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DICEMBRE 2006

21/12 - Regime aiuti de minimis. Nuovo Regolamento approvato dalla Commissione U.E. (in attesa di pubblicazione).

La Commissione Europea il 12 dicembre ha adottato un Regolamento che prevede l’esenzione degli aiuti di importanza minore dall’obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE sugli aiuti di Stato. Secondo il nuovo di regolamento - che verrà pubblicato entro la fine dell'anno in corso ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 - gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non saranno considerati aiuti di Stato.
Nelle intenzioni del Commissario europeo alla Concorrenza il nuovo Regolamento consentirà così - agli Stati membri ed alla Commissione - di risparmiare tempo e risorse in termini di procedure rispetto al passato, fornendo indicazioni sul come configurare i regimi di aiuto di importo limitato in modo da evitare di doverli notificare alla Commissione per ottenere l’autorizzazione e, allo stesso tempo, impedirà distorsioni della concorrenza.
Il nuovo Regolamento tiene conto delle osservazioni formulate in una serie di consultazioni avvenute nel corso del 2006, cui Confindustria ha fattivamente contribuito, sia nelle sedi istituzionali nazionali che comunitarie.
L’innalzamento della soglia a 200.000 euro tiene conto degli sviluppi economici intervenuti dopo l’ultimo aumento. Si ricorda che in precedenza (secondo il regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis tuttora in vigore), gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro erogati nell’arco di tre esercizi finanziari a favore di una determinata impresa erano considerati privi di effetti sostanziali sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e non costituiscono quindi aiuti di Stato.
Con il nuovo regime de minimis, pertanto, gli aiuti fino a 200.000 € non saranno considerati aiuti di Stato e, inoltre, le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis purché la parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro. Per evitare abusi, peraltro, sono esclusi dal regolamento gli “aiuti non trasparenti” - ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile in anticipo - e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Inoltre, a differenza del precedente, nel nuovo regime de minimis viene espressamente prevista la "non cumulabilità" - dei predetti aiuti - "con aiuti statali relativamente allo stesso progetto", ad evitare che le intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari siano aggirate.
La revisione delle regole sugli aiuti de minimis è uno degli elementi centrali del piano di azione sugli aiuti di Stato, destinato a semplificare le regole in materia, a migliorare l'analisi economica degli aiuti e a consentire alla Commissione di concentrarsi sugli aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo.
Diversamente dal regolamento in vigore, il nuovo regolamento si applicherà anche al settore dei trasporti e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, dato che molte imprese del trasporto stradale sono relativamente piccole, a questo settore si applicherà una soglia di 100.000 euro. Per lo stesso motivo, e data la sovraccapacità del settore, gli aiuti de minimis non potranno essere utilizzati per acquistare veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
Le regole sulla soglia de minimis si applicheranno, quindi, ai soli aiuti trasparenti di cui sia possibile stabilire in anticipo l’importo preciso. Prendendo atto delle numerose osservazioni formulate durante il sopra citato procedimento di consultazione, il testo definitivo del nuovo Regolamento fornisce ampie indicazioni sulla applicabilità del regime alle diverse tipologie di aiuto: prestiti, conferimenti di capitale, capitali di rischio e garanzie.
In particolare, considerata la rilevanza economica delle garanzie su prestiti, nel nuovo Regolamento - come sopra accennato - si assume che la "soglia di sicurezza" ammissibile sia da limitarsi alle garanzie di importo non superiore a 1,5 milioni di euro (gli Stati membri potranno, tuttavia, offrire garanzie su prestiti per importi superiori a 1,5 milioni di euro purché utilizzino una metodologia accettata dalla Commissione che dimostri che l’elemento di aiuto insito nella garanzia non supera i 200.000 euro). Il nuovo Regolamento consentirà così agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del diritto.
Il nuovo Regolamento sugli aiuti de minimis integra gli orientamenti sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottati nel corso del 2006.
Più in generale esso rientra nelle misure per l’attuazione del "piano di azione in materia di aiuti di Stato" adottato dalla Commissione nel giugno 2005, che traccia i principi guida della riforma generale delle regole sugli aiuti di Stato da attuarsi nell’arco dei prossimi cinque anni e, in particolare, indica il modo in cui la Commissione intende avvalersi delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato per incoraggiare gli Stati membri a contribuire alla strategia per la crescita e l’occupazione riducendo il livello complessivo degli aiuti e concentrandoli sul miglioramento della competitività dell’industria europea, sulla creazione di posti di lavoro duraturi, sulla coesione sociale e regionale e sul miglioramento dei servizi pubblici.
Una sua norma transitoria dovrebbe prevedere che il nuovo Regolamento "si applica anche agli aiuti concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore purchè essi soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 .... ".

1/12 - L. 488/92. Comitato Tecnico MSE: risposte ai quesiti in applicazione della nuova normativa.

In corso di svolgimento dei bandi 2006 della L. 488/92 - dei quali è attesa la pubblicazione delle graduatorie per fine anno - sono stati posti numerosi quesiti da parte degli Istituti bancari, ma anche degli operatori in generale, in ordine alla applicazione ed operatività della nuova e più complessa normativa scaturita dalla riformata L. 488/92. I dubbi ed i quesiti interpretativi di maggior rilievo, non suscettibili di agevole o condivisa soluzione, sono così stati portati alla attenzione del preesistente "Comitato tecnico consultivo", costituito presso l'allora Ministero delle Attività Produttive (v. M.S.E.) proprio allo scopo di consentire l'esame e di risolvere i dubbi e trovare soluzione alle incertezze applicative che insorgessero in attuazione della normativa della originaria L. 488/92.
Nel corso di due riunioni tenutesi il 13 ed il 20 novembre scorso, il sopra citato Comitato ha affrontato l'esame di un folto numero di quesiti specifici presentati dalle banche, individuando le più opportune soluzioni normativo-attuative, che hanno valore interpretativo anche per il futuro.
Ritenendo le risposte così fornite utili per gli operatori in genere e di particolare interesse conoscitivo per le imprese, vedi i citati quesiti e le relative risposte.