuazione del "piano
di azione in materia di aiuti di Stato" adottato dalla Commissione nel
giugno 2005, che traccia i principi guida della riforma generale delle
regole sugli aiuti di Stato da attuarsi nell’arco dei prossimi cinque
anni e, in particolare, indica il modo in cui la Commissione intende
avvalersi delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato per
incoraggiare gli Stati membri a contribuire alla strategia per la
crescita e l’occupazione riducendo il livello complessivo degli aiuti
e concentrandoli sul miglioramento della competitività dell’industria
europea, sulla creazione di posti di lavoro duraturi, sulla coesione
sociale e regionale e sul miglioramento dei servizi pubblici.
Una sua norma transitoria dovrebbe prevedere che il nuovo Regolamento
"si applica anche agli aiuti concessi anteriormente alla data della
sua entrata in vigore purchè essi soddisfino tutte le condizioni di
cui agli articoli 1 e 2 .... ".
1/12 - L.
488/92. Comitato Tecnico MSE: risposte ai quesiti in applicazione della
nuova normativa.
In corso di svolgimento dei bandi 2006 della L. 488/92 - dei quali è
attesa la pubblicazione delle graduatorie per fine anno - sono stati
posti numerosi quesiti da parte degli Istituti bancari, ma anche degli
operatori in generale, in ordine alla applicazione ed operatività
della nuova e più complessa normativa scaturita dalla riformata L.
488/92.
I dubbi ed i quesiti interpretativi di maggior rilievo, non
suscettibili di agevole o condivisa soluzione, sono così stati portati
alla attenzione del preesistente "Comitato tecnico consultivo",
costituito presso l'allora Ministero delle Attività Produttive (v.
M.S.E.) proprio allo scopo di consentire l'esame e di risolvere i
dubbi e trovare soluzione alle incertezze applicative che insorgessero
in attuazione della normativa della originaria L. 488/92.
Nel corso di due riunioni tenutesi il 13 ed il 20 novembre scorso, il
sopra citato Comitato ha affrontato l'esame di un folto numero di
quesiti specifici presentati dalle banche, individuando le più
opportune soluzioni normativo-attuative, che hanno valore
interpretativo anche per il futuro.
Ritenendo le risposte così fornite utili per gli operatori in genere e
di particolare interesse conoscitivo per le imprese, vedi i citati
quesiti e le relative
risposte.